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Document 32011R0562
Commission Implementing Regulation (EU) No 562/2011 of 10 June 2011 adopting the plan allocating to the Member States resources to be charged to the 2012 budget year for the supply of food from intervention stocks for the benefit of the most deprived persons in the European Union and derogating from certain provisions of Regulation (EU) No 807/2010
Regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011 , recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2012 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell'Unione europea e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 807/2010
Regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011 , recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2012 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell'Unione europea e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 807/2010
GU L 152 del 11.6.2011, p. 24–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 20/05/2012
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32012R0208 | aggiunta | articolo 2 TR | 10/03/2012 | |
Modified by | 32012R0208 | aggiunta | articolo 2 QQ | 10/03/2012 | |
Modified by | 32012R0208 | sostituzione | allegato I | 10/03/2012 | |
Modified by | 32012R0208 | sostituzione | allegato II | 10/03/2012 | |
Modified by | 32012R0208 | aggiunta | articolo 2 BI | 10/03/2012 | |
Modified by | 32012R0208 | aggiunta | articolo 2 QT | 10/03/2012 | |
Modified by | 32012R0208 | sostituzione | articolo 2 | 10/03/2012 | |
Modified by | 32012R0208 | sostituzione | articolo 1 | 10/03/2012 | |
Modified by | 32012R0419 | aggiunta | articolo 4 BI | 20/05/2012 |
11.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 562/2011 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2011
recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2012 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell'Unione europea e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 807/2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettere f) e g), in combinato disposto con l'articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 807/2010 della Commissione, del 14 settembre 2010, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’Unione (3), la Commissione è tenuta ad adottare un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l'esercizio 2012. Il piano deve definire in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all’azione, la dotazione finanziaria massima messa a disposizione per l’esecuzione della rispettiva parte del piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte detenute dagli organismi d’intervento. |
(2) |
Gli Stati membri che partecipano al piano di distribuzione per l’esercizio 2012 hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste in conformità dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 807/2010. |
(3) |
Ai fini della ripartizione delle risorse è necessario tener conto dell’esperienza acquisita e del grado di utilizzazione delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso degli esercizi precedenti. |
(4) |
Tenendo conto del fatto che la disponibilità delle scorte d’intervento per l’approvvigionamento del regime di distribuzione alimentare a favore degli indigenti è sostanzialmente ridotta rispetto all’anno precedente, è opportuno adottare il piano annuale per il 2012 non appena gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste in conformità dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 807/2010. Un’adozione rapida mira a concedere agli Stati membri più tempo per organizzare l’esecuzione del piano annuale dell’Unione, al fine di dare alle autorità nazionali e agli enti assistenziali la possibilità di reperire fonti alternative di alimenti. |
(5) |
Secondo l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 807/2010, qualora non vi sia disponibilità di riso nelle scorte d’intervento, la Commissione può autorizzare il prelievo di cereali dalle scorte d’intervento in pagamento della fornitura di riso e di prodotti a base di riso mobilitati sul mercato. Non essendovi attualmente disponibilità di riso nelle scorte d’intervento, è quindi opportuno autorizzare il prelievo di cereali dalle scorte d’intervento in pagamento dei prodotti a base di riso mobilitati sul mercato. |
(6) |
L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 807/2010 prevede il trasferimento tra Stati membri dei prodotti non disponibili nelle scorte d’intervento dello Stato membro in cui tali prodotti sono necessari per l’esecuzione del piano. Occorre pertanto autorizzare i trasferimenti intraunionali necessari all'esecuzione del piano per il 2012, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 807/2010. |
(7) |
A causa dell’attuale situazione del mercato nel settore dei cereali, caratterizzata da un livello di prezzi elevato, è opportuno, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, aumentare la cauzione che deve essere costituita dall'aggiudicatario della fornitura di cereali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 807/2010. |
(8) |
Per l’esecuzione del piano annuale di distribuzione occorre precisare che il fatto generatore ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è la data di inizio dell’esercizio di gestione delle scorte pubbliche. |
(9) |
In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2010, al momento di redigere il piano annuale di distribuzione la Commissione ha consultato le principali organizzazioni che si occupano degli indigenti nell'Unione. |
(10) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per il 2012 la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nell'Unione, prevista dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, si svolgerà in conformità del piano annuale di distribuzione di cui all'allegato I del presente regolamento.
È autorizzato il ricorso ai cereali in pagamento dei prodotti a base di riso mobilitati sul mercato, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2010.
Articolo 2
Il trasferimento intraunionale dei prodotti elencati nell’allegato II del presente regolamento è autorizzato alle condizioni stabilite dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 807/2010.
Articolo 3
In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, quinto comma, e all’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 807/2010, per il piano di distribuzione del 2012 prima di ritirare i cereali dalle scorte d’intervento l’aggiudicatario che assicurerà la fornitura costituisce una cauzione pari a 150 EUR/tonnellata.
Articolo 4
Ai fini dell’esecuzione del piano annuale di distribuzione di cui all’articolo 1 del presente regolamento, la data del fatto generatore ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è il 1o ottobre 2011.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
(3) GU L 242 del 15.9.2010, pag. 9.
ALLEGATO I
PIANO ANNUALE DI DISTRIBUZIONE PER L’ESERCIZIO 2012
(a) |
Risorse finanziarie messe a disposizione per l’attuazione del piano per il 2012 in ciascuno Stato membro:
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(b) |
Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d’intervento dell’UE ai fini della distribuzione negli Stati membri limitatamente ai massimali di cui alla lettera a) del presente allegato:
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(1) Česká Republika: stanziamento per l’acquisto di prodotti lattiero-caseari sul mercato dell’UE: 37 356 EUR da detrarre dalla dotazione per il latte scremato in polvere e ulteriori 33 263 EUR da detrarre dalla dotazione di Česká Republika per il burro.
(2) Eesti: stanziamento per l’acquisto di prodotti lattiero-caseari sul mercato dell’UE: 30 440 EUR da detrarre dalla dotazione di Eesti per il burro.
(3) Luxembourg: stanziamento per l’acquisto di prodotti lattiero-caseari sul mercato dell’UE: 44 989 EUR da detrarre dalla dotazione di Luxembourg per il latte scremato in polvere.
ALLEGATO II
(a) |
Trasferimenti intraunionali di cereali autorizzati nell’ambito del piano per l’esercizio 2012:
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(b) |
Trasferimenti intraunionali di latte scremato in polvere autorizzati nell'ambito del piano per l'esercizio 2012:
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