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Document 32013D0217
2013/217/EU: Commission Implementing Decision of 8 May 2013 amending Decision 2007/777/EC as regards the entry for Mexico in the list of third countries or parts thereof from which the introduction of meat products and treated stomachs, bladders and intestines into the Union is authorised (notified under document C(2013) 2589) Text with EEA relevance
2013/217/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, dell' 8 maggio 2013 , che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Messico nell’elenco dei paesi terzi o delle loro parti dai quali è autorizzata l’importazione nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati [notificata con il numero C(2013) 2589] Testo rilevante ai fini del SEE
2013/217/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, dell' 8 maggio 2013 , che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Messico nell’elenco dei paesi terzi o delle loro parti dai quali è autorizzata l’importazione nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati [notificata con il numero C(2013) 2589] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 129 del 14.5.2013, p. 38–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32007D0777 | modifica | allegato II |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32020R0692 | 21/04/2021 |
14.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/38 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2013
che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Messico nell’elenco dei paesi terzi o delle loro parti dai quali è autorizzata l’importazione nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati
[notificata con il numero C(2013) 2589]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/217/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare la frase introduttiva dell’articolo 8, il punto 1, primo comma, dell’articolo 8 e il punto 4 dell’articolo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e che abroga la decisione 2005/432/CE (2), fissa le norme applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell’Unione di partite di prodotti a base di carne e di partite di stomaci, vesciche e intestini trattati quali definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3). |
(2) |
Nell’allegato II, parte 2, della suddetta decisione si fornisce un elenco di paesi terzi o di parti di essi dai quali si autorizza l’importazione nell’Unione di prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati purché conformi al trattamento menzionato in tale allegato. |
(3) |
L’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE stabilisce i trattamenti di cui alla parte 2 dello stesso allegato e assegna un codice a ciascuno di essi. Essa definisce un trattamento generico «A» e i trattamenti specifici da «B» a «F» indicati per ordine di rigorosità decrescente. |
(4) |
Nell’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE si autorizzano le importazioni dal Messico nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, destinati al consumo umano, ottenuti da pollame e da selvaggina da penna, di allevamento e selvatica, che sono stati sottoposti al trattamento specifico D. |
(5) |
Nel 2012 si è attestata la presenza di numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H7N3 nello Stato di Jalisco in Messico, in una zona ad alta densità di aziende avicole. Il Messico ha applicato una politica di eradicazione e ha effettuato vaccinazioni di emergenza contro l’influenza aviaria al fine di limitare lo sviluppo di focolai. |
(6) |
L’ultimo focolaio di HPAI di tale epidemia è stato confermato alla fine di settembre 2012 e il Messico ha dichiarato di aver eradicato la malattia nel dicembre 2012. |
(7) |
L’8 gennaio 2013 il Messico ha notificato alla Commissione lo sviluppo di due focolai di HPAI del sottotipo H7N3 nel pollame sul suo territorio nello stato di Aguascalientes. La malattia si è diffusa anche negli stati di Jalisco e Guanajuato. |
(8) |
A seguito della conferma dei focolai di HPAI il territorio del Messico non può più essere considerato indenne dalla malattia. |
(9) |
Lo sviluppo ricorrente di focolai di HPAI desta preoccupazione quanto all’efficacia dei provvedimenti presi in Messico, fra cui le vaccinazioni, al fine di prevenire la diffusione dell’HPAI. |
(10) |
Si ritiene che l’importazione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e ottenuti da pollame e selvaggina da penna, d’allevamento e selvatica, i quali siano stati sottoposti al trattamento di cui all’allegato II della decisione 2007/777/CE provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi che non sono indenni dalla HPAI costituisca un rischio trascurabile quanto alla possibile introduzione del virus nell’Unione. |
(11) |
Dati il rapido propagarsi dell’HPAI e il rischio che i focolai di tale malattia non siano rilevati in tempo dall’autorità messicana competente, l’importazione o il transito nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano originari di tale paese terzo dovrebbero tuttavia essere autorizzati soltanto nel caso in cui tali merci siano state sottoposte al trattamento specifico B, secondo quanto precisato nella parte 4 dell’allegato II della decisione 2007/777/CE, poiché tale trattamento è più rigoroso di quello attualmente applicabile a tali prodotti a norma della parte 2 del medesimo allegato. |
(12) |
Occorre pertanto modificare la decisione 2007/777/CE. |
(13) |
Per evitare di perturbare senza necessità gli scambi occorre prevedere un periodo transitorio nel corso del quale le partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e ottenuti da pollame e selvaggina da penna, d’allevamento e selvatica, originari del Messico e risultanti conformi ai criteri stabiliti nella decisione 2007/777/CE prima della data di entrata in vigore della presente decisione possono continuare a essere importate o a transitare nell’Unione. |
(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Per un periodo transitorio fino al 15 agosto 2013 le partite originarie del Messico, comprese quelle trasportate via mare su rotte d’altura, contenenti prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e ottenuti da pollame e selvaggina da penna d’allevamento e selvatica che siano stati sottoposti al trattamento specifico D di cui alla parte 4 dell’allegato II della decisione 2007/777/CE possono essere importate o transitare nell’Unione purché siano accompagnate dal pertinente certificato, debitamente compilato e firmato prima del 17 maggio 2013.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
ALLEGATO
Nell’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE la voce relativa al Messico è sostituita dalla seguente:
«MX |
Messico |
A |
D |
D |
A |
B |
B |
A |
D |
D |
XXX |
A |
B |
XXX» |