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Document 32011R1271
Commission Implementing Regulation (EU) No 1271/2011 of 5 December 2011 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1271/2011 della Commissione, del 5 dicembre 2011 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1271/2011 della Commissione, del 5 dicembre 2011 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 325 del 8.12.2011, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
8.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 325/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1271/2011 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2011
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Il comitato del codice doganale non ha formulato un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||||
Il prodotto consiste in una polvere di colore beige costituita da (% in peso):
Il prodotto è un residuo solido vegetale ottenuto dai semi di soia dopo l'estrazione dell’olio e la parziale rimozione delle proteine, cui seguono l’essiccatura e la macinatura. Il prodotto ha le caratteristiche di una farina non testurizzata. Il prodotto è un sottoprodotto della produzione dei concentrati e degli isolati di proteine di soia e ha di conseguenza un ridotto contenuto proteico. Il prodotto è utilizzato per arricchire le preparazioni alimentari e gli alimenti per animali. Il prodotto è confezionato in sacchi da 25 kg. |
2304 00 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo del codice NC 2304 00 00. Nonostante il prodotto sia adoperato nell’industria alimentare, non costituisce una preparazione alimentare rispondente alle caratteristiche della voce 1901, né una preparazione alimentare non nominata né compresa altrove della voce 2106. Si esclude pertanto la classificazione alle voci 1901 e 2106. Poiché il prodotto è composto di diversi residui e cascami provenienti da materie vegetali utilizzate dalle industrie alimentari come alimenti per animali e per il consumo umano, esso deve essere classificato al capitolo 23 (vedi anche le note esplicative del sistema armonizzato del capitolo 23, generale, primo paragrafo). Il prodotto deve pertanto essere classificato al codice NC 2304 00 00 come panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia. |