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Document 32011D0667

2011/667/: Decisione della Commissione, del 10 ottobre 2011 , sulle modalità relative all’applicazione coordinata delle misure necessarie per garantire il rispetto delle norme relative ai servizi mobili via satellite (MSS) conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, della decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 7001] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 265 del 11.10.2011, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/667/oj

11.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2011

sulle modalità relative all’applicazione coordinata delle misure necessarie per garantire il rispetto delle norme relative ai servizi mobili via satellite (MSS) conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, della decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 7001]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/667/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 626/2008/CE mira a favorire lo sviluppo di un mercato interno competitivo dei servizi mobili via satellite nell’Unione e a garantire in tutti gli Stati membri una copertura progressiva per mezzo degli operatori selezionati per fornire questi servizi.

(2)

In particolare, tale decisione crea una procedura per la selezione comune degli operatori di sistemi mobili via satellite che utilizzano la banda di frequenze 2 GHz che comprende lo spettro radio da 1 980 a 2 010 MHz per le comunicazioni terra-spazio e da 2 170 a 2 200 MHz per le comunicazioni spazio-terra.

(3)

La decisione 2009/449/CE della Commissione, del 13 maggio 2009, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (2) contiene un elenco degli operatori selezionati e delle relative frequenze.

(4)

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008/CE, gli Stati membri provvedono a che i richiedenti selezionati abbiano il diritto di utilizzare le radiofrequenze specifiche indicate nella decisione 2009/449/CE e il diritto di gestire un sistema mobile via satellite conformemente al calendario e all’area di servizio per i quali si sono impegnati.

(5)

Il diritto di utilizzare la radiofrequenza specifica e di gestire un sistema mobile via satellite è soggetto alle condizioni comuni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della decisione n. 626/2008/CE. In particolare, gli operatori selezionati sono tenuti ad utilizzare lo spettro radio assegnato per la fornitura di MSS, devono aver completato le tappe da sei a nove di cui all’allegato della suddetta decisione entro il 13 maggio 2011 e devono rispettare tutti gli impegni assunti nelle rispettive domande.

(6)

È opportuno che il controllo del rispetto di queste condizioni comuni e le misure di esecuzione della normativa siano di competenza degli Stati membri, così come la valutazione finale di eventuali violazioni.

(7)

Occorre che le misure nazionali di esecuzione siano conformi al diritto dell’Unione, in particolare all’articolo 10 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (3).

(8)

La natura transfrontaliera delle condizioni comuni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della decisione n. 626/2008/CE rende necessario coordinare a livello di Unione le procedure nazionali adottate dagli Stati membri per farle rispettare. Eventuali incoerenze nell’applicazione delle misure di esecuzione nazionali, in particolare per quanto riguarda le indagini, la tempistica e la natura dei provvedimenti adottati, darebbe luogo a una molteplicità di misure che sarebbe in contraddizione con la natura paneuropea dei servizi MSS.

(9)

È opportuno che la presente decisione non riguardi le misure di esecuzione di condizioni esclusivamente nazionali e che non si applichi alle misure di esecuzione relative a condizioni diverse dalle condizioni comuni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della decisione n. 626/2008/CE. In considerazione della dimensione prettamente nazionale di eventuali condizioni specifiche relative ai componenti terrestri complementari dei sistemi mobili via satellite, è opportuno che l’esecuzione delle condizioni comuni di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della decisione n. 626/2008/CE sia esclusa dall’ambito di applicazione della presente decisione.

(10)

Al fine di garantire l’osservanza delle condizioni comuni annesse all’autorizzazione generale e/o ai diritti di utilizzo delle frequenze accordati, gli Stati membri che hanno autorizzato gli operatori selezionati possono adottare misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2002/20/CE.

(11)

L’articolo 10 della direttiva 2002/20/CE prevede che la verifica dell’osservanza avvenga per gradi, iniziando con una prima fase di indagini volte ad accertare la presunta violazione e la successiva adozione, se del caso, di misure volte a garantire il rispetto delle condizioni. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2002/20/CE, tali misure dovrebbero prevedere un periodo di tempo ragionevole entro il quale l’operatore deve rispettare la misura. In generale, nel determinare la durata di un periodo di tempo ragionevole per conformarsi, occorre tenere conto della natura specifica del settore satellitare, della violazione commessa e del rimedio previsto. In particolare, qualora fosse necessario lanciare un satellite per rispettare una delle condizioni comuni, le misure adottate possono prevedere un calendario di azioni con tappe intermedie e relativi limiti temporali. Qualora non venga posto rimedio a violazioni gravi e ripetute, prende avvio una seconda fase che può sfociare nel ritiro dei diritti di uso.

