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Document 32013R0423
Commission Implementing Regulation (EU) No 423/2013 of 7 May 2013 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Stornoway Black Pudding (PGI)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 423/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Stornoway Black Pudding (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 423/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Stornoway Black Pudding (IGP)]
GU L 127 del 9.5.2013, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
9.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 127/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 423/2013 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2013
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Stornoway Black Pudding (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (2). |
(2) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione "Stornoway Black Pudding", presentata dal Regno Unito, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3). |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(3) GU C 169 del 15.6.2012, pag. 25.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)
REGNO UNITO
Stornoway Black Pudding (IGP)