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Document 32011D0485
Commission Implementing Decision of 29 July 2011 amending Decision 2005/50/EC on the harmonisation of the 24 GHz range radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar equipment in the Community (notified under document C(2011) 5444) Text with EEA relevance
Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 luglio 2011 , sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell’uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità [notificata con il numero C(2011) 5444] Testo rilevante ai fini del SEE
Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 luglio 2011 , sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell’uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità [notificata con il numero C(2011) 5444] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 198 del 30.7.2011, p. 71–72
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32005D0050 | sostituzione | articolo 2.5 | ||
Modifies | 32005D0050 | modifica | articolo 3 | ||
Modifies | 32005D0050 | modifica | articolo 5 |
30.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/71 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2011
sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell’uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità
[notificata con il numero C(2011) 5444]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/485/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 7 novembre 2008 la Commissione ha affidato alla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) il mandato di svolgere studi tecnici sul funzionamento delle apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli a sostegno della revisione generale prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2005/50/CE della Commissione (2) e di intraprendere studi sulla compatibilità radioelettrica in vista di possibili alternative all’uso della banda di frequenze 24 GHz. |
(2) |
Le relazioni CEPT n. 36 e n. 37, consegnate conformemente al mandato, e la revisione generale svolta ai sensi della decisione 2005/50/CE in merito agli sviluppi futuri delle bande di frequenze 24 GHz e 79 GHz, indicano che la data di riferimento del 30 giugno 2013, prevista all’articolo 2, paragrafo 5, di tale decisione, è tuttora valida e che, vista l’attuale assenza di eventuali impatti nocivi della banda 24 GHz su altri utilizzatori, non è necessario prorogare tale termine. |
(3) |
Si registrano progressi nello sviluppo della tecnologia dei radar a corto raggio per autoveicoli nella banda 79 GHz. Tuttavia vi sono chiare indicazioni sull’impossibilità di riuscire a integrare le applicazioni che si basano su tale tecnologia nella produzione di autoveicoli entro i termini stabiliti per la tecnologia a corto raggio nella banda 24 GHz e considerato il tempo ancora necessario per le fasi di sviluppo, integrazione e collaudo, è probabile che non sia possibile integrare prima del 2018, o al massimo qualche anno prima, la tecnologia radar 79 GHz negli autoveicoli in vista di una distribuzione sul mercato di massa. |
(4) |
Inoltre, sarà necessario prevedere un ulteriore periodo di transizione dalla tecnologia a 24 GHz a quella a 79 GHz perché al momento della comparsa di nuovi autoveicoli che utilizzano quest’ultima, saranno ancora in circolazione autoveicoli che si servono della prima. |
(5) |
È indispensabile garantire la continuità della produzione attuale e futura di autoveicoli attrezzati con apparecchiature radar a 24 GHz, considerando la loro l’importanza per la sicurezza stradale e la necessità di incoraggiare lo sviluppo di tali applicazioni nel maggior numero possibile di autoveicoli esistenti; pertanto, occorre evitare una discontinuità nella disponibilità dello spettro radio per i radar ed è necessario trovare una soluzione temporanea in modo da assicurare la transizione tra il 1o luglio 2013 e il 1o gennaio 2018. Per consentire un ulteriore periodo di transizione, occorre prorogare di quattro anni la data del 1o gennaio 2018 per le apparecchiature radar a corto raggio installate su autoveicoli che hanno ottenuto un’omologazione prima del 1o gennaio 2018. |
(6) |
Tenuto conto della protezione internazionale accordata alla banda 23,60 GHz-24 GHz, in quanto destinata ai servizi passivi di radioastronomia, esplorazione della terra via satellite e ricerca spaziale, nonché del carattere eccezionale dell’attribuzione di tale banda ad apparecchiature radar a corto raggio tramite la decisione 2005/50/CE, la proroga di tale attribuzione non è un’opzione attuabile. Inoltre, la banda 24 GHz-24,25 GHz è stata riservata alle applicazioni radio per uso industriale, scientifico e medico (banda ISM). |
(7) |
Dagli studi di compatibilità svolti dalla CEPT, che includono alcuni sistemi militari, emerge che la banda 24,25 GHz-27,50 GHz può rappresentare una soluzione alternativa tecnicamente fattibile. La banda di frequenze superiori a 26,50 GHz è stata identificata dalla NATO in previsione di un uso a fini militari per sistemi fissi o mobili. |
(8) |
Occorre mantenere la soglia di penetrazione del 7 %, imposta dalla decisione 2005/50/CE, in assenza di elementi che indichino che tale limite verrà oltrepassato prima del passaggio alla banda 79 GHz e per sottolineare che la banda 24 GHz resta una soluzione transitoria. |
(9) |
La Commissione, con il sostegno degli Stati membri, deve continuare a monitorare l’attuazione della presente decisione, in particolare per quanto riguarda la soglia del 7 %, l’assenza di interferenze dannose per altri utenti della stessa banda o di bande adiacenti e il sorpasso o meno della soglia di cui sopra. |
(10) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2005/50/CE. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sullo spettro radio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2005/50/CE è così modificata:
1) |
all’articolo 2, il punto 5 è sostituito dal testo seguente:
|
2) |
l’articolo 3 è così modificato:
|
3) |
L’articolo 5 è così modificato:
|
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2011.
Per la Commissione
Neelie KROES
Vicepresidente
(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
(2) GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15.
(3) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.»;