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Document 32011R0074
Commission Regulation (EU) No 74/2011 of 28 January 2011 establishing a prohibition of fishing for cod in international waters of I and IIb by vessels flying the flag of France
Regolamento (UE) n. 74/2011 della Commissione, del 28 gennaio 2011 , recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque internazionali delle zone I e IIb per le navi battenti bandiera francese
Regolamento (UE) n. 74/2011 della Commissione, del 28 gennaio 2011 , recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque internazionali delle zone I e IIb per le navi battenti bandiera francese
GU L 27 del 1.2.2011, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010
1.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27/7 |
REGOLAMENTO (UE) N. 74/2011 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2011
recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque internazionali delle zone I e IIb per le navi battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2), fissa i contingenti per il 2010. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
51/T&Q |
Stato membro |
Francia |
Stock |
COD/1/2B. |
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
Zona |
I e IIb (acque internazionali) |
Data |
11.11.2010 |