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Document 32010R1062
Commission Delegated Regulation (EU) No 1062/2010 of 28 September 2010 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of televisions Text with EEA relevance
Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010 , che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei televisori Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010 , che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei televisori Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 314 del 30.11.2010, p. 64–80
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; abrogato da 32019R2013
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 32010R1062R(01) | (DA) | |||
Corrected by | 32010R1062R(02) | (FI, DE, LT) | |||
Corrected by | 32010R1062R(03) | (NL) | |||
Corrected by | 32010R1062R(04) | ||||
Modified by | 32014R0518 | aggiunta | articolo 3.1 punto G) | 06/06/2014 | |
Modified by | 32014R0518 | sostituzione | articolo 4 punto B) | 06/06/2014 | |
Modified by | 32014R0518 | aggiunta | articolo 3.1 punto F) | 06/06/2014 | |
Modified by | 32014R0518 | aggiunta | allegato IX | 06/06/2014 | |
Modified by | 32017R0254 | abrogazione | allegato VII pag. 3 | 07/03/2017 | |
Modified by | 32017R0254 | abrogazione | allegato VII pag. 2 paragrafo (a) L (iv) | 07/03/2017 | |
Modified by | 32017R0254 | sostituzione | allegato VII pag. 4 testo | 07/03/2017 | |
Modified by | 32017R0254 | sostituzione | allegato VIII | 07/03/2017 | |
Repealed by | 32019R2013 | 01/03/2021 | |||
Modified by | 32020R1059 | sostituzione (EL) | allegato V punto 1 lettera (a) punto IV | 09/08/2020 |
30.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/64 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1062/2010 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2010
che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei televisori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (1), e in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2010/30/CE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all’etichettatura di prodotti connessi al consumo energetico che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e che offrono prestazioni di livelli molto diversi a parità di funzionalità. |
(2) |
Il consumo di energia elettrica dei televisori rappresenta una parte considerevole della domanda domestica globale di energia elettrica nell’Unione e apparecchi con funzionalità equivalenti presentano una grande disparità in termini di efficienza energetica. L’efficienza energetica dei televisori può essere migliorata in misura significativa. È quindi opportuno che i televisori rientrino nell’ambito di applicazione dei requisiti in materia di etichettatura energetica. |
(3) |
È opportuno stabilire disposizioni armonizzate per indicare l’efficienza energetica e il consumo dei televisori mediante l’etichettatura e informazioni standard di prodotto con l’obiettivo di fornire incentivi ai fabbricanti a migliorare l’efficienza energetica dei televisori, incoraggiare gli utilizzatori finali ad acquistare modelli più efficienti dal punto di vista dei consumi energetici, ridurre il consumo di elettricità di tali prodotti e contribuire al funzionamento del mercato interno. |
(4) |
L’effetto congiunto delle disposizioni di cui al presente regolamento e di cui al regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori (2) potrebbe portare ad un risparmio annuale del consumo di energia elettrica pari a 43 TWh da qui al 2020 rispetto alla situazione qualora non venissero adottate misure. |
(5) |
Le informazioni riportate sull’etichetta devono essere ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute compresi, quando disponibili, gli standard armonizzati adottati dagli organismi europei di normalizzazione, elencati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e le norme relative ai servizi della società dell’informazione (3). |
(6) |
Il presente regolamento deve specificare una struttura e un contenuto uniformi per l’etichetta per i televisori. |
(7) |
Oltre a ciò, il presente regolamento deve indicare le specifiche relative al fascicolo tecnico e alla scheda prodotto allegati ai televisori. |
(8) |
Il presente regolamento deve indicare inoltre i requisiti in materia di informazioni da fornire in caso di vendita a distanza, promozione e diffusione di materiali tecnici promozionali dei televisori. |
(9) |
Per incoraggiare la produzione di televisori efficienti dal punto di vista del consumo energetico è opportuno consentire ai fornitori che desiderano immettere sul mercato televisori che rispettano i requisiti di classi più elevate di apporre etichette che indicano tali classi in anticipo rispetto alla data prevista per l’indicazione obbligatoria. |
(10) |
È opportuno prevedere una revisione del presente regolamento che tenga conto del progresso tecnologico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce specifiche per l’etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto aggiuntive per i televisori.
