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Document 32012D0253

2012/253/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 maggio 2012 , che modifica l’allegato II della direttiva 2004/68/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni generali alle quali un territorio può essere considerato indenne dalla febbre catarrale degli ovini [notificata con il numero C(2012) 2978] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 125 del 12.5.2012, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/253/oj

12.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/51


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2012

che modifica l’allegato II della direttiva 2004/68/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni generali alle quali un territorio può essere considerato indenne dalla febbre catarrale degli ovini

[notificata con il numero C(2012) 2978]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/253/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/68/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nell’Unione di ungulati vivi delle specie elencate nel suo allegato I.

(2)

A norma di tale direttiva l’importazione e il transito nell’Unione di ungulati vivi sono autorizzati unicamente in provenienza dai paesi terzi che figurano nell’elenco o negli elenchi da stilare o modificare secondo la procedura ivi indicata.

(3)

Le importazioni di ungulati vivi nell’Unione sono permesse solo se il paese terzo autorizzato garantisce che gli animali provengono da un territorio esente da ogni malattia, conformemente alle condizioni generali elencate nell’allegato II della direttiva 2004/68/CE, nel quale è vietato l’ingresso di animali vaccinati contro le malattie elencate in tale allegato.

(4)

La febbre catarrale ovina figura nell’allegato II della direttiva 2004/68/CE. A norma di tale allegato, per tutte le specie diverse da quelle raggruppate sotto il taxon «Suidi», affinché un territorio possa essere considerato indenne dalla febbre catarrale ovina non deve essere stato registrato alcun caso di malattia né deve essere stata praticata alcuna vaccinazione nel corso degli ultimi dodici mesi con controllo adeguato della popolazione di culicoidi.

(5)

Negli ultimi anni lo sviluppo di nuove tecnologie ha reso disponibili «vaccini inattivati» contro la febbre catarrale degli ovini, che non comportano il rischio di un’indesiderata circolazione locale del virus vaccinale per i bovini, gli ovini e i caprini non vaccinati. Oggi si concorda ampiamente nel ritenere che la vaccinazione eseguita con vaccini inattivati costituisca lo strumento d’elezione per la lotta alla febbre catarrale degli ovini e la prevenzione della comparsa, nell’Unione, di forme cliniche in tali animali.

(6)

La direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (2), è stata pertanto modificata di recente dalla direttiva 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in modo da permettere l’uso di vaccini inattivati in tutta l’UE.

(7)

Tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica relativa alla febbre catarrale degli ovini e al fine di allinearsi alle norme dell’organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale (4), è stato di recente modificato. Di conseguenza, per poter considerare un territorio indenne da febbre catarrale, le norme UE esigono l’assenza di circolazione del virus per un periodo minimo di due anni. Occorre pertanto modificare di conseguenza il periodo di dodici mesi indicato nell’allegato II della direttiva 2004/68/CE.

(8)

La direttiva 2000/75/CE e il regolamento (CE) n. 1266/2007 si applicano ai movimenti all’interno dell’Unione di ungulati vivi appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini. È opportuno che le condizioni generali alle quali un territorio di un paese terzo può essere considerato indenne dalla febbre catarrale degli ovini, quali enunciate nell’allegato II della direttiva 2004/68/CE, vengano allineate ai requisiti applicabili nell’Unione.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II della direttiva 2004/68/CE.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato II della decisione 2004/68/CE, la voce relativa alla febbre catarrale ovina è sostituita dal testo seguente:

«Febbre catarrale degli ovini

Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione nel corso degli ultimi 24 mesi con controllo adeguato della popolazione di culicoidi

Tutte le specie diverse da quelle dei generi Bos, Bison, Bubalus, Ovis e Capra e di quelle raggruppate sotto il taxon “Suidi”»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

(2)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(3)  GU L 81 del 21.3.2012, pag. 1.

(4)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.


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