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Document 32011D0162

2011/162/UE: Decisione del Consiglio, del 14 marzo 2011 , relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare alla quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam rispetto alle modifiche dell’allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

GU L 70 del 17.3.2011, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/162(1)/oj

17.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/39


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2011

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare alla quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam rispetto alle modifiche dell’allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

(2011/162/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 192 e 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea ha approvato la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (la «convenzione di Rotterdam») con decisione 2006/730/CE del Consiglio (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (2), attua la convenzione di Rotterdam all’interno dell’Unione.

(3)

Al fine di garantire che i paesi importatori beneficino della tutela offerta dalla convenzione di Rotterdam, è necessario e opportuno sostenere la raccomandazione del comitato per l’esame dei prodotti chimici per quanto attiene all’inclusione di amianto crisotilo, endosulfan, alacloro e aldicarb nell’allegato III della convenzione di Rotterdam. Queste quattro sostanze sono già soggette a bando o a severe restrizioni all’interno dell’Unione e sono pertanto sottoposte a vincoli sulle esportazioni più estesi di quanto stabilito dalla convenzione di Rotterdam.

(4)

Si prevede che in occasione della quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam siano prese delle decisioni in merito alle proposte di modifica dell’allegato III. È opportuno che l’Unione sostenga l’adozione di tali modifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare alla quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam è che la Commissione, a nome dell’Unione, per le materie di competenza dell’Unione, sostenga l’adozione delle modifiche dell’allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (3), per quanto riguarda l’inclusione di amianto crisotilo, endosulfan, alacloro e aldicarb.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

FELLEGI T.


(1)  GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23.

(2)  GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

(3)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29.


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