This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011R0692
Regulation (EU) No 692/2011 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2011 concerning European statistics on tourism and repealing Council Directive 95/57/EC Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011 , relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011 , relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 192 del 22.7.2011, p. 17–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31995L0057 | ||||
Repeal | 31999D0035 | ||||
Modifies | 32003R1882 | abrogazione parziale | |||
Repeal | 32004D0883 | ||||
Modifies | 32006L0110 | abrogazione parziale | |||
Modifies | 32008R1137 | abrogazione parziale |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32013R0253 | modifica | allegato II SECTION 1 | 01/01/2014 | |
Modified by | 32013R0253 | modifica | allegato II SECTION 3 | 01/01/2014 | |
Modified by | 32013R0253 | modifica | allegato II SECTION 2.A | 01/01/2014 | |
Modified by | 32019R1681 | abrogazione | allegato I sezione 2 lettera D | 01/01/2020 | |
Modified by | 32019R1681 | aggiunta | allegato I sezione 2 lettera A TABL (2) TEXT | 01/01/2020 | |
Modified by | 32019R1681 | aggiunta | allegato I sezione 3 lettera F | 01/01/2020 | |
Modified by | 32019R1681 | sostituzione | allegato II sezione 2 lettera A TABL TEXT | 01/01/2020 | |
Modified by | 32019R1681 | sostituzione | articolo 9 paragrafo 4 | 01/01/2020 | |
Modified by | 32019R1681 | sostituzione | allegato I sezione 2 lettera A TABL (1) TEXT | 01/01/2020 | |
Modified by | 32020R1569 | sostituzione | allegato I sezione 3 lettera E trattino 3 | 01/01/2020 | |
Modified by | 32020R1569 | aggiunta | allegato I sezione 3 lettera E trattino | 01/01/2020 |
22.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 192/17 |
REGOLAMENTO (UE) N. 692/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 luglio 2011
relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio europeo, nelle conclusioni della presidenza del 14 dicembre 2007, ha sottolineato il ruolo fondamentale del turismo nella creazione di crescita e occupazione nell’Unione e ha invitato la Commissione, gli Stati membri, l’industria e gli altri soggetti interessati a unire le forze affinché l’agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo possa essere tempestivamente attuata. |
(2) |
L’industria del turismo dell’Unione occupa un posto importante nell’economia degli Stati membri per i quali le attività turistiche rappresentano una significativa fonte potenziale di occupazione. Qualsiasi valutazione della competitività di tale industria richiede un’approfondita conoscenza del volume del turismo, delle sue caratteristiche, del profilo dei turisti e della spesa turistica, nonché dei benefici per le economie degli Stati membri. |
(3) |
Sono necessari dati mensili al fine di misurare le influenze stagionali della domanda sulla capacità ricettiva turistica e di aiutare in tal modo le autorità pubbliche e gli operatori economici a sviluppare politiche e strategie più adeguate per migliorare l’estensione stagionale delle vacanze e delle attività turistiche. |
(4) |
Le imprese europee che operano nel settore del turismo sono per la maggior parte di piccole o medie dimensioni e l’importanza strategica delle piccole e medie imprese (PMI) per il turismo europeo non è limitata al loro valore economico e alle loro notevoli potenzialità di creazione di posti di lavoro. Esse sono anche alla base della stabilità e della prosperità delle comunità locali, salvaguardando l’ospitalità e l’identità locale che costituiscono la peculiarità del turismo nelle regioni europee. Date le dimensioni delle PMI, è necessario tener conto del potenziale onere amministrativo gravante su di esse e dovrebbe essere introdotto un sistema di soglie in modo da soddisfare le esigenze degli utenti e da ridurre nel contempo l’onere di risposta per coloro che sono tenuti a fornire dati statistici, in particolare le PMI. |
(5) |
Il mutamento delle abitudini nel settore turistico dopo l’entrata in vigore della direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (2), abbinato alla crescente importanza assunta dai viaggi di breve durata e dalle visite in giornata che contribuiscono notevolmente in molte regioni o in numerosi paesi al reddito prodotto dal turismo, alla sempre maggiore rilevanza degli alloggi non in locazione o in strutture più piccole, nonché al crescente impatto di Internet sulle abitudini di prenotazione dei turisti e sull’industria del turismo, comporta la necessità di un adeguamento della produzione di statistiche sul turismo. |
(6) |
