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Document 32011D0429

    Decisione 2011/429/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011 , relativa alla posizione dell’Unione europea per la settima conferenza di revisione degli Stati parti della convenzione sull’interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC)

    GU L 188 del 19.7.2011, p. 42–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/429/oj

    19.7.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 188/42


    DECISIONE 2011/429/PESC DEL CONSIGLIO

    del 18 luglio 2011

    relativa alla posizione dell’Unione europea per la settima conferenza di revisione degli Stati parti della convenzione sull’interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa volta, tra l’altro, a rafforzare la convenzione sull’interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC), a continuare la discussione sulla verifica della BTWC, a sostenere la diffusione universale e l’attuazione a livello nazionale della BTWC, anche attraverso norme di diritto penale, e a rafforzare il rispetto della BTWC.

    (2)

    Il 28 aprile 2004 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite («ONU») ha adottato all’unanimità la risoluzione 1540 (2004), in cui si afferma che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. Il 27 aprile 2006 il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha adottato all’unanimità la risoluzione 1673 (2006) al fine di intensificare gli sforzi a favore della promozione della piena attuazione della risoluzione 1540 (2004). L’attuazione delle disposizioni di tali risoluzioni contribuisce all’attuazione della BTWC.

    (3)

    Il 26 agosto 1988 il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha adottato la risoluzione 620 (1988), che, tra l’altro, incoraggia il segretario generale a effettuare rapidamente indagini sulle asserzioni riguardanti l’uso di armi chimiche e batteriologiche (biologiche) o tossiniche che costituisce una violazione del protocollo di Ginevra del 1925. L’8 settembre 2006 l’Assemblea generale ha adottato la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, allegata alla risoluzione 60/288, ai cui sensi gli Stati membri incoraggiano il segretario generale ad aggiornare il registro di esperti e laboratori, oltre alle linee guida e alle procedure tecniche, di cui dispone il segretario generale per procedere ad indagini tempestive ed efficaci su tali asserzioni.

    (4)

    La sesta conferenza di revisione degli Stati parti della BTWC ha deciso che la settima conferenza di revisione si sarebbe tenuta a Ginevra non oltre il 2011 e che avrebbe dovuto valutare il funzionamento della BTWC, tenendo presente, tra l’altro, i nuovi sviluppi scientifici e tecnologici pertinenti per la BTWC, nonché i progressi compiuti dagli Stati parti della BTWC («Stati parti») nell’attuazione degli obblighi previsti dalla BTWC e e delle decisioni e raccomandazioni convenute durante la sesta conferenza di revisione.

    (5)

    Il 27 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/184/PESC (1) e il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/858/PESC (2). Entrambe le azioni comuni, che promuovono la diffusione universale della BTWC e ne sostengono l’attuazione da parte degli Stati parti. Inoltre, l’azione comune 2008/858/PESC promuove la presentazione di dichiarazioni sulle misure miranti a rafforzare la fiducia (CBM) ad opera degli Stati parti e offre sostegno al processo intersessionale della BTWC.

    (6)

    Parallelamente all’azione comune 2006/184/PESC, l’Unione europea ha convenuto un piano d’azione dell’UE sulle armi biologiche e tossiniche, a integrazione dell’azione comune dell’UE a sostegno della BTWC (3) riguardante la BTWC, in cui gli Stati membri si impegnano a presentare all’ONU, nell’aprile di ogni anno, dichiarazioni CBM e al segretario generale dell’ONU gli elenchi dei pertinenti esperti e laboratori, per facilitare eventuali indagini sul presunto uso di armi (chimiche) biologiche e tossiniche.

    (7)

    In vista della futura settima conferenza di revisione della BTWC, dal 5 novembre al 22 dicembre 2011, è opportuno aggiornare la posizione dell’Unione europea,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli obiettivi dell’Unione alla settima conferenza di revisione degli Stati parti della convenzione sull’interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC) è valutare il funzionamento della BTWC ed esaminare le possibili opzioni per un suo ulteriore rafforzamento.

    Al fine di conseguire tali obiettivi, l’Unione sottopone proposte concrete alla settima conferenza di revisione prevista dal 5 al 22 dicembre 2011.