(12)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare la facoltà delle autorità nazionali competenti di adottare misure transitorie, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE.

(13)

Le notifiche alla Commissione delle conclusioni raggiunte conformemente alla presente decisione dagli Stati membri che hanno concesso le autorizzazioni, non pregiudicano la possibilità che altri Stati membri trasmettano osservazioni scritte da discutere in seno al comitato per le comunicazioni.

(14)

Sebbene le condizioni comuni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della decisione n. 626/2008/CE costituiscano parte integrante del quadro normativo nazionale che disciplina l’attività degli operatori autorizzati, il controllo dell’osservanza di dette condizioni in ciascuno Stato membro, e in particolare l’analisi dei fatti che sono alla base delle presunte violazioni, presuppone la conoscenza di tutti gli elementi fattuali aventi natura ed effetti transfrontalieri e può richiedere informazioni relative alla fornitura del servizio in un altro Stato membro. Affinché il controllo dell’osservanza sia più coerente ed efficace in tutta l’Unione sarebbe utile condividere le conclusioni raggiunte dalle varie autorità nazionali competenti e le opinioni espresse dagli operatori autorizzati interessati. Inoltre, calendari coordinati per le misure di esecuzione contribuirebbero a rafforzare la certezza del diritto per gli operatori autorizzati interessati.

(15)

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2002/20/CE, in presenza di violazioni gravi e ripetute delle condizioni e qualora le misure volte ad assicurare il loro rispetto si siano rivelate inefficaci, le autorità nazionali di regolamentazione possono impedire a un’impresa di continuare a fornire servizi o sospendere o revocare i diritti d’uso della specifica radiofrequenza. Nel caso specifico della fornitura di MSS, la decisione di sospendere o revocare i diritti di uso ha effetti transfrontalieri rilevanti. Inoltre, in funzione della procedura nazionale potrebbe essere necessario adottare misure adeguate, come la sospensione, per giungere al ritiro definitivo dell’autorizzazione. Le misure di ritiro o sospensione dovrebbero pertanto essere adottate solo successivamente a uno scambio di opinioni tra gli Stati membri e ad una discussione nell’ambito del comitato per le comunicazioni.

(16)

Poiché il fine principale della presente decisione, ossia definire le modalità relative all’applicazione coordinata, in tutta l’Unione europea, delle misure necessarie per garantire il rispetto delle condizioni comuni annesse all’autorizzazione a fornire servizi MSS e/o al diritto di utilizzare le frequenze selezionate, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, l’Unione può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà enunciato all’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per le comunicazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto, obiettivo e ambito di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce le modalità per un’applicazione coordinata delle norme nazionali in materia di esecuzione della normativa applicabili ad un operatore autorizzato di sistemi mobili via satellite in presenza di presunte violazioni delle condizioni comuni annesse alla sua autorizzazione.

2.   In considerazione della natura transfrontaliera dei servizi MSS, il coordinamento, attuato con l’assistenza del comitato per le comunicazioni, è inteso in particolare ad agevolare un’analisi comune dei fatti alla base delle presunte violazioni e della loro gravità, nonché a permettere un’applicazione coerente delle misure di esecuzione nazionali in tutta l’Unione europea, anche tramite un calendario armonizzato dei provvedimenti adottati, in particolare quando le violazioni hanno natura analoga.

3.   La presente decisione non si applica alle misure di esecuzione relative a condizioni diverse dalle condizioni comuni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della decisione n. 626/2008/CE.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni stabilite nella decisione n. 626/2008/CE.