Al fine di poter valutare l’importanza macroeconomica del turismo per le economie degli Stati membri sulla base del quadro internazionalmente accettato dei conti satellite del turismo, mostrando gli effetti di quest’ultimo sull’economia e sull’occupazione, vi è l’esigenza di migliorare la disponibilità, la completezza e l’esaustività delle statistiche di base sul turismo, quale input per la compilazione di tali conti e, se la Commissione lo ritiene necessario, quale preparazione di una successiva proposta legislativa per la trasmissione di tabelle armonizzate per i conti satellite del turismo. Ciò impone un aggiornamento delle prescrizioni attualmente sancite dalla direttiva 95/57/CE. |
(7) |
Al fine di analizzare importanti aspetti economici e sociali del settore del turismo, in particolare problematiche nuove che richiedono una ricerca specifica, la Commissione ha bisogno di microdati. All’interno dell’Unione il turismo presenta prevalentemente una dimensione intraeuropea, il che significa che i microdati provenienti dalle statistiche europee armonizzate sulla domanda di turismo verso l’estero (turismo outbound) costituiscono già una fonte di statistiche sulla domanda di turismo dall’esterno (turismo inbound) per lo Stato membro di destinazione, senza creare un onere aggiuntivo, evitando quindi la duplicazione dell’osservazione dei flussi turistici. |
(8) |
Il turismo sociale consente di estendere la partecipazione al turismo a un numero di persone quanto più possibile elevato e, inoltre, può contribuire a contrastare la stagionalità, a rafforzare il concetto di cittadinanza europea e a promuovere lo sviluppo regionale, oltre che ad agevolare lo sviluppo di specifiche economie locali. Al fine di valutare la partecipazione al turismo di diversi gruppi sociodemografici e di monitorare i programmi dell’Unione nel settore del turismo sociale, la Commissione ha bisogno di dati costanti sulla partecipazione al turismo e sulle abitudini nel settore turistico di tali gruppi. |
(9) |
Un quadro riconosciuto a livello di Unione può contribuire a garantire la disponibilità di dati comparabili, dettagliati e attendibili che, a loro volta, consentiranno un appropriato monitoraggio della struttura e dell’evoluzione dell’offerta e della domanda turistica. Una sufficiente comparabilità a livello dell’Unione è fondamentale ai fini della metodologia, delle definizioni e del programma di metadati e dati statistici. |
(10) |
Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (3), che costituisce il quadro di riferimento per il presente regolamento, prevede che la raccolta di statistiche rispetti elevati standard di imparzialità, trasparenza, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, rapporto costi-benefici favorevole e segreto statistico. |
(11) |
In sede di produzione e di diffusione di statistiche europee in forza del presente regolamento, le autorità statistiche a livello nazionale e dell’Unione dovrebbero tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee, adottato dal comitato del programma statistico il 24 febbraio 2005 e allegato alla raccomandazione della Commissione, del 25 maggio 2005, relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria. |
(12) |
Al fine di tener conto degli sviluppi economici, sociali e tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo all’adeguamento dei termini di trasmissione dei dati e degli allegati, ad eccezione del carattere facoltativo dei dati richiesti e della limitazione dell’ambito di osservazione, quali definiti negli allegati. Alla Commissione dovrebbe altresì essere conferito il potere di adeguare le definizioni alle modifiche delle definizioni internazionali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(13) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (4). |
(14) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un quadro comune ai fini dello sviluppo, della produzione e della divulgazione sistematici di statistiche europee sul turismo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo della mancanza di caratteristiche statistiche e di prescrizioni in materia di qualità comuni, nonché della mancanza di trasparenza metodologica, e può, dunque, essere conseguito meglio a livello di Unione, applicando un quadro statistico comune, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(15) |
Alla luce delle modifiche intervenute nell’industria del turismo, nonché nel tipo di dati richiesti dalla Commissione e dagli altri utilizzatori delle statistiche europee sul turismo, le disposizioni della direttiva 95/57/CE non sono più pertinenti. Essendo necessario aggiornare la legislazione in questo settore, la direttiva 95/57/CE dovrebbe essere abrogata. |
(16) |
Un regolamento costituisce lo strumento più appropriato per garantire l’uso di norme comuni e la produzione di statistiche comparabili. |
(17) |
Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce un quadro comune ai fini dello sviluppo, della produzione e della divulgazione sistematici di statistiche europee sul turismo.
