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Document 32011R0776

Regolamento di esecuzione (UE) n. 776/2011 della Commissione, del 2 agosto 2011 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 201 del 4.8.2011, pp. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/776/oj

4.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 776/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un apparecchio per la cottura di alimenti, dalle dimensioni di circa 31 × 47 × 40 cm e dalla capacità di 25 litri. L’articolo è rivestito di acciaio inossidabile e presenta un piatto girevole, un dispositivo di blocco di sicurezza per bambini, pulsanti di controllo e un orologio.

L’apparecchio è composto:

da un forno a microonde dotato di 5 livelli di potenza, di una potenza massima di 900 watts, di un timer e di programmi di cottura e scongelamento prestabiliti, nonché

da un grill al quarzo dalla potenza massima di 1 000 watts.

Gli alimenti possono essere cotti sia nel forno a microonde sia alla griglia, che servirà anche per rosolarli o tostarli.

8516 50 00

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8516 e 8516 50 00 .

Data la potenza e la capacità del forno, l’apparecchio non può essere classificato alla voce 8514 come microonde industriale (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato per la voce 8514 20 80 ).

L’articolo è un apparecchio multifunzione ai sensi della nota 3 della sezione XVI, costituito da un forno a microonde del codice NC 8516 50 00 e da un grill del codice NC 8516 60 70 .

Viste le caratteristiche dell’articolo, (potenza, livelli di potenza e numero di programmi) appare evidente che la funzione principale dell’apparecchio multifunzione è svolta dal forno a microonde.

L’apparecchio deve essere pertanto classificato nel codice NC 8516 50 00 come forno a microonde.


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