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Document 32011D0710

2011/710/: Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 2011 , sulla conclusione del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea

GU L 283 del 29.10.2011, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/710/oj

29.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/26


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2011

sulla conclusione del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea

(2011/710/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), l’articolo 218, paragrafo 7, e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato a nome dell’Unione il memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea («memorandum») in materia di ricerca e sviluppo nell’aviazione civile.

(2)

Il memorandum è stato firmato il 3 marzo 2011.

(3)

È opportuno che l’Unione approvi il memorandum.

(4)

È necessario stabilire le procedure per la partecipazione dell’Unione al comitato misto istituito dal memorandum e la risoluzione delle controversie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea («memorandum») è approvato a nome dell’Unione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica prevista all’articolo XII, punto B, del memorandum (2).

Articolo 3

Nel comitato misto istituito dall’articolo III del memorandum l’Unione è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 4

1.   Previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio, la Commissione stabilisce la posizione che deve assumere l’Unione nell’ambito del comitato misto con riferimento, in particolare, all’adozione di:

allegati supplementari del memorandum e relative appendici, come riportato all’articolo III, punto E, paragrafo 2, del memorandum;

modifiche degli allegati supplementari del memorandum e delle relative appendici, come riportato all’articolo III, punto E, paragrafo 3, del memorandum;

2.   La Commissione stabilisce la posizione che deve assumere l’Unione nell’ambito del comitato misto per l’elaborazione e l’adozione del regolamento interno del comitato misto a norma dell’articolo III, punto C, del memorandum.

3.   La Commissione può adottare ogni provvedimento opportuno a norma dell’articolo II, punto B, e degli articoli IV, V, VII e VIII del memorandum.

4.   La Commissione rappresenta l’Unione nelle consultazioni condotte a norma dell’articolo XI del memorandum.

Articolo 5

La Commissione informa periodicamente il Consiglio sull’attuazione del memorandum.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  Il memorandum è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea unitamente alla decisione relativa alla firma (GU L 89 del 5.4.2011, pag. 3).

(2)  La data di entrata in vigore del memorandum sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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