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Document 32013R0070
Commission Implementing Regulation (EU) No 70/2013 of 23 January 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 70/2013 della Commissione, del 23 gennaio 2013 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 70/2013 della Commissione, del 23 gennaio 2013 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 26 del 26.1.2013, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
26.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 70/2013 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||
Il prodotto ha la seguente composizione (espressa come percentuale in peso):
Il prodotto è trasportato alla rinfusa. |
2207 20 00 |
Classificazione a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata n. 1, n. 3, lettera a), e n. 6 nonché del testo dei codici NC 2207 e 2207 20 00. La voce 2207 dà una descrizione più specifica rispetto alla voce 3824 che ne dà invece una più generica. Pertanto, la classificazione alla voce 3824 è esclusa in applicazione della regola generale 3, lettera a). Il prodotto è una miscela semplice di alcool etilico ed ETBE. La percentuale di ETBE contenuta nel prodotto lo rende inidoneo al consumo umano, ma non ne impedisce l’utilizzo a fini industriali (cfr. anche le note esplicative del SA alla voce 2207, quarto paragrafo). Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2207 20 00 come alcole etilico denaturato. |