A tale scopo gli Stati membri raccolgono, compilano, elaborano e trasmettono statistiche armonizzate sull’offerta e sulla domanda turistica.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «periodo di riferimento»: il periodo cui si riferiscono i dati;
b) «anno di riferimento»: il periodo di riferimento di un anno civile;
c) «NACE Rev. 2»: la classificazione statistica comune delle attività economiche nell’Unione, quale definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
d) «NUTS»: la classificazione comune delle unità territoriali per la produzione di statistiche regionali nell’Unione, istituita con il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
e) «ambiente abituale»: lo spazio geografico, seppure non necessariamente contiguo, nel quale una persona conduce la sua normale vita quotidiana, determinato sulla base dei seguenti criteri: l’attraversamento di frontiere amministrative o la distanza dal luogo di residenza abituale, la durata della visita, la frequenza della visita, lo scopo della visita;
f) «turismo»: l’attività di visitatori che effettuano un viaggio verso una destinazione principale al di fuori del loro ambiente abituale, per meno di un anno, per qualunque motivo principale, incluso il lavoro, lo svago o un altro motivo personale, diverso dall’esercizio di un’attività alle dipendenze di un soggetto residente nel luogo visitato;
g) «turismo domestico»: le visite effettuate all’interno di uno Stato membro da visitatori residenti nello stesso Stato membro;
h) «turismo dall’esterno» (turismo inbound): le visite effettuate in uno Stato membro da visitatori non residenti in quello Stato membro;
i) «turismo verso l’estero» (turismo outbound): le visite effettuate dai residenti di uno Stato membro al di fuori di quello Stato membro;
j) «turismo nazionale»: il turismo domestico e il turismo verso l’estero;
k) «turismo interno»: il turismo domestico e il turismo dall’esterno;
l) «esercizio ricettivo turistico»: un’unità di attività economica a livello locale, quale definita nell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (7), che presta, a titolo oneroso, benché il prezzo possa essere in tutto o in parte sovvenzionato, servizi di alloggio per brevi soggiorni come descritto nei gruppi 55.1 (alberghi e alloggi simili), 55.2 (alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni) e 55.3 (aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) della NACE Rev. 2;
m) «alloggio non in locazione»: inter alia, l’alloggio in abitazioni di parenti o amici concesse a titolo gratuito e in abitazioni per le vacanze utilizzate dai proprietari, compresi gli alloggi in multiproprietà;
n) «visite in giornata»: le visite senza pernottamento effettuate da residenti al di fuori del loro ambiente abituale partendo dal luogo di residenza abituale.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 riguardo alle modifiche delle definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al fine di adeguare tali definizioni alle modifiche delle definizioni internazionali.
Articolo 3
Tematiche considerate e caratteristiche dei dati richiesti
1. Ai fini del presente regolamento, i dati da trasmettere a cura degli Stati membri, conformemente all’articolo 9, si riferiscono al:
a) |
turismo interno, in termini di capacità ricettiva degli esercizi ricettivi turistici e di indice di occupazione degli esercizi ricettivi turistici, per le variabili, la periodicità e le disaggregazioni di cui alle sezioni 1, 2 e 3 dell’allegato I; |
b) |
turismo interno, in termini di pernottamenti turistici negli alloggi non in locazione, per le variabili, la periodicità e le disaggregazioni di cui alla sezione 4 dell’allegato I; |
c) |
turismo nazionale, in termini di domanda turistica concernente la partecipazione al turismo e le caratteristiche dei viaggi per turismo e dei visitatori, per le variabili, la periodicità e le disaggregazioni di cui alle sezioni 1 e 2 dell’allegato II; |
d) |
turismo nazionale, in termini di domanda turistica concernente le caratteristiche delle visite in giornata, per le variabili, la periodicità e le disaggregazioni di cui alla sezione 3 dell’allegato II. |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ove necessario, atti delegati conformemente all’articolo 11 riguardo alle modifiche degli allegati, ad eccezione del carattere facoltativo dei dati richiesti e della limitazione dell’ambito di osservazione quali definiti negli allegati, per tener conto degli sviluppi economici, sociali o tecnici. Nell’esercizio del potere di cui alla presente disposizione, la Commissione assicura che tutti gli atti delegati adottati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e i rispondenti.