Articolo 2
Definizioni
In aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2010/30/UE, s’intende per:
1) |
«televisore», un apparecchio o un monitor televisivo; |
2) |
«apparecchio televisivo», un prodotto progettato principalmente per visualizzare e ricevere segnali audiovisivi, immesso sul mercato con una denominazione di modello o sistema, costituito da:
|
3) |
«monitor televisivo», un prodotto progettato per visualizzare su uno schermo integrato un segnale video proveniente da fonti diverse, compresi i segnali televisivi, che può avere la funzione opzionale di controllare e riprodurre segnali audio provenienti da un dispositivo esterno, che è collegato mediante percorsi standardizzati per segnali video, fra cui cinch (componente, composito), SCART, HDMI, e future interfacce senza filo (escluse le interfacce non standardizzate per segnali video quali DVI e SDI), ma che non può ricevere ed elaborare segnali di trasmissione; |
4) |
«modo acceso», la condizione in cui il televisore è collegato alla fonte di alimentazione principale e produce suono e immagini; |
5) |
«modo domestico», l’impostazione del televisore raccomandata dal fabbricante per il normale uso domestico; |
6) |
«modo stand-by», la condizione in cui l’apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale, dipende dall’energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare correttamente e offre esclusivamente le seguenti funzioni, che possono continuare per un lasso di tempo indefinito:
|
7) |
«modo spento», la condizione in cui l’apparecchio è collegato alla fonte di alimentazione principale ma non esegue alcuna funzione; si considerano inoltre come «modo spento»:
|
8) |
«funzione di riattivazione», una funzione che facilita l’attivazione di altri modi, incluso il modo acceso, mediante un interruttore a distanza, compreso un telecomando, un sensore interno, un timer o una condizione finalizzata a fornire funzioni aggiuntive, incluso il modo acceso; |
9) |
«visualizzazione di informazioni o dello stato», una funzione continua che fornisce informazioni o indica lo stato dell’apparecchiatura, compresi gli orologi, su uno schermo; |
10) |
«menù impostato», le impostazioni di un televisore predefinite dal fabbricante, fra cui l’utente deve selezionare un’impostazione specifica al momento della prima messa in servizio del televisore; |
11) |
«rapporto di luminanza di picco», il rapporto fra la luminanza di picco del modo domestico o del modo acceso del televisore impostato dal fornitore, a seconda dei casi, e la luminanza di picco del modo più brillante previsto in modo acceso; |
12) |
«punto vendita», un luogo in cui i televisori sono esposti oppure offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate; |
13) |
«utilizzatore finale», un consumatore che acquista, o si prevede che acquisti, un televisore. |
Articolo 3
Responsabilità dei fornitori
1. I fornitori garantiscono che:
a) |
ogni televisore possegga un’etichetta stampata del formato e con le informazioni indicati nell’allegato V; |
b) |
sia messa a disposizione una scheda prodotto come indicato nell’allegato III; |
c) |
il fascicolo tecnico di cui all’allegato IV sia fornito alle autorità degli Stati membri e della Commissione previa richiesta; |
d) |
qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di televisore contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo; |
e) |
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di televisore che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello. |
2. Le classi di efficienza energetica si basano sull’indice di efficienza energetica calcolato conformemente all’allegato II.
3. Il formato dell’etichetta riportato nell’allegato V si applica secondo il seguente calendario:
a) |
per i televisori immessi sul mercato a partire dal 30 novembre 2011 le etichette riportanti le classi di efficienza energetica:
|
b) |
per i televisori immessi sul mercato a partire dal 1o gennaio 2014 con classi di efficienza energetica A+, A, B, C, D, E e F le etichette devono essere conformi al punto 2 o, qualora i fabbricanti lo ritengano adeguato, al punto 3 di detto allegato; |
c) |
per i televisori immessi sul mercato a partire dal 1o gennaio 2017 con classi di efficienza energetica A++, A+, A, B, C, D e E le etichette devono essere conformi al punto 3 o, qualora i fabbricanti lo ritengano adeguato, al punto 4 di detto allegato; |
d) |
per i televisori immessi sul mercato a partire dal 1o gennaio 2020 con classi di efficienza energetica A+++, A++, A+, A, B, C e D le etichette devono essere conformi al punto 4 dell’allegato V. |
Articolo 4
Responsabilità dei distributori
I distributori provvedono affinché:
a) |
presso il punto vendita, ogni televisore riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, sulla parte anteriore del televisore, in modo che sia chiaramente visibile; |
b) |
i televisori offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell’allegato VI; |
c) |
qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di televisore contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo; |
d) |
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di televisore che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello. |
Articolo 5
Metodi di misurazione
Le informazioni da riportare ai sensi degli articoli 3 e 4 devono essere ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate generalmente riconosciute, come definite nell’allegato VII.
