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Document 32011D0523
2011/523/EU: Council Decision of 2 September 2011 partially suspending the application of the Cooperation Agreement between the European Economic Community and the Syrian Arab Republic
2011/523/UE: Decisione del Consiglio, del 2 settembre 2011 , che sospende parzialmente l'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana
2011/523/UE: Decisione del Consiglio, del 2 settembre 2011 , che sospende parzialmente l'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana
GU L 228 del 3.9.2011, p. 19–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/02/2012
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32012D0123 | modifica | allegato | 28/02/2012 |
3.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/19 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 2 settembre 2011
che sospende parzialmente l'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana
(2011/523/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 1977 la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana hanno concluso un accordo di cooperazione (1) ("l'accordo di cooperazione"), al fine di promuovere una cooperazione globale nell'intento di consolidare le relazioni tra le parti. |
(2) |
L'accordo di cooperazione è basato sulla reciproca volontà delle parti di mantenere e consolidare le relazioni amichevoli nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. |
(3) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea, nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione in particolare contribuisce alla pace, alla sicurezza e alla tutela dei diritti umani e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. |
(4) |
A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. |
(5) |
Dal marzo 2011 si sono levate proteste per denunciare specifici abusi di potere da parte di funzionari siriani in un contesto generale di crescente malcontento economico e politico. Moderate manifestazioni originate in regioni periferiche si sono trasformate in una rivolta nazionale. Le autorità siriane hanno reagito e continuano a reagire in modo estremamente violento, arrivando persino a sparare contro pacifici manifestanti. |
(6) |
Il 18 agosto 2011 l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha rilasciato una dichiarazione alla 17a sessione straordinaria del Consiglio dei diritti umani sulla "Situazione dei diritti umani nella Repubblica araba siriana" in cui ha ricordato che nella sua relazione del 18 agosto la missione di accertamento dei fatti in Siria, chiesta dal Consiglio dei diritti umani, ha riscontrato violazioni diffuse o sistematiche dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza e militari siriane, inclusi omicidio, sparizione forzata, tortura, privazione della libertà e persecuzione. L'alto commissario era dell'avviso che l'ampiezza e la natura di tali atti potessero costituire crimini contro l'umanità e ha esortato i membri del Consiglio di sicurezza a prendere in considerazione la possibilità di sottoporre l'attuale situazione in Siria alla Corte penale internazionale. |
(7) |
Lo stesso giorno l'Unione ha condannato la brutale campagna sferrata da Bashar Al-Assad e dal suo regime contro il loro stesso popolo e che ha causato numerosi morti e feriti tra la popolazione siriana. L'Unione ha sottolineato a più riprese che occorre cessare la repressione violenta, rilasciare i manifestanti arrestati, dare libero accesso ai media e alle organizzazioni internazionali attive in campo umanitario e nei diritti umani e avviare un dialogo nazionale autentico ed inclusivo. La dirigenza siriana è tuttavia rimasta sorda agli appelli lanciati dall'Unione e dalla comunità internazionale. |
(8) |
Il 23 agosto 2011 il Consiglio per i diritti umani ha adottato una risoluzione sulle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate nella Repubblica araba siriana con la quale ha espresso una ferma condanna delle persistenti gravi violazioni dei diritti umani da parte delle autorità siriane, ha ribadito l'esortazione alle autorità siriane di conformarsi agli obblighi imposti dal diritto internazionale, ha sottolineato la necessità di svolgere indagini internazionali, trasparenti, indipendenti e rapide sulle presunte violazioni del diritto internazionale, comprese le azioni che possono configurare crimini contro l'umanità, e di assicurare che i responsabili rispondano dei propri atti, e ha deciso di inviare una commissione d'indagine internazionale e indipendente per far luce sulle violazioni del diritto internazionale in materia di diritti umani in Siria. |
(9) |
Conformemente al preambolo dell'accordo di cooperazione, con la conclusione dell'accordo le parti hanno desiderato manifestare la reciproca volontà di mantenere e consolidare le loro amichevoli relazioni, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Nelle attuali circostanze, l'Unione ritiene che l'attuale situazione in Siria sia in flagrante violazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite, che costituiscono la base della cooperazione tra la Siria e l'Unione. |
(10) |
In considerazione dell'estrema gravità delle violazioni del diritto internazionale generale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite perpetrate dalla Siria, l'Unione ha deciso di adottare ulteriori misure restrittive contro il regime siriano. |
(11) |
A tale riguardo, è opportuno sospendere parzialmente l'applicazione dell'accordo di cooperazione fino a che le autorità siriane porranno termine alle violazioni sistematiche dei diritti umani e si potrà nuovamente ritenere che il loro comportamento si conforma al diritto internazionale generale e ai principi che costituiscono la base dell'accordo di cooperazione. |
(12) |
Considerando che la sospensione dovrebbe essere diretta soltanto contro le autorità siriane e non contro il popolo siriano, la sospensione dovrebbe essere limitata. Atteso che il petrolio greggio e i prodotti petroliferi costituiscono attualmente i prodotti dal cui commercio il regime siriano trae i maggiori benefici e che pertanto sostiene le sue politiche repressive, la sospensione dell'accordo di cooperazione dovrebbe essere limitata al petrolio greggio e ai prodotti petroliferi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli articoli 12, 14 e 15 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana sono sospesi in relazione alle misure elencate nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione è notificata alla Repubblica araba siriana.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 269 del 27.9.1978, pag. 2.
ALLEGATO
Elenco delle misure di cui all'articolo 1
1) |
L'importazione nell'Unione di petrolio greggio o prodotti petroliferi che:
|
2) |
l'acquisto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi situati in Siria o originari della Siria; |
3) |
il trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Siria o esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese; |
4) |
la fornitura, diretta o indiretta, di finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai punti 1, 2 e 3; e |
5) |
la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o indiretto, di eludere i divieti di cui ai punti 1, 2, 3 o 4. |