Articolo 4
Ambito di osservazione
L’ambito di osservazione per gli obblighi di cui:
a) |
all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è costituito da tutti gli esercizi ricettivi turistici quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera l), salvo diversa indicazione nell’allegato I; |
b) |
all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è costituito da tutti i pernottamenti di residenti e di non residenti in alloggi non in locazione; |
c) |
all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda i dati sulla partecipazione al turismo, è costituito da tutte le persone che risiedono nel territorio dello Stato membro, salvo diversa indicazione nella sezione 1 dell’allegato II; |
d) |
all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda i dati sulle caratteristiche dei viaggi per turismo e dei visitatori, è costituito da tutti i viaggi per turismo con almeno un pernottamento al di fuori dell’ambiente abituale effettuati dalla popolazione residente e terminati durante il periodo di riferimento, salvo diversa indicazione nella sezione 2 dell’allegato II; |
e) |
all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), per quanto riguarda le caratteristiche delle visite in giornata, è costituito da tutte le visite in giornata quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), salvo diversa indicazione nella sezione 3 dell’allegato II. |
Articolo 5
Studi pilota
1. La Commissione elabora un programma di studi pilota che gli Stati membri potrebbero realizzare su base volontaria al fine di predisporre lo sviluppo, la produzione e la divulgazione di tabelle armonizzate per i conti satellite del turismo e di valutare il rapporto costi-benefici della compilazione.
2. La Commissione elabora inoltre un programma di studi pilota che gli Stati membri potrebbero realizzare su base volontaria al fine di sviluppare un sistema di compilazione dei dati che mostri gli effetti del turismo sull’ambiente.
Articolo 6
Criteri di qualità e relazioni
1. Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati trasmessi.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
3. Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati riguardo ai periodi di riferimento dell’anno di riferimento e sulle modifiche metodologiche eventualmente apportate. La relazione è trasmessa entro i nove mesi successivi alla fine dell’anno di riferimento.
4. Ai fini dell’applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 2 ai dati di cui al presente regolamento, le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite dalla Commissione in forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 7
Relazione di valutazione
Entro il 12 agosto 2016 e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sulle statistiche elaborate in applicazione del presente regolamento, e in particolare sulla loro rilevanza e incidenza sulle imprese.
Articolo 8
Fonti di dati
Per quanto concerne la base a partire dalla quale i dati sono raccolti, gli Stati membri adottano tutte le misure che giudicano idonee a garantire la qualità dei risultati. Gli Stati membri possono fornire i necessari dati statistici utilizzando una combinazione delle seguenti fonti:
a) |
indagini, mediante le quali è chiesto alle unità di rilevazione di fornire dati tempestivi, accurati e completi; |
b) |
altre fonti appropriate, compresi i dati amministrativi, se appropriati in termini di tempestività e pertinenza; |
c) |
appropriate procedure di stima statistica. |
Articolo 9
Trasmissione dei dati
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati, compresi quelli riservati, conformemente all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 223/2009.
2. Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all’allegato I e all’allegato II, sezioni 1 e 3, in forma di tabelle aggregate, conformemente a una norma di interscambio precisata dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi o caricati per via elettronica servendosi del punto di accesso unico per i dati presso la Commissione (Eurostat). Le modalità pratiche per la trasmissione dei dati sono adottate dalla Commissione in forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all’allegato II, sezione 2, nella forma di file di microdati — in cui ciascun viaggio oggetto di osservazione costituisce un record individuale nel set di dati trasmessi — pienamente controllati, riveduti e se necessario imputati, conformemente a una norma di interscambio specificata dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi o caricati per via elettronica servendosi del punto di accesso unico per i dati presso la Commissione (Eurostat). Le modalità pratiche per la trasmissione dei dati sono adottate dalla Commissione in forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri trasmettono:
a) |
i dati annuali di cui all’allegato I, sezioni 1 e 2, entro i sei mesi successivi alla fine del periodo di riferimento, salvo diversa indicazione nell’allegato I; |
b) |
i dati mensili di cui all’allegato I, sezione 2, entro i tre mesi successivi alla fine del periodo di riferimento; |
c) |
gli indicatori tempestivi dei principali aggregati (rapid key indicators) relativi ai pernottamenti di residenti e non residenti in esercizi ricettivi turistici come specificato nella sezione 2 dell’allegato I, entro le otto settimane successive alla fine del periodo di riferimento; |
d) |
i dati di cui all’allegato I, sezione 4, entro i nove mesi successivi alla fine del periodo di riferimento, se lo Stato membro in questione opta per la loro trasmissione; |
e) |
i dati di cui all’allegato II entro i sei mesi successivi alla fine del periodo di riferimento. |
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ove necessario, atti delegati conformemente all’articolo 11 riguardo alle modifiche dei termini di trasmissione di cui al paragrafo 4 del presente articolo per tenere conto degli sviluppi economici, sociali o tecnici. Qualunque modifica in tal senso tiene conto delle prassi di raccolta dei dati esistenti nei vari Stati membri.