    Articolo 2

    In occasione della settima conferenza di revisione l’Unione si adopera, in particolare, per fare in modo che gli Stati parti della BTWC («Stati parti») affrontino le priorità seguenti:

    a)

    rafforzare la fiducia nell’osservanza della BTWC;

    b)

    sostenerne l’attuazione a livello nazionale; e

    c)

    promuoverne la diffusione universale.

    Articolo 3

    Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 e le priorità di cui all’articolo 2, l’Unione:

    a)

    contribuisce a una completa revisione del funzionamento della BTWC, in sede di settima conferenza di revisione, che comprenda l’attuazione degli impegni sottoscritti dagli Stati parti nel quadro della BTWC;

    b)

    sostiene un ulteriore ed importante processo intersessionale nel periodo intercorrente tra la settima e l’ottava conferenza di revisione e individua aree specifiche e modalità migliorate per progredire ulteriormente nell’ambito di tale processo;

    c)

    sostiene l’organizzazione dell’ottava conferenza di revisione entro il 2016;

    d)

    costruisce consenso per un risultato positivo della settima conferenza di revisione, sulla base del quadro istituito dalle conferenze precedenti, e promuove tra l’altro i seguenti temi essenziali:

    i)

    adoperandosi per individuare e potenziare meccanismi efficaci intesi a rafforzare la fiducia nell’osservanza della BTCW;

    ii)

    gli Stati parti dovrebbero essere in grado di dimostrarne l’osservanza tramite uno scambio di informazioni e maggior trasparenza quanto alle loro capacità ed azioni per l’attuazione e le loro intenzioni a favore dell’osservanza. Ciò può essere realizzato attraverso dichiarazioni, consultazioni e attività in loco, che testimonino di livelli più elevati di trasparenza ed esame, ma anche tramite scambi di informazioni e riesami nel corso del processo intersessionale. Pur riconoscendo l’attuale assenza di un consenso in merito alla verifica, che rimane un elemento centrale di un regime di disarmo e non proliferazione completo ed efficace, l’Unione è disposta ad adoperarsi per l’individuazione di opzioni che permettano di raggiungere obiettivi simili;

    iii)

    effettiva attuazione e piena osservanza di tutti gli obblighi stabiliti dalla BTWC da parte di tutti gli Stati parti; sostegno e rafforzamento, se necessario, delle misure nazionali di attuazione, comprese le norme di diritto penale, e del controllo sui microrganismi e le tossine patogeni nel quadro della BTWC, tra l’altro migliorando la capacità dell’Unità di supporto all’attuazione presso l’Ufficio dell’ONU per gli affari del disarmo («ISU») di dare appoggio all’attuazione nazionale e sollevando questo aspetto quale punto intersessionale. Si potrebbero esaminare ulteriori azioni e adottare decisioni sui mezzi e le modalità per migliorare l’attuazione nazionale. L’Unione incoraggerà le discussioni sulle possibili opzioni al riguardo, in particolare per quanto concerne la legislazione nazionale, il coordinamento tra i soggetti interessati a livello nazionale e la cooperazione regionale e subregionale nonché l’attuazione di appropriate norme di gestione sulla biosicurezza e la bioprotezione per le istituzioni del settore delle scienze della vita;

    iv)

    adesione universale di tutti gli Stati alla BTWC, ivi compresa la richiesta a tutti gli Stati che non ne sono parte di aderirvi senza indugio e di impegnarsi giuridicamente per il disarmo e la non proliferazione delle armi biologiche e tossiniche; in attesa dell’adesione di tali Stati alla BTWC, incoraggiamento di detti Stati a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni degli Stati parti e ad attuare, su base volontaria, le disposizioni della BTWC. Sforzi volti a far sì che il divieto di armi biologiche e tossiniche sia dichiarato una norma di diritto internazionale universalmente vincolante, anche attraverso la diffusione universale della BTWC, raccomandando pertanto l’adozione di un piano d’azione sulla diffusione universale, coordinato dall’ISU e valutato nel corso di sessioni specifiche durante il processo intersessionale;

    v)

