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Document 32011D0429
Council Decision 2011/429/CFSP of 18 July 2011 relating to the position of the European Union for the Seventh Review Conference of the States Parties to the Convention on the prohibition of the development, production and stockpiling of bacteriological (biological) and toxin weapons and on their destruction (BTWC)
Decisione 2011/429/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011 , relativa alla posizione dell’Unione europea per la settima conferenza di revisione degli Stati parti della convenzione sull’interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC)
Decisione 2011/429/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011 , relativa alla posizione dell’Unione europea per la settima conferenza di revisione degli Stati parti della convenzione sull’interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC)
GU L 188 del 19.7.2011, p. 42–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
19.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 188/42 |
DECISIONE 2011/429/PESC DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2011
relativa alla posizione dell’Unione europea per la settima conferenza di revisione degli Stati parti della convenzione sull’interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa volta, tra l’altro, a rafforzare la convenzione sull’interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC), a continuare la discussione sulla verifica della BTWC, a sostenere la diffusione universale e l’attuazione a livello nazionale della BTWC, anche attraverso norme di diritto penale, e a rafforzare il rispetto della BTWC. |
(2) |
Il 28 aprile 2004 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite («ONU») ha adottato all’unanimità la risoluzione 1540 (2004), in cui si afferma che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. Il 27 aprile 2006 il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha adottato all’unanimità la risoluzione 1673 (2006) al fine di intensificare gli sforzi a favore della promozione della piena attuazione della risoluzione 1540 (2004). L’attuazione delle disposizioni di tali risoluzioni contribuisce all’attuazione della BTWC. |
(3) |
Il 26 agosto 1988 il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha adottato la risoluzione 620 (1988), che, tra l’altro, incoraggia il segretario generale a effettuare rapidamente indagini sulle asserzioni riguardanti l’uso di armi chimiche e batteriologiche (biologiche) o tossiniche che costituisce una violazione del protocollo di Ginevra del 1925. L’8 settembre 2006 l’Assemblea generale ha adottato la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, allegata alla risoluzione 60/288, ai cui sensi gli Stati membri incoraggiano il segretario generale ad aggiornare il registro di esperti e laboratori, oltre alle linee guida e alle procedure tecniche, di cui dispone il segretario generale per procedere ad indagini tempestive ed efficaci su tali asserzioni. |
(4) |
La sesta conferenza di revisione degli Stati parti della BTWC ha deciso che la settima conferenza di revisione si sarebbe tenuta a Ginevra non oltre il 2011 e che avrebbe dovuto valutare il funzionamento della BTWC, tenendo presente, tra l’altro, i nuovi sviluppi scientifici e tecnologici pertinenti per la BTWC, nonché i progressi compiuti dagli Stati parti della BTWC («Stati parti») nell’attuazione degli obblighi previsti dalla BTWC e e delle decisioni e raccomandazioni convenute durante la sesta conferenza di revisione. |
(5) |
Il 27 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/184/PESC (1) e il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/858/PESC (2). Entrambe le azioni comuni, che promuovono la diffusione universale della BTWC e ne sostengono l’attuazione da parte degli Stati parti. Inoltre, l’azione comune 2008/858/PESC promuove la presentazione di dichiarazioni sulle misure miranti a rafforzare la fiducia (CBM) ad opera degli Stati parti e offre sostegno al processo intersessionale della BTWC. |
(6) |
Parallelamente all’azione comune 2006/184/PESC, l’Unione europea ha convenuto un piano d’azione dell’UE sulle armi biologiche e tossiniche, a integrazione dell’azione comune dell’UE a sostegno della BTWC (3) riguardante la BTWC, in cui gli Stati membri si impegnano a presentare all’ONU, nell’aprile di ogni anno, dichiarazioni CBM e al segretario generale dell’ONU gli elenchi dei pertinenti esperti e laboratori, per facilitare eventuali indagini sul presunto uso di armi (chimiche) biologiche e tossiniche. |
(7) |
In vista della futura settima conferenza di revisione della BTWC, dal 5 novembre al 22 dicembre 2011, è opportuno aggiornare la posizione dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli obiettivi dell’Unione alla settima conferenza di revisione degli Stati parti della convenzione sull’interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC) è valutare il funzionamento della BTWC ed esaminare le possibili opzioni per un suo ulteriore rafforzamento.
Al fine di conseguire tali obiettivi, l’Unione sottopone proposte concrete alla settima conferenza di revisione prevista dal 5 al 22 dicembre 2011.