6. Salvo ove altrimenti specificato, per tutti i dati di cui al presente regolamento, il primo periodo di riferimento inizia il 1o gennaio 2012.
Articolo 10
Manuale metodologico
La Commissione (Eurostat) redige e aggiorna regolarmente, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un manuale metodologico contenente gli orientamenti sulle statistiche prodotte ai sensi del presente regolamento, comprese le definizioni da applicare alle caratteristiche dei dati richiesti e norme comuni intese a garantire la qualità dei dati.
Articolo 11
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 9, paragrafo 5, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 agosto 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 9, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 12
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 13
Abrogazione
La direttiva 95/57/CE è abrogata.
Gli Stati membri trasmettono i risultati conformemente alla direttiva 95/57/CE per tutti i periodi di riferimento del 2011.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 6 luglio 2011.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) Posizione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 giugno 2011.
(2) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32.
(3) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
(4) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(5) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.
(6) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.
(7) GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.
ALLEGATO I
TURISMO INTERNO
Sezione 1
CAPACITÀ DEGLI ESERCIZI RICETTIVI TURISTICI
A. Variabili e disaggregazioni da trasmettere
1) Da trasmettere per i dati annuali a livello regionale NUTS 2 e a livello nazionale
Tipo di alloggio |
Variabili |
Disaggregazioni |
NACE 55.1 |
Numero di esercizi Numero di posti letto Numero di camere |
Tipo di località a) e b) |
NACE 55.2 |
Numero di esercizi Numero di posti letto |
Tipo di località a) e b) |
NACE 55.3 |
Numero di esercizi Numero di posti letto |
Tipo di località a) e b) |
2) [facoltativo] Da trasmettere per i dati annuali a livello nazionale
Tipo di alloggio |
Variabili |
Disaggregazioni |
NACE 55.1 |
Numero di esercizi Numero di posti letto Numero di camere |
Classe di dimensioni |
3) Da trasmettere per i dati triennali a livello nazionale
Tipo di alloggio |
Variabili |
Disaggregazioni |
NACE 55.1 |
Numero di esercizi dotati di una o più stanze accessibili alle persone a mobilità ridotta, compresi gli utilizzatori di sedie a rotelle |
|
B. Limitazione dell’ambito di osservazione
1) |
Per gli «alberghi e alloggi simili» e per gli «alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni», l’ambito di osservazione comprende come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 10 o più posti letto. |
2) |
Per le «aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte» l’ambito di osservazione comprende come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 10 o più piazzole. |
3) |
Gli Stati membri con meno dell’1 % del numero totale annuale di pernottamenti in esercizi ricettivi turistici nell’Unione europea possono ridurre ulteriormente l’ambito di osservazione includendo come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 20 o più posti letto (20 o più piazzole). |
C. Periodicità
Il primo anno di riferimento per le variabili triennali di cui alla parte A, punto 3, è il 2015.