2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

«operatore autorizzato», un operatore selezionato ai sensi della decisione n. 2009/449/CE, cui è stato accordato il diritto, in virtù di un’autorizzazione generale o di diritti di uso individuali, di utilizzare le specifiche radiofrequenze determinate dalla decisione n. 2009/449/CE e/o il diritto di gestire un sistema mobile via satellite,

«condizioni comuni», le condizioni comuni cui sono soggetti i diritti di un operatore autorizzato conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della decisione n. 626/2008/CE,

«Stato membro che ha concesso l’autorizzazione», lo Stato membro che ha concesso ad operatori autorizzati diritti in virtù di un’autorizzazione generale o diritti individuali di utilizzare le radiofrequenze specifiche determinate dalla decisione n. 2009/449/CE e/o il diritto di gestire un sistema mobile via satellite.

Articolo 3

Coordinamento dell’esecuzione delle condizioni comuni

1.   Lo Stato membro che ha concesso l’autorizzazione, quando accerta che un operatore autorizzato non rispetta una o più delle condizioni comuni e informa l’operatore delle proprie conclusioni, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE, ne informa contestualmente la Commissione che, a sua volta, informa gli altri Stati membri.

2.   In seguito alla trasmissione, da parte della Commissione agli Stati membri, delle informazioni di cui al paragrafo 1, gli altri Stati membri che hanno concesso l’autorizzazione svolgono indagini per accertare se le pertinenti condizioni comuni sono state violate nella loro giurisdizione e danno all’operatore autorizzato la possibilità di esprimere la propria opinione.

3.   Entro cinque mesi dalla trasmissione da parte della Commissione agli Stati membri delle informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri che hanno concesso l’autorizzazione comunicano in forma sintetica le proprie conclusioni e l’opinione dell’operatore autorizzato alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri. Entro otto mesi dalla trasmissione da parte della Commissione agli Stati membri delle informazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione convoca una riunione del comitato per le comunicazioni per esaminare la presunta violazione e, se del caso, per discutere eventuali misure idonee a garantire l’osservanza, come previsto dagli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

4.   Gli Stati membri si astengono dall’adottare decisioni definitive in merito alla presunta violazione prima della riunione del comitato per le comunicazioni di cui al paragrafo 3.

5.   Dopo la riunione del comitato per le comunicazioni di cui al paragrafo 3, ogni Stato membro che ha concesso l’autorizzazione e ha informato l’operatore autorizzato in merito alle proprie conclusioni, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE, e che conclude che una o più delle condizioni comuni siano state violate, adotta misure adeguate e proporzionate, anche sotto forma di sanzioni pecuniarie, per garantire l’osservanza delle condizioni comuni da parte dell’operatore autorizzato, ad eccezione del ritiro, o della sospensione se prevista dal diritto nazionale, di qualsiasi autorizzazione o diritto di uso di cui l’operatore autorizzato è titolare.

6.   Qualora le violazioni delle condizioni comuni siano gravi e ripetute, gli Stati membri che hanno concesso l’autorizzazione e che, dopo avere adottato le misure di cui al paragrafo 5, intendano adottare una decisione per revocare l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2002/20/CE, ne informano la Commissione e le trasmettono una sintesi dei provvedimenti adottati dall’operatore autorizzato al fine di conformarsi alle misure di esecuzione. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

7.   Entro tre mesi dalla trasmissione, da parte della Commissione agli Stati membri, delle informazioni di cui al paragrafo 6, è convocata una riunione del comitato per le comunicazioni al fine di coordinare l’eventuale revoca di un’autorizzazione, conformemente agli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Nel frattempo tutti gli Stati membri che hanno concesso l’autorizzazione si astengono dall’adottare decisioni che portino alla revoca, o alla sospensione se prevista dal diritto nazionale, di qualsiasi autorizzazione o diritto di uso di cui l’operatore interessato è titolare.

8.   In seguito alla riunione del comitato per le comunicazioni di cui al paragrafo 7, gli Stati membri che hanno concesso l’autorizzazione possono adottare decisioni adeguate per la revoca dell’autorizzazione concessa all’operatore.

9.   Le decisioni di esecuzione di cui ai paragrafi 5 e 8 e le relative motivazioni sono comunicate, entro una settimana dalla loro adozione, all’operatore autorizzato nonché alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2011

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente


(1)  GU L 172 del 2.7.2008, pag. 15.

(2)  GU L 149 del 12.6.2009, pag. 65.

(3)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.


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