Articolo 6
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata tramite la procedura di cui all’allegato VIII.
Articolo 7
Riesame
La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico al più tardi cinque anni dopo la sua entrata in vigore.
Articolo 8
Disposizione transitoria
L’articolo 3, paragrafo 1, lettere d) e e), e l’articolo 4, lettere b), c) e d), non si applicano al materiale pubblicitario stampato e al materiale promozionale tecnico stampato pubblicati prima del 30 marzo 2012.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 30 novembre 2011. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, lettere d) e e), e l’articolo 4, lettere b), c) e d), si applicano a partire dal 30 marzo 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.
(2) GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42.
(3) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
(4) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24.
ALLEGATO I
Classe di efficienza energetica
La classe di efficienza energetica di un televisore è determinata in base all’indice di efficienza energetica (IEE) definito nella tabella 1. L’indice di efficienza energetica di un televisore deve essere determinato conformemente al punto 1 dell’allegato II.
Tabella 1
Classi di efficienza energetica dei televisori
Classe di efficienza energetica |
Indice di efficienza energetica |
A+++ (efficienza massima) |
IEE < 0,10 |
A++ |
0,10 ≤ IEE < 0,16 |
A+ |
0,16 ≤ IEE < 0,23 |
A |
0,23 ≤ IEE < 0,30 |
B |
0,30 ≤ IEE < 0,42 |
C |
0,42 ≤ IEE < 0,60 |
D |
0,60 ≤ IEE < 0,80 |
E |
0,80 ≤ IEE < 0,90 |
F |
0,90 ≤ IEE < 1,00 |
G (efficienza minima) |
1,00 ≤ IEE |
ALLEGATO II
Metodo di calcolo dell’indice di efficienza energetica e del consumo annuo di energia in modo acceso
1. |
L’indice di efficienza energetica (IEE) è calcolato con la formula IEE = P/Pref (A), in cui:
|
2. |
Il consumo annuo di energia E in modo acceso in kWh è calcolato con la formula E = 1,46 × P. |
3. |
Televisori con controllo automatico della luminosità Per calcolare l’indice di efficienza energetica e il consumo annuo in modo acceso di cui ai punti 1 e 2, il consumo di energia in modo acceso, come stabilito secondo la procedura di cui all’allegato VII, è ridotto del 5 % se le seguenti condizioni sono soddisfatte:
|
ALLEGATO III
Scheda prodotto
1. |
Le informazioni contenute nella scheda prodotto del televisore sono indicate nell’ordine che segue e sono incluse nella brochure allegata al prodotto o in altri materiali forniti con il prodotto stesso:
|
2. |
Una scheda prodotto può riguardare diversi modelli di televisori forniti dallo stesso fornitore. |
3. |
Le informazioni riportate sulla scheda possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell’etichetta. In tal caso, occorre indicare le informazioni di cui al punto 1 che non figurano sull’etichetta. |
ALLEGATO IV
Fascicolo tecnico
Il fascicolo tecnico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), comprende:
a) |
il nome e l’indirizzo del fornitore; |
b) |
una descrizione generale del televisore che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente; |
c) |
se del caso, i riferimenti agli standard armonizzati applicati; |
d) |
se del caso, le altre norme tecniche e le specifiche utilizzate; |
e) |
indicazione e firma della persona avente titolo per vincolare il fornitore; |
f) |
parametri di prova per le misurazioni:
|
g) |
i parametri del modo acceso:
|
h) |
per ciascun modo stand-by o spento:
|
ALLEGATO V
Etichetta
1. ETICHETTA 1
a) |
L’etichetta riporta le seguenti informazioni:
|
b) |
L’etichetta deve essere conforme al modello riportato al punto 5. |
2. ETICHETTA 2
a) |
L’etichetta contiene le informazioni di cui al punto 1, lettera a). |
b) |
L’etichetta deve essere conforme al modello riportato al punto 5. |
3. ETICHETTA 3
a) |
L’etichetta contiene le informazioni di cui al punto 1, lettera a). |
b) |
L’etichetta deve essere conforme al modello riportato al punto 5. |
4. ETICHETTA 4
a) |
L’etichetta contiene le informazioni di cui al punto 1, lettera a). |
b) |
