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Document 32011R0804

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 804/2011 del Consiglio, del 10 agosto 2011 , che attua il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

    GU L 206 del 11.8.2011, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; abrog. impl. da 32016R0044

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/804/oj

    11.8.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 206/19


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 804/2011 DEL CONSIGLIO

    del 10 agosto 2011

    che attua il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    il 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

    (2)

    tenuto conto della situazione in Libia e conformemente alla decisione di esecuzione 2011/500/PESC del Consiglio del 10 agosto 2011 che attua la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (2), è opportuno inserire due altre entità nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le entità che figurano nell’allegato del presente regolamento sono aggiunte nell’elenco riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 10 agosto 2011

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. DOWGIELEWICZ


    (1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.

    (2)  Cfr. pag. 53 della presente Gazzetta ufficiale.


    ALLEGATO

    Entità di cui all'articolo 1

     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi

    Data di inserimento nell'elenco

    1.

    Al-Sharara Oil Services Company

    (a.k.a.: Al Sharara, Al-shahara oil service company, Sharara Oil Service Company, Sharara, Al-Sharara al-Dhahabiya Oil Service Company)

    Al-Saqa District, Beside al-Saqa Mosque, Tripoli, Libya

    Tel: +218 21362 2163

    Fax: +218 21362 2161

    Entità che agisce per conto o sotto la direzione del regime di Gheddafi.

    10.8.2011

    2.

    Organisation for Development of Administrative Centres (ODAC)

    www.odac-libya.com

    Entità che agisce per conto o sotto la direzione del regime di Gheddafi e fonte potenziale di finanziamenti per il regime. L'ODAC ha facilitato migliaia di progetti per infrastrutture finanziate dal governo.

    10.8.2011


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