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Document 32012R0297
Commission Implementing Regulation (EU) No 297/2012 of 2 April 2012 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2012 della Commissione, del 2 aprile 2012 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2012 della Commissione, del 2 aprile 2012 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 99 del 5.4.2012, pp. 9–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modified by | 32013R0441 | modifica | allegato | 04/06/2013 |
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5.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 297/2012 DELLA COMMISSIONE
del 2 aprile 2012
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nell’Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nell’Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Fatte salve le misure vigenti nell’Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nell’Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di 60 giorni a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
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Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Articolo di forma rettangolare che misura approssimativamente 60 × 300 cm ed è composto da due strati (uno di stoffa, l’altro di carta), incollati l’uno sull’altro, con uno spessore complessivo di circa 0,26 mm. Lo strato di stoffa è costituito da fibre sintetiche non tessute (poliestere) con spessore di circa 0,18 mm e dal peso di circa 48,3 g/m2. Lo strato di carta presenta uno spessore di circa 0,08 mm e un peso di circa 20,9 g/m2. Il lato visibile dello strato di carta è leggermente tramato e presenta quattro cordoncini di cotone (in forma di spago) incollati verticalmente lungo tutta la lunghezza. Sullo stesso lato, orizzontalmente, sono posizionate sottili stecche di bambù sono per tutta la larghezza a circa 4 cm di distanza l’una dall’altra. L’articolo può essere utilizzato per vari scopi, ad esempio come tenda a pacchetto, come separé, oppure per nascondere ripiani aperti o sostituire una porta. (tenda a pacchetto) (Cfr. la fotografia n. 657) (*1) |
6303 92 10 |
Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1 del capitolo 63, della nota 7 e) della sezione XI e del testo dei codici NC 6303 , 6303 92 e 6303 92 10 . La stoffa non tessuta conferisce all’articolo il suo carattere essenziale, in quanto la sua presenza è predominante in termini di quantità e di peso, e in virtù del suo ruolo importante nell’utilizzo dell’articolo [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla regola generale d’interpretazione 3 b), punto VIII]. Più specificatamente, senza la funzione di supporto della stoffa non tessuta non sarebbe possibile destinare l’articolo all’uso previsto. Pertanto, la classificazione nel capitolo 48 come articolo di carta è esclusa. Visto che l’articolo è composto da due diversi materiali incollati insieme (la stoffa non tessuta in poliestere e la carta), esso è considerato confezionato ai sensi della nota 7 e) della sezione XI. Considerato che le sottili stecche di bambù sono incollate a circa 4 cm di distanza l’una dall’altra, si ritiene che abbiano una mera funzione decorativa e che non contribuiscano a rendere più robusto l’articolo. Pertanto, la classificazione nel capitolo 46 come articolo di bambù è esclusa. Grazie alle sue dimensioni, alla possibilità di accorciarlo alla lunghezza desiderata semplicemente tagliandolo e alle sue molteplici possibilità d’impiego, l’articolo presenta le caratteristiche oggettive di una tenda o di un tendaggio per interni. Va pertanto classificato con il codice NC 6303 92 10 come tenda o tendaggio per interni di fibre sintetiche. |
657
(*1) La fotografia ha carattere puramente informativo.