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Document 32013R0385
Commission Implementing Regulation (EU) No 385/2013 of 22 April 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 117 del 27.4.2013, pp. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 04/01/2025; abrogato da 32024R3126
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Repealed by | 32024R3126 | 05/01/2025 |
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 385/2013 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare misure relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella. |
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(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Un prodotto composto da 25 salviettine di stoffa non tessuta, aventi dimensioni di circa 15 cm × 20 cm, condizionate per la vendita al minuto in una busta di plastica. Le salviettine sono impregnate, tra l’altro, di acqua, olio di soia, olio di mandorle dolci (Prunus dulcis), alcole cetilico, gomma di xantano, profumo, citronellolo, geraniolo, glicerina, EDTA tetrasodico e cocco anfodiacetato disodico. In base alle informazioni fornite, il prodotto è utilizzato per struccare, tonificare e purificare pelli normali e miste. |
3304 99 00 |
Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 della sezione VI, della nota 4 del capitolo 33 e del testo dei codici NC 3304 e 3304 99 00 . L’agente tensioattivo (cocco anfodiacetato disodico) contenuto nel prodotto non conferisce al prodotto stesso il suo carattere essenziale, in quanto ha unicamente la funzione di emulsionante. Di conseguenza, è esclusa la classificazione alla voce 3401 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3401 , esclusione c)]. La nota 4 del capitolo 33 non è applicata in quanto il carattere essenziale del prodotto è di cura della pelle. Anche la classificazione alla voce 3307 è pertanto esclusa. Il prodotto è utilizzato per rimuovere il trucco, tonificare e purificare la pelle, si tratta quindi di una preparazione per la cura della pelle (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3304 ). Il prodotto deve pertanto essere classificato alla voce 3304 come preparazione per la cura della pelle. |