    gli sforzi per migliorare la trasparenza e costruire la fiducia nell’osservanza includono il meccanismo delle misure miranti a rafforzare la fiducia (CBM). L’Unione è disposta a collaborare al rafforzamento di tale meccanismo individuando misure per accrescere la partecipazione, la qualità e la completezza del meccanismo delle CBM;

    vi)

    miglioramento della trasparenza sulla cooperazione e l’assistenza connessa con l’articolo X della BTWC e presa in conto dei lavori e delle conoscenze specialistiche di altre organizzazioni internazionali. L’Unione continuerà a sostenere l’attuazione concreta dell’articolo X della BTWC attraverso i suoi vari programmi di assistenza ed è disposta a proseguire l’elaborazione di visioni comuni, che costituisce la base di un’azione efficace in relazione alla cooperazione a scopi pacifici nel quadro della BTWC. Si potrebbero esaminare ulteriori azioni e adottare decisioni sul miglioramento della cooperazione internazionale, dell’assistenza e degli scambi in materia di scienze e tecnologie biologiche a scopi pacifici, e sulla promozione della creazione di capacità per quanto riguarda il controllo, la rilevazione, la diagnosi e il contenimento delle malattie infettive;

    vii)

    rafforzamento del meccanismo del segretario generale dell’ONU per le indagini sul presunto uso di armi biologiche e tossiniche. Si potrebbero esaminare ulteriori azioni e adottare decisioni sulla fornitura di assistenza e sul coordinamento, nel contesto dell’articolo VII della BTWC, con le organizzazioni pertinenti a richiesta di qualunque Stato parte in caso di presunto uso di armi biologiche e tossiniche, incluso il miglioramento delle capacità nazionali per quanto riguarda il controllo, la rilevazione e la diagnosi delle malattie e dei sistemi sanitari pubblici. I lavori svolti separatamente per il rafforzamento del meccanismo del segretario generale dell’ONU per le indagini sul presunto uso di armi biologiche e tossiniche possono contribuire ulteriormente in maniera indiretta al rafforzamento degli articoli VI e VII della BTWC;

    viii)

    sostegno a un processo di valutazioni più frequenti degli sviluppi rilevanti sul piano scientifico e tecnologico, che possono avere implicazioni per la BTWC, quali la maggiore convergenza della chimica e della biologia e nel quadro dei settori in rapido sviluppo della biologia sintetica e della nanotecnologia;

    ix)

    rispetto degli obblighi previsti dalle risoluzioni 1540 (2004) e 1673 (2006) del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, in particolare per eliminare i rischi che le armi biologiche e tossiniche siano acquistate o utilizzate a scopi terroristici, compreso il possibile accesso di terroristi a materiali, attrezzature e conoscenze che potrebbero essere utilizzati per la messa a punto e la produzione di armi biologiche e tossiniche;

    x)

    i programmi del Partenariato G8 globale volti a sostenere il disarmo, il controllo e la sicurezza di materiali, strutture e conoscenze specialistiche sensibili;

    xi)

    esame e decisioni relativi a ulteriori azioni sulla base dei lavori intrapresi conformemente al processo intersessionale nel periodo 2007-2010 e sforzi per discutere e promuovere una comprensione comune e un’azione efficace a favore del rafforzamento dell’adozione delle misure nazionali necessarie per l’attuazione del divieto sancito nella BTWC.

    Articolo 4

    Allo scopo di rafforzare l’osservanza della BTWC, l’Unione promuove:

    a)

    misure connesse alle dichiarazioni CBM:

    i)

    esame delle dichiarazioni CBM annuali quale strumento nazionale periodico di dichiarazione sull’attuazione e l’osservanza e ulteriore sviluppo delle medesime tenendo presente questo obiettivo;

    ii)

    aumento della qualità delle dichiarazioni CBM presentate tramite:

    la massima riduzione possibile della complessità dei formulari CBM e la soppressione delle potenziali ambiguità. Le proposte particolareggiate e concrete per la modifica delle CBM si basano sui rapporti del seminario del forum di Ginevra,