Sezione 2
INDICE DI OCCUPAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI TURISTICI (TURISMO DOMESTICO E DALL’ESTERNO)
A. Variabili e disaggregazioni da trasmettere per i dati annuali
1) A livello regionale NUTS 2 e a livello nazionale
Tipo di alloggio |
Variabili |
Disaggregazioni |
Totale (tutte le tipologie di esercizi ricettivi turistici) |
Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
Tipo di località a) e b) |
NACE 55.1 |
Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
|
Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
|
|
Tasso di occupazione netta dei posti letto Tasso di occupazione netta delle camere |
|
|
NACE 55.2 |
Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
|
Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
|
|
NACE 55.3 |
Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
|
Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
|
2) A livello nazionale
Tipo di alloggio |
Variabili |
Disaggregazioni |
NACE 55.1 |
Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
Tipo di località a) e b) Paese o area geografica di residenza dell’ospite [facoltativo] Classi di dimensioni |
Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
Paese o area geografica di residenza dell’ospite |
|
Tasso di occupazione netta dei posti letto Tasso di occupazione netta delle camere |
[facoltativo] Classi di dimensioni |
|
NACE 55.2 |
Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
Tipo di località a) e b) Paese o area geografica di residenza dell’ospite |
Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
Paese o area geografica di residenza dell’ospite |
|
NACE 55.3 |
Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
Tipo di località a) e b) Paese o area geografica di residenza dell’ospite |
Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
Paese o area geografica di residenza dell’ospite |
B. Variabili e disaggregazioni da trasmettere per i dati mensili a livello nazionale
Tipo di alloggio |
Variabili |
Disaggregazioni |
NACE 55.1 |
Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
|
Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
|
|
Tasso di occupazione netta dei posti letto Tasso di occupazione netta delle camere |
|
|
NACE 55.2 |
Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
|
Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
|
|
NACE 55.3 |
Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
|
Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
|
C. Limitazione dell’ambito di osservazione
1) |
Per gli «alberghi e alloggi simili» e per gli «alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni», l’ambito di osservazione comprende come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 10 o più posti letto. |
2) |
Per le «aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte» l’ambito di osservazione comprende come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 10 o più piazzole. |
3) |
Gli Stati membri con meno dell’1 % del numero totale annuale di pernottamenti in esercizi ricettivi turistici nell’Unione europea possono ridurre ulteriormente l’ambito di osservazione includendo come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 20 o più posti letto (20 o più piazzole). |
4) |
Quando si applica una limitazione dell’ambito di osservazione come descritto ai punti 1, 2 o 3, va trasmessa annualmente una stima del numero totale di pernottamenti di residenti e di non residenti, durante l’anno di riferimento, negli esercizi ricettivi turistici esclusi dall’ambito di osservazione. |
5) |
Per il primo anno di riferimento per il quale sono richiesti dati dal presente regolamento, la stima di cui al punto 4 è trasmessa entro i dodici mesi successivi alla fine del periodo di riferimento. |
6) |
Gli Stati membri possono ridurre ulteriormente l’ambito di osservazione per il tasso di occupazione netta delle camere in alberghi e alloggi simili, includendo come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 25 o più camere. |
D. Indicatori tempestivi dei principali aggregati (Rapid key indicators)
Gli indicatori tempestivi dei principali aggregati di cui all’articolo 9, paragrafo 4, lettera c), del presente regolamento sono costituiti dalle variabili relative al numero di pernottamenti di cui alla parte B della presente sezione.
Sezione 3
CLASSIFICAZIONI DA APPLICARE PER LA SEZIONE 1 E LA SEZIONE 2
A. Tipo di alloggio
Le tre categorie da utilizzare per il tipo di alloggio, con riferimento ai gruppi 55.1, 55.2 e 55.3 della NACE, sono le seguenti:
— |
alberghi e alloggi simili, |
— |
alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, |
— |
aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte. |
B. Tipo di località a)
Le tre categorie da utilizzare per il tipo di località a), con riferimento al grado di urbanizzazione del comune (o dell’unità amministrativa locale equivalente) in cui sono ubicati gli esercizi ricettivi turistici, sono le seguenti:
— |
zona a forte densità demografica, |
— |
zona intermedia, |
— |
zona a scarsa densità demografica. |
C. Tipo di località b)
Le due categorie da utilizzare per il tipo di località b), con riferimento alla vicinanza al mare del comune (o dell’unità amministrativa locale equivalente) in cui sono ubicati gli esercizi ricettivi turistici, sono le seguenti:
— |
costiera, |
— |
non costiera. |
D. Classe di dimensioni
Le tre categorie da utilizzare per la classe di dimensioni, con riferimento al numero di camere degli esercizi ricettivi turistici, sono le seguenti:
— |
esercizi di piccole dimensioni: meno di 25 camere, |
— |
esercizi di medie dimensioni: tra 25 (compreso) e 99 camere, |
— |
esercizi di grandi dimensioni: 100 o più camere; da rilevare separatamente su base facoltativa: «tra 100 e 249 camere» e «250 o più camere». |
E. Paesi e aree geografiche
Le categorie da utilizzare per il paese o per l’area geografica di residenza degli ospiti negli esercizi ricettivi turistici, sono le seguenti:
— |
Unione europea (l’Unione); da rilevare separatamente: ogni Stato membro, |
— |
Associazione europea di libero scambio (EFTA); da rilevare separatamente: Islanda, Norvegia, Svizzera (incluso Liechtenstein), |
— |
altri paesi europei (diversi dai paesi dell’Unione o EFTA ed escluse Russia, Turchia e Ucraina), |
— |
Russia, |
— |
Turchia, |
— |
Ucraina, |
— |
Africa; da rilevare separatamente: Sud Africa, |
— |
America settentrionale; da rilevare separatamente: Stati Uniti d’America, Canada, |
— |
America centrale e meridionale; da rilevare separatamente: Brasile, |
— |
Asia; da rilevare separatamente: Repubblica popolare cinese, Giappone, Repubblica di Corea, |
— |
Australia, Oceania e altri territori; da rilevare separatamente: Australia. |
Sezione 4
TURISMO INTERNO IN ALLOGGI NON IN LOCAZIONE
A. Variabili da trasmettere per i dati annuali
[facoltativo] Numero di pernottamenti turistici in alloggi non in locazione durante l’anno di riferimento.
