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Document 32013D0347
2013/347/EU: Commission Implementing Decision of 28 June 2013 approving contingency plans submitted by Croatia for the control of certain animal diseases (notified under document C(2013) 3992) Text with EEA relevance
2013/347/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 giugno 2013 , recante approvazione di piani di emergenza presentati dalla Croazia per il controllo di alcune malattie animali [notificata con il numero C(2013) 3992] Testo rilevante ai fini del SEE
2013/347/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 giugno 2013 , recante approvazione di piani di emergenza presentati dalla Croazia per il controllo di alcune malattie animali [notificata con il numero C(2013) 3992] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 183 del 2.7.2013, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; abrogato da 32020R0687
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32020R0687 | 21/04/2021 |
2.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183/13 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2013
recante approvazione di piani di emergenza presentati dalla Croazia per il controllo di alcune malattie animali
[notificata con il numero C(2013) 3992]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/347/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che introduce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 4, secondo comma,
vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 3, secondo comma,
vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (3), in particolare l’articolo 72, paragrafo 7,
vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (4), in particolare l’articolo 62, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 92/66/CEE definisce le misure comunitarie di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio di malattia di Newcastle. La direttiva 92/66/CEE stabilisce fra l’altro che ogni Stato membro redige un piano di emergenza nel quale vengono specificati i provvedimenti nazionali da applicare in caso di comparsa di focolaio di suddetta malattia. |
(2) |
La direttiva 2001/89/CE definisce le misure comunitarie minime di lotta contro la peste suina classica. La direttiva 2001/89/CE stabilisce fra l’altro che ogni Stato membro redige un piano di emergenza nel quale vengono specificati i provvedimenti nazionali da applicare in caso di comparsa di un focolaio di suddetta malattia. |
(3) |
La direttiva 2003/85/CE definisce le misure minime di lotta da applicare in caso di focolaio di afta epizootica, a prescindere dal tipo di virus. Tale direttiva definisce inoltre alcune misure preventive destinate ad accrescere le conoscenze e la preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in materia di afta epizootica. La direttiva 2003/85/CE stabilisce fra l’altro che gli Stati membri redigono un piano di emergenza nel quale vengono specificate le misure nazionali da applicare in caso di comparsa di un focolaio di afta epizootica e necessarie a mantenere un elevato livello di preparazione e capacità di contrastare suddetta malattia nonché un elevato livello di protezione ambientale. |
(4) |
La direttiva 2005/94/CE definisce alcune misure preventive miranti a controllare e individuare tempestivamente l’influenza aviaria nonché ad aumentare la sensibilizzazione e preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in merito ai rischi che tale malattia comporta. La stessa direttiva stabilisce inoltre le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività nonché le misure necessarie per individuare tempestivamente una possibile trasmissione dei virus dell’influenza aviaria ai mammiferi. La direttiva 2005/94/CE stabilisce fra l’altro che ogni Stato membro rediga un piano di emergenza in conformità dell’allegato X, che indica i provvedimenti nazionali da applicare in caso di focolaio d’influenza aviaria. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (5) disciplina l’abbattimento degli animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti nonché l’abbattimento di animali a fini di spopolamento e operazioni correlate. Il regolamento (CE) n. 1099/2009 stabilisce fra l’altro che i metodi di stordimento e abbattimento previsti e le corrispondenti procedure operative standard volte a garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento siano inclusi nei piani di emergenza previsti dalla normativa comunitaria in materia di salute animale in base a dimensioni e localizzazione dei sospetti focolai nel piano di emergenza. |
(6) |
In vista dell’adesione all’Unione europea il 1o luglio 2013 la Croazia ha sottoposto i propri piani di emergenza per la malattia di Newcastle, peste suina classica, afta epizootica e influenza aviaria alla verifica e all’approvazione della Commissione. |
(7) |
Tali piani, modificati dalla Croazia in seguito ai suggerimenti formulati dalla Commissione nel corso della sua valutazione, soddisfano i criteri stabiliti rispettivamente dalle direttive 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE. Essi includono inoltre tutti gli elementi necessari al fine di ottemperare alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009. Se subordinati ad una effettiva attuazione ed aggiornati periodicamente, i piani consentono di conseguire gli obiettivi delle direttive 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE e del regolamento (CE) n. 1099/2009. È pertanto opportuno approvare tali piani con la presente decisione. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Si approvano i seguenti piani di emergenza presentati dalla Croazia l’11 maggio 2013:
a) |
il piano di emergenza nel quale vengono specificate le misure nazionali da applicare in caso di comparsa di un focolaio di malattia di Newcastle di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 92/66/CEE; |
b) |
il piano di emergenza in cui si definiscono le misure nazionali da applicare in caso di focolaio di peste suina classica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2001/89/CE; |
c) |
il piano di emergenza che specifica le misure nazionali necessarie a garantire un elevato livello di preparazione e capacità di contrastare l’afta epizootica nonché un elevato livello di protezione ambientale e da applicare in caso di focolaio di afta epizootica di cui all’articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2003/85/CE; |
d) |
il piano di emergenza in cui si definiscono le misure nazionali da applicare in caso di comparsa di un focolaio d’influenza suina di cui all’articolo 62, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.
(2) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5.
(3) GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.
(4) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(5) GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.