    sostegno alla compilazione delle informazioni fornite tramite i formulari CBM. A tal fine, l’Unione sarebbe favorevole ad accrescere il ruolo dell’ISU per il sostegno dei punti di contatto nazionali e delle autorità nazionali responsabili di garantire l’osservanza. Questo sostegno potrebbe comprendere elementi quali la creazione di un centro di documentazione di riferimento, una funzione «helpdesk», la disponibilità dei formulari CBM in più lingue, l’introduzione di un formato elettronico, l’organizzazione di seminari regionali per i punti di contatto nazionali,

    introduzione di incentivi alla presentazione delle CBM, quali l’inserimento nel meccanismo CBM di dettagli sulle informazioni connesse con l’articolo X della BTWC (utilizzando l’attuale formulario D o creando un nuovo formulario);

    iii)

    aumento della pertinenza e della completezza dei formulari CBM tramite:

    un riferimento a tutti i pertinenti articoli della BTWC, tenendo in attenta considerazione la necessità di conseguire un equilibrio adeguato tra la fornitura di informazioni utili e gli sforzi richiesti per ottenerle, al fine di evitare di aumentare la complessità e il carico di lavoro, il che potrebbe potenzialmente scoraggiare la partecipazione,

    la modifica delle CBM attraverso un possibile approccio in due fasi, lasciando a un nuovo processo intersessionale le modifiche che richiedono ulteriori verifiche;

    b)

    misure connesse al meccanismo del segretario generale dell’ONU per le indagini sul presunto uso di armi biologiche e tossiniche; conferma della necessità che gli Stati parti provvedano all’efficacia delle disposizioni di tale meccanismo e adottino iniziative pratiche a tal fine, come ad esempio la fornitura di sostegno a programmi di formazione, e sviluppo di un sistema analitico di laboratorio.

    Articolo 5

    In aggiunta agli obiettivi di cui all’articolo 1 e alle priorità di cui all’articolo 2, l’Unione sostiene il rafforzamento del ruolo dell’ISU. In particolare sostiene:

    a)

    la proroga del mandato dell’ISU per altri cinque anni;

    b)

    l’inclusione nel mandato dell’ISU delle seguenti attività:

    i)

    istituire una piattaforma di comunicazione e informazione sulle attività politiche, scientifiche e di altro tipo collegate alla BTWC (creazione di un «centro di documentazione di riferimento»/una banca dati elettronica per sensibilizzare gli Stati parti, gli ambienti accademici e l’industria);

    ii)

    creare collegamenti e scambiare informazioni con altre organizzazioni internazionali competenti in materia;

    iii)

    rafforzare ulteriormente l’attuazione nazionale della BTWC agevolando lo scambio di informazioni e di consulenze sull’attuazione nazionale;

    iv)

    fornire ulteriore sostegno al sistema delle CBM partecipando a un processo di revisione delle dichiarazioni CBM. In base alle informazioni ottenute attraverso le CBM rivedute, l’ISU potrebbe essere incaricata di riversare le informazioni connesse con l’articolo X della BTWC in una banca dati in linea;

    v)

    elaborare un sistema per l’esame degli sviluppi scientifici e tecnologici e del relativo impatto sulla BTWC;

    vi)

    sviluppare un piano d’azione sulla diffusione universale;

    c)

    incremento adeguato dell’attuale organico dell’ISU al fine di consentire all’ISU di svolgere le attività di cui alla lettera b).

    Articolo 6

    Al fine di sostenere l’esame e il rafforzamento del processo intersessionale, l’Unione in particolare:

    a)

    sostiene le tematiche seguenti per un nuovo processo intersessionale, da trattare in ambito intersessionale oppure nell’ambito di appositi gruppi di lavoro:

    i)

    attuazione a livello nazionale;

    ii)

    diffusione universale;

    iii)

    ulteriori lavori sulle CBM, a seguito della conferenza di revisione;

    iv)

    assistenza e cooperazione ai sensi degli articoli VII e X della BTWC, inclusa l’individuazione dei requisiti per l’assistenza nello sviluppo e nell’adozione di quadri regolamentari adeguati (incentrati in primo luogo sulla biosicurezza e la bioprotezione);

    v)

    sviluppi in campo scientifico e tecnologico;

    b)