B. Disaggregazione
[facoltativo] La variabile di cui alla parte A è ripartita per paese di residenza dei visitatori per i residenti dell’Unione, mentre i visitatori residenti in paesi fuori dall’Unione sono raggruppati in un’unica categoria complementare.
ALLEGATO II
TURISMO NAZIONALE
Sezione 1
PARTECIPAZIONE AL TURISMO PER MOTIVI PERSONALI
A. Variabili e disaggregazioni da trasmettere per i dati annuali
Variabili |
Disaggregazioni secondo la durata e la destinazione dei viaggi turistici per motivi personali |
Disaggregazioni sociodemografiche |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Le disaggregazioni secondo la durata e la destinazione dei viaggi turistici per motivi personali vanno combinate con le disaggregazioni sociodemografiche.
B. Variabili e disaggregazioni da trasmettere per i dati triennali
Variabili |
Disaggregazioni secondo i principali motivi di mancata partecipazione al turismo per motivi personali durante l’anno di riferimento (possibilità di risposte multiple per i rispondenti) |
Disaggregazioni sociodemografiche |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Le disaggregazioni secondo i principali motivi di mancata partecipazione al turismo per motivi personali durante l’anno di riferimento vanno combinate con le disaggregazioni sociodemografiche.
Il primo anno di riferimento per le variabili triennali è il 2013.
C. Classificazioni da applicare per le disaggregazioni sociodemografiche
1) Sesso: maschio, femmina.
2) Gruppo di età: meno di 15 anni [facoltativo], 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 o più, con subtotali per le classi 25-44 e 45-64 anni.
3) Livello di istruzione: basso (ISCED 0, 1 o 2); medio (ISCED 3 o 4); alto (ISCED 5 o 6).
4) Condizione lavorativa: occupato (lavoratore dipendente o lavoratore indipendente); disoccupato; studente (o alunno); in altra condizione, non nelle forze di lavoro.
5) Reddito familiare: in quartili.
Sezione 2
VIAGGI TURISTICI E PERSONE CHE EFFETTUANO TALI VIAGGI
A. Variabili da trasmettere
|
Variabili |
Categorie da trasmettere |
Periodicità |
||||||||||||
1. |
Mese di partenza |
|
Annuale |
||||||||||||
2. |
Durata del viaggio in numero di notti |
|
Annuale |
||||||||||||
3. |
[solo per i viaggi verso l’estero] Durata del viaggio: numero di pernottamenti sul territorio nazionale |
|
Triennale |
||||||||||||
4. |
Principale paese di destinazione |
Secondo l’elenco dei paesi del manuale metodologico redatto in virtù dell’articolo 10 del presente regolamento |
Annuale |
||||||||||||
5. |
Motivo principale del viaggio |
|
Annuale |
||||||||||||
6. |
[solo per i viaggi per motivi personali] Tipo di destinazione (possibilità di risposte multiple) |
|
Triennale |
||||||||||||
7. |
[solo per i viaggi per motivi personali] Partecipazione di bambini |
|
Triennale |
||||||||||||
8. |
Mezzo di trasporto principale |
|
Annuale |
||||||||||||
9. |
Tipo di alloggio principale |
|
Annuale |
||||||||||||
10. |
Prenotazione del viaggio: ricorso a un tour operator o a un’agenzia di viaggi per la prenotazione del mezzo di trasporto principale |
|
Triennale |
||||||||||||
11. |
Prenotazione del viaggio: ricorso a un tour operator o a un’agenzia di viaggi per la prenotazione del tipo di alloggio principale |
|
Triennale |
||||||||||||
12. |
[solo per i viaggi per i quali non è fatto ricorso a un tour operator o a un’agenzia di viaggi per la prenotazione del mezzo di trasporto principale o del tipo di alloggio principale] Prenotazione (indipendente) del viaggio |
|
Triennale |
||||||||||||
13. |
Prenotazione del viaggio: viaggio tutto compreso |