Articolo 2
In occasione della settima conferenza di revisione l’Unione si adopera, in particolare, per fare in modo che gli Stati parti della BTWC («Stati parti») affrontino le priorità seguenti:
a) |
rafforzare la fiducia nell’osservanza della BTWC; |
b) |
sostenerne l’attuazione a livello nazionale; e |
c) |
promuoverne la diffusione universale. |
Articolo 3
Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 e le priorità di cui all’articolo 2, l’Unione:
a) |
contribuisce a una completa revisione del funzionamento della BTWC, in sede di settima conferenza di revisione, che comprenda l’attuazione degli impegni sottoscritti dagli Stati parti nel quadro della BTWC; |
b) |
sostiene un ulteriore ed importante processo intersessionale nel periodo intercorrente tra la settima e l’ottava conferenza di revisione e individua aree specifiche e modalità migliorate per progredire ulteriormente nell’ambito di tale processo; |
c) |
sostiene l’organizzazione dell’ottava conferenza di revisione entro il 2016; |
d) |
costruisce consenso per un risultato positivo della settima conferenza di revisione, sulla base del quadro istituito dalle conferenze precedenti, e promuove tra l’altro i seguenti temi essenziali:
|
Articolo 4
Allo scopo di rafforzare l’osservanza della BTWC, l’Unione promuove:
a) |
misure connesse alle dichiarazioni CBM:
|
b) |
misure connesse al meccanismo del segretario generale dell’ONU per le indagini sul presunto uso di armi biologiche e tossiniche; conferma della necessità che gli Stati parti provvedano all’efficacia delle disposizioni di tale meccanismo e adottino iniziative pratiche a tal fine, come ad esempio la fornitura di sostegno a programmi di formazione, e sviluppo di un sistema analitico di laboratorio. |
Articolo 5
In aggiunta agli obiettivi di cui all’articolo 1 e alle priorità di cui all’articolo 2, l’Unione sostiene il rafforzamento del ruolo dell’ISU. In particolare sostiene:
a) |
la proroga del mandato dell’ISU per altri cinque anni; |
b) |
l’inclusione nel mandato dell’ISU delle seguenti attività:
|
c) |
incremento adeguato dell’attuale organico dell’ISU al fine di consentire all’ISU di svolgere le attività di cui alla lettera b). |
Articolo 6
Al fine di sostenere l’esame e il rafforzamento del processo intersessionale, l’Unione in particolare:
a) |
sostiene le tematiche seguenti per un nuovo processo intersessionale, da trattare in ambito intersessionale oppure nell’ambito di appositi gruppi di lavoro:
|
b) |
sostiene un processo di valutazioni più frequenti degli sviluppi rilevanti sul piano scientifico e tecnologico. L’ISU potrebbe svolgere un ruolo grazie alla proroga del suo mandato. Oltre a una discussione approfondita nel processo intersessionale, gli Stati parti potrebbero decidere modalità alternative per discutere le questioni connesse con scienza e tecnologia (ossia creare un nuovo gruppo di lavoro, includere un punto su scienza e tecnologia nell’ordine del giorno delle riunioni degli Stati parti, organizzare un’apposita riunione di esperti su scienza e tecnologia, istituire un gruppo consultivo oppure un forum aperto su scienza e tecnologia); |
c) |
sostiene lo sviluppo di quadri regolamentari nazionali, in particolare sulla biosicurezza e la bioprotezione. L’adozione di norme di gestione appropriate sulla biosicurezza e la bioprotezione per i laboratori e l’industria, benché tali norme non si sostituiscano in alcun modo a un regime di osservanza, può aiutare a lungo termine gli Stati parti nell’attuazione degli obblighi indicati nella BTWC. Dette norme potrebbero anche rivelarsi uno strumento utile, insieme con altre misure, per contribuire a un futuro regime di osservanza più rigoroso. Le discussioni su questo sviluppo, ossia con l’industria interessata, potrebbero far parte di un nuovo processo intersessionale; |
d) |
sostiene il rafforzamento del carattere decisionale del processo intersessionale mediante l’esame di una serie di opzioni quali rendere vincolante la relazione finale delle riunioni degli Stati parti, concordare tabelle di marcia, considerare la possibilità di istituire gruppi di lavoro su questioni specifiche, piani d’azione o raccomandazioni. |
Articolo 7
Allo scopo di appoggiare la diffusione universale, l’Unione:
a) |
sostiene l’adozione di un piano d’azione sulla diffusione universale, gestito dall’ISU, che contenga iniziative e attività concrete. Il piano d’azione può comprendere azioni quali eventi di sensibilizzazione, iniziative congiunte, traduzione dei pertinenti documenti, incentivi come lo scambio di informazioni sulle offerte di assistenza, e visite di assistenza per il completamento delle prime CBM presentate. Il piano d’azione sarebbe valutato e, se necessario, modificato ad ogni riunione degli Stati parti; |
b) |
sostiene l’organizzazione di sessioni apposite o di riunioni di un gruppo di lavoro sull’universalizzazione durante il processo intersessionale in modo da coordinare le attività di sensibilizzazione tra i vari attori e pianificare le iniziative regionali. |
Articolo 8
L’Unione sostiene la revisione dell’attuazione dell’articolo X della BTWC in occasione della settima conferenza di revisione. La revisione mira a:
a) |
esplorare il modo di integrare le informazioni connesse all’assistenza nelle CBM, modificando il formulario D o predisponendone uno nuovo, in modo da consentire agli Stati parti di scambiarsi informazioni sulle attività relative alla collaborazione e all’assistenza; |
b) |
incaricare l’ISU di riversare le informazioni connesse all’articolo X della BTWC in una banca dati in linea, che potrebbe essere collocata nell’area riservata del sito web. |
Articolo 9
L’azione condotta dall’Unione ai fini di cui agli articoli da 1 a 8 comprende:
a) |
in base alla posizione indicata negli articoli da 1 a 8, proposte dell’Unione concernenti specifiche modalità pratiche e attuabili per l’effettivo potenziamento dell’attuazione della BTWC, da sottoporre all’esame degli Stati parti in occasione della settima conferenza di revisione; |
b) |
iniziative da parte dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o delle delegazioni dell’Unione; |
c) |
dichiarazioni formulate dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o dalla delegazione dell’Unione presso l’ONU nella fase precedente la settima conferenza di revisione e durante quest’ultima. |
Articolo 10
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011.
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 65 del 7.3.2006, pag. 51.
(2) GU L 302 del 13.11.2008, pag. 29.
(3) GU C 57 del 9.3.2006, pag. 1.