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Document 32011D0214

2011/214/UE: Decisione della Commissione, del 1 °aprile 2011 , che modifica gli allegati da II a IV della direttiva 2009/158/CE del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova [notificata con il numero C(2011) 2068] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 90 del 6.4.2011, p. 27–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/214/oj

6.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2011

che modifica gli allegati da II a IV della direttiva 2009/158/CE del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

[notificata con il numero C(2011) 2068]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/214/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l’articolo 34,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/158/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per gli scambi all’interno dell’Unione e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova. Il suo allegato II stabilisce le norme per il riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intra-Unione di tali merci. I capitoli II, III e IV dell’allegato stabiliscono le condizioni applicabili agli impianti e al funzionamento degli stabilimenti, i programmi di controllo sanitario delle malattie e i criteri per la sospensione o la revoca del riconoscimento di uno stabilimento, che includono gli esami per accertare la presenza di taluni microorganismi, quali Salmonella e Mycoplasma, da effettuare negli stabilimenti riconosciuti ai fini degli scambi all’interno dell’Unione.

(2)

L’esperienza acquisita nell’applicazione delle condizioni agli impianti e al funzionamento degli stabilimenti di cui all’allegato II, capitolo II, della direttiva 2009/158/CE dimostra che è opportuno adattare tali condizioni alle attuali pratiche nell’industria, in particolare per quanto riguarda il comportamento delle diverse specie di pollame nella deposizione delle uova.

(3)

Inoltre è opportuno modificare i capitoli III e IV dell’allegato II della direttiva 2009/158/CE per tenere conto dei progressi scientifici nelle tecniche diagnostiche per il Mycoplasma, in linea con il capitolo 2.3.5 del Manuale degli esami diagnostici e dei vaccini dell’Ufficio internazionale delle epizoozie, e delle modifiche della nomenclatura della salmonella secondo il centro di collaborazione dell’Organizzazione mondiale della sanità per il riferimento e la ricerca della salmonella nello schema White-Kauffmann-Le Minor per le formule antigeniche dei sierotipi della salmonella del 2007 e in linea con il capitolo 2.3.11 del Manuale degli esami diagnostici e dei vaccini dell’Ufficio internazionale delle epizoozie.

(4)

L’allegato III della direttiva 2009/158/CE stabilisce i requisiti per le vaccinazioni del pollame. È opportuno modificare tale allegato in modo da includere le condizioni specifiche per la vaccinazione contro la salmonella.

(5)

Occorre inoltre modificare taluni riferimenti riguardanti la vaccinazione contro l’influenza aviaria nei modelli dei certificati veterinari di cui all’allegato IV della direttiva 2009/158/CE.

(6)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (2) stabilisce le norme per garantire l’adozione di misure appropriate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici. Gli allevamenti di origine di alcune specie di cui all’allegato I di detto regolamento devono essere sottoposti ad esami per individuare taluni zoonosi e agenti zoonotici prima della spedizione di animali vivi o uova da cova dall’azienda alimentare d’origine. La data e i risultati degli esami vanno inclusi nei relativi certificati veterinari previsti dalla legislazione dell’Unione, tra cui la direttiva 2009/158/CE.

(7)

L’allegato IV della direttiva 2009/158/CE stabilisce i modelli dei certificati veterinari per il commercio intra-Unione di pollame e uova da cova.

(8)

Secondo il regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di Salmonella enteritidis e di Salmonella typhimurium nei tacchini (3) le prescrizioni relative agli esami vanno applicate anche agli allevamenti di tacchini a partire dal 1o gennaio 2010, quindi i relativi certificati veterinari di cui all’allegato IV della direttiva 2009/158/CE devono essere modificati di conseguenza.

(9)

È pertanto opportuno modificare gli allegati II, III e IV della direttiva 2009/158/CE.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati II, III e IV della direttiva 2009/158/CE sono modificati in conformità dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(2)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

(3)  GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3.


ALLEGATO

Gli allegati II, III e IV della direttiva 2009/158/CE sono così modificati:

1)

l’allegato II è così modificato:

a)

il capitolo II è così modificato:

i)

alla sezione A, punto 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

Le uova sono:

i)

raccolte a intervalli frequenti, almeno una volta al giorno, e al più presto dopo essere state deposte;

ii)

pulite e disinfettate con la massima sollecitudine, purché la disinfezione non sia effettuata in un incubatoio ubicato nello stesso Stato membro;

iii)

confezionate in materiale da imballaggio nuovo o pulito e disinfettato.»;

ii)

alla sezione B, punto 2, lettera e), il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

le uova, tra il momento di arrivo all’incubatoio e il processo di incubazione o al momento della loro spedizione a fini commerciali nell’Unione o della loro esportazione in un paese terzo, purché non siano state già disinfettate nell’allevamento di origine,»;

b)

i capitoli III e IV sono sostituiti dai seguenti:

«CAPITOLO III

PROGRAMMA DI CONTROLLO SANITARIO DELLE MALATTIE

I programmi di controllo sanitario delle malattie devono prevedere, fatti salvi le misure di salubrità e gli articoli 16 e 17, almeno disposizioni di controllo per le infezioni e le specie di cui alle sezioni da A a D.

