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Document 32011D0710
2011/710/: Council Decision of 20 October 2011 on the conclusion of the Memorandum of Cooperation NAT-I-9406 between the United States of America and the European Union
2011/710/: Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 2011 , sulla conclusione del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea
2011/710/: Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 2011 , sulla conclusione del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea
GU L 283 del 29.10.2011, p. 26–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
29.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/26 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2011
sulla conclusione del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea
(2011/710/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), l’articolo 218, paragrafo 7, e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha negoziato a nome dell’Unione il memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea («memorandum») in materia di ricerca e sviluppo nell’aviazione civile. |
(2) |
Il memorandum è stato firmato il 3 marzo 2011. |
(3) |
È opportuno che l’Unione approvi il memorandum. |
(4) |
È necessario stabilire le procedure per la partecipazione dell’Unione al comitato misto istituito dal memorandum e la risoluzione delle controversie, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea («memorandum») è approvato a nome dell’Unione (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica prevista all’articolo XII, punto B, del memorandum (2).
Articolo 3
Nel comitato misto istituito dall’articolo III del memorandum l’Unione è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.
Articolo 4
1. Previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio, la Commissione stabilisce la posizione che deve assumere l’Unione nell’ambito del comitato misto con riferimento, in particolare, all’adozione di:
— |
allegati supplementari del memorandum e relative appendici, come riportato all’articolo III, punto E, paragrafo 2, del memorandum; |
— |
modifiche degli allegati supplementari del memorandum e delle relative appendici, come riportato all’articolo III, punto E, paragrafo 3, del memorandum; |
2. La Commissione stabilisce la posizione che deve assumere l’Unione nell’ambito del comitato misto per l’elaborazione e l’adozione del regolamento interno del comitato misto a norma dell’articolo III, punto C, del memorandum.
3. La Commissione può adottare ogni provvedimento opportuno a norma dell’articolo II, punto B, e degli articoli IV, V, VII e VIII del memorandum.
4. La Commissione rappresenta l’Unione nelle consultazioni condotte a norma dell’articolo XI del memorandum.
Articolo 5
La Commissione informa periodicamente il Consiglio sull’attuazione del memorandum.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. SAWICKI
(1) Il memorandum è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea unitamente alla decisione relativa alla firma (GU L 89 del 5.4.2011, pag. 3).
(2) La data di entrata in vigore del memorandum sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.