L’etichetta deve essere conforme al modello riportato al punto 5. |
5. L’etichetta deve essere conforme al modello che segue:
dove:
a) |
l’etichetta è larga almeno 60 mm e alta 120 mm. Se l’etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui sopra; |
b) |
lo sfondo è bianco per i televisori con area dello schermo superiore a 29 dm2. Lo sfondo è bianco o trasparente per i televisori con area dello schermo pari o inferiore a 29 dm2; |
c) |
Si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero — riportandola in base al seguente esempio: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero; |
d) |
l’etichetta deve rispettare tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra):
|
ALLEGATO VI
Informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che l’utilizzatore finale non veda il prodotto
1. |
Le informazioni di cui all’articolo 4, lettera b), sono fornite nell’ordine seguente:
|
2. |
Qualsiasi altra informazione contenuta nella scheda informativa del prodotto deve essere fornita nella forma e nell’ordine indicati nell’allegato III. |
3. |
Tutte le informazioni di cui al presente allegato devono essere stampate o esposte in forma e caratteri leggibili. |
ALLEGATO VII
Misurazioni
1. Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni devono essere effettuate utilizzando un metodo affidabile, accurato e riproducibile che tenga conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti; sono inclusi i metodi descritti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Misurazioni del consumo energetico in modo acceso, come definito all’allegato II, punto 1
a) |
Condizioni generali:
|
b) |
Condizioni per la misurazione del consumo di energia dei televisori in modo acceso:
|
3. Misurazioni del consumo energetico in modo stand-by/spento, come definito all’allegato III, punto 1, lettera g)
Le misurazioni di energia pari o superiori a 0,50 Watt sono effettuate con un’incertezza pari o inferiore al 2 % e a un livello di confidenza al 95 %. Le misurazioni di energia inferiori a 0,50 Watt sono effettuate con un’incertezza pari o inferiore a 0,01 Watt e a un livello di confidenza del 95 %.
4. Misurazioni della luminanza di picco di cui all’allegato VIII, punto 2, lettera c)
a) |
Le misurazioni della luminanza di picco devono essere effettuate con un misuratore di luminanza, il quale rileva la parte di schermo con un’immagine completamente (100 %) bianca che fa parte di un modello di prova «test a schermo intero» che non supera il livello medio di immagine (average picture level, APL) in cui si produce una limitazione di potenza nel sistema di azionamento della luminanza dello schermo. |
b) |
Le misurazioni del rapporto di luminanza devono essere effettuate senza disturbare il punto di rilevamento del misuratore di luminanza sullo schermo durante i passaggi fra il modo domestico e il modo acceso del televisore, quale impostato dal fornitore, a seconda dei casi, e il modo più brillante previsto in modo acceso. |
ALLEGATO VIII
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Ai fini della verifica della conformità alle specifiche di cui agli articoli 3 e 4, le autorità degli Stati membri applicano la procedura indicata di seguito per il consumo di energia in modo acceso [allegato II, punto 1)] e per il consumo di energia in modo stand-by/spento [allegato III, punto 1, lettera g)].
1) |
Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità. |
2) |
Si considera che il modello sia conforme al valore dichiarato del consumo energetico in modo acceso e ai valori del consumo energetico in modo stand-by e/o spento se:
|
3) |
Se i risultati di cui al punto 2, lettera a) o b) o c), non vengono raggiunti, occorre testare tre ulteriori unità dello stesso modello. |
4) |
Dopo aver testato tre ulteriori unità dello stesso modello, si considera che il modello sia conforme al valore dichiarato del consumo energetico in modo acceso e ai valori del consumo energetico in modo stand-by e/o spento se:
|
5) |
Se i risultati di cui al punto 4, lettera a) o b) o c), non vengono raggiunti, il modello è da ritenersi non conforme alle specifiche. |