A.   Infezioni da Salmonella pullorum  (1), Salmonella gallinarum  (2) e Salmonella arizonae  (3)

1.   Specie interessate:

a)

Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum: galline, tacchini, faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre;

b)

Salmonella arizonae: tacchini.

2.   Programma di controllo sanitario

a)

L’infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici e/o batteriologici (4).

b)

I campioni vanno prelevati, secondo il caso, dal sangue, dagli embrioni che non nascono (vale a dire gli embrioni morti nel guscio), da pulcini di seconda scelta, dal meconio, dai tessuti prelevati post-mortem, in particolare da fegato, milza, ovaia/ovidotto o giunzione ileocecale (5).

c)

Arricchimento diretto in brodo selenite cisteina per i campioni fecali/di meconio o intestinali da utilizzare. È possibile utilizzare un pre-arricchimento non selettivo seguito da un arricchimento selettivo in brodo di soia Rappaport Vassiliadis (RVS) o in brodo di Müller-Kauffmann Tetrathionate-novobiocin (MKTTn) qualora sia prevista una competizione minima tra la flora nei campioni (ad esempio gli embrioni morti nel guscio) (6)  (7).

d)

Quando vengono prelevati campioni di sangue da un allevamento per individuare la presenza di Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum o Salmonella arizonae mediante esami sierologici si tiene conto del grado di diffusione dell’infezione nel paese e dei suoi precedenti nello stabilimento al fine di determinare il numero di campioni da prelevare. Tuttavia, occorre in ogni caso prelevare un numero statisticamente valido di campioni per gli esami sierologici e/o batteriologici.

e)

L’allevamento deve essere controllato ad ogni periodo di deposizione nel momento più opportuno per l’individuazione della malattia in questione.

f)

I campioni per gli esami batteriologici non vanno prelevati da pollame o uova che sono stati trattati con medicinali antimicrobici dalle due alle tre settimane precedenti gli esami.

g)

Le tecniche di individuazione devono essere in grado di distinguere le risposte sierologiche all’infezione da Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum dalle risposte sierologiche causate dall’impiego del vaccino contro la Salmonella enteritidis, qualora esso sia impiegato (8). Questo tipo di vaccino non deve essere impiegato se si prevede una sorveglianza sierologica. Se è stata effettuata la vaccinazione, vanno impiegati esami batteriologici, ma il metodo di conferma deve essere in grado di distinguere tra ceppi vaccinali vivi e ceppi di campo.

B.   Infezioni da Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma meleagridis

1.   Specie interessate:

a)

Mycoplasma gallisepticum: galline e tacchini;

b)

Mycoplasma meleagridis: tacchini.

2.   Programma di controllo sanitario

a)

La presenza di infezione deve essere individuata mediante esami sierologici e/o batteriologici e/o molecolari convalidati. La constatazione di lesioni da aerosacculite nei pulcini e giovani tacchini di un giorno suggerisce la presenza di un’infezione da mycoplasma che deve essere ulteriormente esaminata.

b)

I campioni da esaminare per individuare la presenza di un’infezione da mycoplasma sono prelevati, secondo i casi, dal sangue, da pulcini di un giorno e da giovani tacchini, dallo sperma, da strisci effettuati nella trachea, nella coana, nella cloaca o nel sacco aereo. Per l’individuazione di Mycoplasma meleagridis, in particolare, i campioni sono prelevati dall’ovidotto e dal pene dei tacchini.

c)

Gli esami per l’individuazione del Mycoplasma gallisepticum o del Mycoplasma meleagridis si effettuano su un campione rappresentativo che consenta di controllare con continuità l’infezione durante i periodi d’allevamento e di deposizione, ossia appena prima che inizi la deposizione e poi ogni tre mesi.

C.   Risultati e misure da adottare

Se non vi sono reattivi, il controllo deve essere considerato negativo. In caso contrario l’allevamento deve essere considerato sospetto e gli si devono applicare le misure previste al capitolo IV.

D.   Nel caso di aziende comprendenti più unità di produzione distinte, l’autorità veterinaria competente può derogare alle misure di cui al punto 3, lettera b), del capitolo IV prescritte per il ripristino del riconoscimento, per quanto riguarda le unità di produzione sane di una azienda infetta, purché il veterinario abilitato abbia confermato che la struttura e l’estensione di dette unità di produzione, nonché le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell’alimentazione, dette unità di produzione si distinguono completamente, in modo da rendere impossibile la propagazione della malattia in questione da un’unità di produzione all’altra.

CAPITOLO IV

CRITERI PER LA SOSPENSIONE O IL RITIRO DEL RICONOSCIMENTO DI UNO STABILIMENTO

1.