|
Triennale |
||||||||||||
14. |
Prenotazione del viaggio: prenotazione via Internet del mezzo di trasporto principale |
|
Triennale |
||||||||||||
15. |
Prenotazione del viaggio: prenotazione via Internet del tipo di alloggio principale |
|
Triennale |
||||||||||||
16. |
Spesa del singolo turista durante il viaggio, per il trasporto |
|
Annuale |
||||||||||||
17. |
Spesa del singolo turista durante il viaggio, per l’alloggio |
|
Annuale |
||||||||||||
18. |
[facoltativo] Spesa del singolo turista durante il viaggio per cibi e bevande in bar e ristoranti |
|
Annuale |
||||||||||||
19. |
Altra spesa del singolo turista durante il viaggio (19a); da rilevare separatamente: beni durevoli e di valore |
|
Annuale |
||||||||||||
20. |
Profilo del visitatore: sesso, in base alle seguenti categorie |
|
Annuale |
||||||||||||
21. |
Profilo del visitatore: età, in anni compiuti |
|
Annuale |
||||||||||||
22. |
Profilo del visitatore: paese di residenza |
|
Annuale |
||||||||||||
23. |
[facoltativo] Profilo del visitatore: livello di istruzione |
|
Annuale |
||||||||||||
24. |
[facoltativo] Profilo del visitatore: condizione lavorativa |
|
Annuale |
||||||||||||
25. |
[facoltativo] Profilo del visitatore: reddito familiare in quartili |
|
Annuale |
B. Limitazione dell’ambito di osservazione
L’ambito di osservazione è costituito da tutti i viaggi turistici con almeno un pernottamento al di fuori dell’ambiente abituale, terminati durante il periodo di riferimento ed effettuati dalla popolazione residente di età pari o superiore ai 15 anni. I dati sulla popolazione di età inferiore ai 15 anni possono essere trasmessi separatamente in via facoltativa.
C. Periodicità
1) |
Il primo anno di riferimento per le variabili triennali e le categorie di cui alla parte A, punti 3, 6 e 7, è il 2013. |
2) |
Il primo anno di riferimento per le variabili triennali e le categorie di cui alla parte A, punti da 10 a 15 è il 2014. |
Sezione 3
VISITE IN GIORNATA
A. Variabili e disaggregazioni da trasmettere annualmente (visite verso l’estero in giornata)
Variabili |
[facoltativo] Disaggregazioni |
[facoltativo] Disaggregazioni sociodemografiche |
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
B. Variabili e disaggregazioni da trasmettere ogni tre anni (visite domestiche in giornata)
Variabili |
[facoltativo] Disaggregazioni |
[facoltativo] Disaggregazioni sociodemografiche |
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
C. Classificazioni da applicare per le disaggregazioni sociodemografiche
Le classificazioni da applicare per le disaggregazioni sociodemografiche sono elencate alla sezione 1, parte C, del presente allegato.
D. Limitazione dell’ambito di osservazione
L’ambito di osservazione è costituito da tutte le visite in giornata al di fuori dell’ambiente abituale effettuate dai residenti di età pari o superiore ai 15 anni. I dati relativi ai residenti di età inferiore ai 15 anni possono essere trasmessi separatamente su base facoltativa.
E. Periodicità e primo periodo di riferimento
1) |
Le caratteristiche delle visite in giornata di cui alla parte A sono trasmesse annualmente, con separata indicazione dei quattro trimestri dell’anno civile precedente. Il primo periodo di riferimento inizia il 1o gennaio 2014. |
2) |
Le caratteristiche delle visite in giornata di cui alla parte B sono trasmesse ogni tre anni, con separata indicazione dei quattro trimestri dell’anno civile precedente. Il primo periodo di riferimento inizia il 1o gennaio 2015. Limitatamente al primo periodo di riferimento la trasmissione è facoltativa. |