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Document 32013R0308

Regolamento di esecuzione (UE) n. 308/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013 , relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 e un preparato di Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 come additivi per mangimi per tutte le specie animali Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 94 del 4.4.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2024; abrogato da 32024R0763

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/308/oj

4.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 308/2013 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2013

relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 e un preparato di Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 come additivi per mangimi per tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafi da 1 a 4, contiene disposizioni specifiche per la valutazione dei prodotti utilizzati nell’Unione come additivi per l’insilaggio alla data di entrata in vigore di tale regolamento.

(2)

In conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 e un preparato di Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 sono stati inseriti nel registro degli additivi per mangimi dell’Unione europea come prodotti esistenti, appartenenti al gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio per tutte le specie animali.

(3)

In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate domande di autorizzazione di questi preparati come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che vengano classificati nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio». Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 13 dicembre 2012 (2), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni di utilizzo proposte, i preparati in questione sono considerati sicuri per le specie bersaglio, i consumatori di prodotti derivati da animali alimentati con l’insilato trattato e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che entrambi i preparati possono migliorare la produzione di insilato incrementando la conservazione della sostanza secca e riducendo la degradazione delle proteine nelle specie foraggere facili e moderatamente difficili da insilare. L’Autorità non ritiene che siano necessarie prescrizioni specifiche per un monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha anche verificato la relazione sui metodi analitici degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento, istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione dei preparati in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’impiego dei preparati, come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’immediata applicazione delle modifiche delle condizioni d’autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall’autorizzazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

I preparati di cui all’allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», sono autorizzati come additivi per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

I preparati di cui all’allegato e i mangimi contenenti tali preparati, prodotti ed etichettati prima del 24 ottobre 2013 in conformità alle norme applicabili prima del 24 aprile 2013 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2013; 11(1):3041


ALLEGATO

Numero d’identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di materiale fresco

Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio

1k20736

Lactobacillus plantarum

(NCIMB 30083)

 

Composizione dell’additivo

Preparato di Lactobacillus plantarum (NCIMB 30083) contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30083)

 

Metodo analitico  (1)

Conteggio nell’additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra (spread plate) (EN 15787)

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Tutte le specie animali

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione.

2.

Dose minima dell’additivo nel caso in cui non venga utilizzato in combinazione con altri microorganismi come additivo per l’insilaggio: 1 × 108 CFU/kg di materiale fresco.

3.

L’additivo deve essere utilizzato per materiale moderatamente difficile o facile da insilare (2).

4.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e guanti.

24 aprile 2023

1k20737

 

Lactobacillus plantarum

(NCIMB 30084)

 

Composizione dell’additivo

Preparato di Lactobacillus plantarum (NCIMB 30084) contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30084)

 

Metodo analitico  (1)

Conteggio nell’additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra (spread plate) (EN 15787)

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Tutte le specie animali

 

 

 

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione.

2.

Dose minima dell’additivo nel caso in cui non venga utilizzato in combinazione con altri microorganismi come additivo per l’insilaggio: 1 × 108 CFU/kg di materiale fresco.

3.

L’additivo deve essere utilizzato per materiale moderatamente difficile o facile da insilare (2)

4.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e guanti.

24 aprile 2023


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco. Foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco, secondo le definizioni del regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1.)


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