Il riconoscimento di uno stabilimento è sospeso:

a)

qualora le condizioni previste dal capitolo II non siano più soddisfatte;

b)

fino alla conclusione di un’indagine rispondente alla malattia,

se:

si sospetta un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle nello stabilimento,

lo stabilimento ha ricevuto volatili o uova da cova provenienti da uno stabilimento in cui è stato confermato o si sospetta un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle,

un contatto suscettibile di trasmettere l’infezione è stato accertato tra lo stabilimento e un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle;

c)

fino all’esecuzione di nuovi esami, qualora l’esito dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni dei capitoli II e III relative alle infezioni da Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma Gallisepticum o Mycoplasma Meleagridis faccia sospettare la presenza di un’infezione;

d)

fino all’applicazione delle misure idonee richieste dal veterinario ufficiale dopo aver constatato la non conformità dello stabilimento alle prescrizioni di cui al capitolo I, punto 1, lettere a), b) e c).

2.

Il riconoscimento di uno stabilimento deve essere revocato se:

a)

è stato confermato un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle nello stabilimento;

b)

un secondo esame appropriato conferma la presenza di un’infezione da Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum o Mycoplasma meleagridis;

c)

dopo una seconda notifica della persona responsabile dello stabilimento da parte del veterinario ufficiale, non sono state realizzate le misure opportune per rendere lo stabilimento conforme alle prescrizioni di cui al capitolo I, punto 1, lettere a), b) e c).

3.

Il ripristino del riconoscimento è soggetto alle condizioni seguenti:

a)

se il riconoscimento è stato revocato in seguito all’insorgenza dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle, esso può essere ripristinato 21 giorni dopo l’esecuzione della pulizia e della disinfezione purché sia stata effettuata la macellazione sanitaria;

b)

se il riconoscimento è stato revocato in seguito ad un focolaio provocato da:

Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum o Salmonella arizonae, il riconoscimento può essere ripristinato dopo che sono stati effettuati due controlli dello stabilimento con esito negativo alla distanza di almeno 21 giorni in seguito alla macellazione sanitaria dell’allevamento infetto e dopo la disinfezione la cui efficacia sia stata verificata mediante esami appropriati eseguiti su superfici asciutte,

Mycoplasma gallisepticum o Mycoplasma meleagridis, il riconoscimento può essere ripristinato in seguito a due esami con esito negativo eseguiti su tutto l’allevamento ad un intervallo minimo di 60 giorni oppure in seguito a due esami con esito negativo eseguiti nello stabilimento ad un intervallo di almeno 21 giorni dopo la disinfezione successiva alla macellazione sanitaria di tutto l’allevamento.»;

2)

l’allegato III è così modificato:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

I vaccini utilizzati per la vaccinazione del pollame o degli allevamenti d’origine delle uova da cova devono essere muniti di un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’autorità competente di qualsiasi Stato membro.»;

b)

è aggiunto il seguente punto 3:

«3.

Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte in caso di vaccinazione contro qualsiasi sierotipo di salmonella:

a)

i programmi di vaccinazione contro la salmonella non devono interferire con l’individuazione sierologica nel contesto di indagini sul campo o comportare esiti falsamente positivi;

b)

nel quadro di programmi nazionali di controllo non vanno utilizzati vaccini vivi contro la salmonella:

i)

in pollame riproduttivo o da reddito durante la fase riproduttiva o di produzione delle uova se non è stata dimostrata la loro sicurezza d’impiego e se non sono autorizzati a tali fini conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

ii)

se il produttore non fornisce un metodo adeguato per distinguere batteriologicamente i ceppi selvatici di salmonella da quelli del vaccino.

3)

l’allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

CERTIFICATI VETERINARI PER GLI SCAMBI ALL’INTERNO DELL’UNIONE

(Modelli 1-6)

MODELLO 1

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MODELLO 2

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MODELLO 3

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MODELLO 4

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MODELLO 5

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MODELLO 6

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(1)  Con Salmonella pullorum si intende Salmonella enterica, subspecie enterica serovar gallinarum variante biochimica (biovar) pullorum.

(2)  Con Salmonella gallinarum si intende Salmonella enterica, subspecie enterica serovar gallinarum variante biochimica (biovar) gallinarum.

(3)  Con Salmonella arizonae si intende Salmonella enterica subspecie arizonae sierogruppo K (O18) arizonae.

(4)  Si noti che gli esami sierologici in specie avicole diverse dalle galline possono talvolta dare come risultato una proporzione inaccettabile di reazioni falsamente positive.

(5)  Si noti che i campioni ambientali non sono generalmente appropriati per una ricerca affidabile di Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum.

(6)  Si noti che è utile per la diagnosi anche l’isolamento diretto in piastra in un agar minimamente selettivo, come ad esempio l’agar MacConkey, di tessuti prelevati asetticamente.

(7)  La Salmonella pullorum e la Salmonella gallinarum non crescono facilmente nel mezzo semisolido modificato Rappaport Vassiliadis (MRSV) utilizzato per la sorveglianza della Salmonella spp. zoonotica nell’Unione.

(8)  Si noti che non esiste attualmente un esame che possa distinguere tra la risposta all’infezione da Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum e la risposta alla vaccinazione contro questo sierotipo.

(9)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.»;


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