    sostiene un processo di valutazioni più frequenti degli sviluppi rilevanti sul piano scientifico e tecnologico. L’ISU potrebbe svolgere un ruolo grazie alla proroga del suo mandato. Oltre a una discussione approfondita nel processo intersessionale, gli Stati parti potrebbero decidere modalità alternative per discutere le questioni connesse con scienza e tecnologia (ossia creare un nuovo gruppo di lavoro, includere un punto su scienza e tecnologia nell’ordine del giorno delle riunioni degli Stati parti, organizzare un’apposita riunione di esperti su scienza e tecnologia, istituire un gruppo consultivo oppure un forum aperto su scienza e tecnologia);

    c)

    sostiene lo sviluppo di quadri regolamentari nazionali, in particolare sulla biosicurezza e la bioprotezione. L’adozione di norme di gestione appropriate sulla biosicurezza e la bioprotezione per i laboratori e l’industria, benché tali norme non si sostituiscano in alcun modo a un regime di osservanza, può aiutare a lungo termine gli Stati parti nell’attuazione degli obblighi indicati nella BTWC. Dette norme potrebbero anche rivelarsi uno strumento utile, insieme con altre misure, per contribuire a un futuro regime di osservanza più rigoroso. Le discussioni su questo sviluppo, ossia con l’industria interessata, potrebbero far parte di un nuovo processo intersessionale;

    d)

    sostiene il rafforzamento del carattere decisionale del processo intersessionale mediante l’esame di una serie di opzioni quali rendere vincolante la relazione finale delle riunioni degli Stati parti, concordare tabelle di marcia, considerare la possibilità di istituire gruppi di lavoro su questioni specifiche, piani d’azione o raccomandazioni.

    Articolo 7

    Allo scopo di appoggiare la diffusione universale, l’Unione:

    a)

    sostiene l’adozione di un piano d’azione sulla diffusione universale, gestito dall’ISU, che contenga iniziative e attività concrete. Il piano d’azione può comprendere azioni quali eventi di sensibilizzazione, iniziative congiunte, traduzione dei pertinenti documenti, incentivi come lo scambio di informazioni sulle offerte di assistenza, e visite di assistenza per il completamento delle prime CBM presentate. Il piano d’azione sarebbe valutato e, se necessario, modificato ad ogni riunione degli Stati parti;

    b)

    sostiene l’organizzazione di sessioni apposite o di riunioni di un gruppo di lavoro sull’universalizzazione durante il processo intersessionale in modo da coordinare le attività di sensibilizzazione tra i vari attori e pianificare le iniziative regionali.

    Articolo 8

    L’Unione sostiene la revisione dell’attuazione dell’articolo X della BTWC in occasione della settima conferenza di revisione. La revisione mira a:

    a)

    esplorare il modo di integrare le informazioni connesse all’assistenza nelle CBM, modificando il formulario D o predisponendone uno nuovo, in modo da consentire agli Stati parti di scambiarsi informazioni sulle attività relative alla collaborazione e all’assistenza;

    b)

    incaricare l’ISU di riversare le informazioni connesse all’articolo X della BTWC in una banca dati in linea, che potrebbe essere collocata nell’area riservata del sito web.

    Articolo 9

    L’azione condotta dall’Unione ai fini di cui agli articoli da 1 a 8 comprende:

    a)

    in base alla posizione indicata negli articoli da 1 a 8, proposte dell’Unione concernenti specifiche modalità pratiche e attuabili per l’effettivo potenziamento dell’attuazione della BTWC, da sottoporre all’esame degli Stati parti in occasione della settima conferenza di revisione;

    b)

    iniziative da parte dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o delle delegazioni dell’Unione;

    c)

    dichiarazioni formulate dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o dalla delegazione dell’Unione presso l’ONU nella fase precedente la settima conferenza di revisione e durante quest’ultima.

    Articolo 10

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011.

    Per il Consiglio

    La presidente

    C. ASHTON


    (1)  GU L 65 del 7.3.2006, pag. 51.

    (2)  GU L 302 del 13.11.2008, pag. 29.

    (3)  GU C 57 del 9.3.2006, pag. 1.


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