Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0973

    Regolamento (UE) n. 973/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010 , recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera

    GU L 285 del 30.10.2010, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/11/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/973/oj

    30.10.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 285/4


    REGOLAMENTO (UE) N. 973/2010 DEL CONSIGLIO

    del 25 ottobre 2010

    recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura legislativa speciale,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell’agosto e nel dicembre 2007 le autorità regionali delle Azzorre e di Madera hanno chiesto, con il sostegno del governo portoghese, una sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per numerosi prodotti, a norma dell’articolo 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea. Hanno giustificato la richiesta sostenendo che, a causa della lontananza delle loro isole, gli operatori economici delle Azzorre e di Madera si trovano in una situazione di grave svantaggio commerciale che ha un’incidenza negativa sulle tendenze demografiche, sull’occupazione e sullo sviluppo sociale ed economico.

    (2)

    Le economie locali delle Azzorre e di Madera dipendono in gran parte dal turismo nazionale ed internazionale, vale a dire da una risorsa economica piuttosto volatile, condizionata da fattori sui cui le autorità locali ed il governo portoghese esercitano un’influenza minima. Ne consegue che lo sviluppo economico delle Azzorre e di Madera è notevolmente limitato. In tali circostanze è necessario sostenere i settori economici che sono meno dipendenti dalle attività turistiche, al fine di compensare le fluttuazioni del settore turistico e, in tal modo, di rendere più stabile l’occupazione locale.

    (3)

    Il regolamento (CEE) n. 1657/93 del Consiglio, del 24 giugno 1993, relativo alla sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali destinati ad attrezzare le zone franche delle Azzorre e di Madera (3), non ha ottenuto gli effetti desiderati negli ultimi anni prima della scadenza il 31 dicembre 2008. Con ogni probabilità ciò è dovuto al fatto che le sospensioni previste in detto regolamento sono state limitate alle zone franche delle Azzorre e di Madera e, pertanto, non se ne è più usufruito negli ultimi anni prima della scadenza. È quindi opportuno prevedere nuove sospensioni che non siano limitate alle imprese situate nelle zone franche, ma possano andare a vantaggio di tutte le categorie di operatori economici stabiliti sul territorio delle regioni in questione. L’ambito di applicazione delle sospensioni dovrebbe pertanto estendersi ai seguenti settori commerciali: la pesca, l’agricoltura, l’industria ed i servizi.

    (4)

    Al fine di garantire che le sospensioni previste nel presente regolamento abbiano un impatto economico, è opportuno estendere la gamma dei prodotti considerati che godono delle sospensioni ai prodotti finiti per uso agricolo, commerciale o industriale, nonché alle materie prime, ai pezzi di ricambio e ad altri componenti destinati ad uso agricolo, di trasformazione industriale o di manutenzione.

    (5)

    Affinché gli investitori dispongano di prospettive a lungo termine e gli operatori economici possano raggiungere un livello d’attività industriale e commerciale tale da stabilizzare il contesto socioeconomico delle regioni interessate, è opportuno sospendere integralmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1o novembre 2010.

    (6)

    Al fine di garantire che soltanto gli operatori economici stabiliti sul territorio delle Azzorre e di Madera si avvalgano delle misure tariffarie previste, le sospensioni dovrebbero essere subordinate alla destinazione finale dei prodotti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4), e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (5).

    (7)

    Per consentire un’attuazione efficace delle sospensioni, le autorità delle Azzorre e di Madera dovrebbero adottare le necessarie disposizioni di applicazione e informarne la Commissione.

    (8)

    La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare, se del caso, misure temporanee intese ad impedire ogni movimento speculativo volto alla deviazione degli scambi fintantoché non sia stata adottata una soluzione definitiva in materia da parte del Consiglio.

    (9)

    Le modifiche della nomenclatura combinata non possono comportare modifiche sostanziali della natura della sospensione dei dazi. La Commissione dovrebbe pertanto avere la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea al fine di procedere alle modifiche ed agli adeguamenti tecnici necessari dell’elenco delle merci per le quali è prevista una sospensione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Dal 1o novembre 2010 al 2 novembre 2020 sono integralmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni, nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, di prodotti finiti per uso agricolo, commerciale o industriale, di cui all’allegato I.

    Tali merci sono utilizzate a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93 per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dall’immissione in libera pratica da parte degli operatori economici stabiliti nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera.

    Articolo 2

    Dal 1o novembre 2010 al 2 novembre 2020 sono integralmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni, nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, delle materie prime, dei pezzi di ricambio e dei componenti, di cui all’allegato II, destinati a fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera.

    Articolo 3

    Le autorità competenti delle Azzorre e di Madera adottano le misure necessarie a garantire l’osservanza degli articoli 1 e 2.

    Esse informano la Commissione in merito a tali misure anteriormente al 30 aprile 2011.

    Articolo 4

    La sospensione dei dazi, di cui agli articoli 1 e 2, è subordinata alla destinazione particolare a norma degli articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e ai controlli di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    Articolo 5

    1.   Se ha motivo di credere che la sospensione introdotta dal presente regolamento abbia provocato una deviazione di traffico per un prodotto specifico, la Commissione può, secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2, revocare in via temporanea la sospensione per un periodo non superiore a 12 mesi. I dazi all’importazione relativi ai prodotti per i quali la sospensione è stata revocata in via temporanea sono coperti da una garanzia, a cui è subordinata l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera.

    2.   Se entro 12 mesi il Consiglio decide, su proposta della Commissione, di revocare definitivamente la sospensione, l’importo dei dazi assicurato tramite garanzia viene riscosso a titolo definitivo.

    3.   Se entro il periodo di 12 mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva a norma al paragrafo 2, le cauzioni sono svincolate.

    Articolo 6

    La Commissione, ove necessario, può adottare mediante atti delegati, a norma dell’articolo 6 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 8 e 9, le modifiche e gli adeguamenti tecnici degli allegati I e II che si rendono necessari in seguito a modifiche della nomenclatura combinata.

    Articolo 7

    1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

    2.   Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica al Consiglio.

    3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 8 e 9.

    Articolo 8

    1.   La delega di cui all’articolo 6 può essere revocata dal Consiglio.

    2.   Qualora il Consiglio abbia avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di poteri, informa la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni.

    3.   La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 9

    1.   Il Consiglio può muovere obiezioni agli atti delegati entro tre mesi dalla data di notifica.

    2.   Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha mosso obiezioni all’atto delegato ovvero se, anteriormente a tale data, il Consiglio ha informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni, l’atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell’atto medesimo.

    3.   Se il Consiglio muove obiezioni all’atto delegato adottato, quest’ultimo non entra in vigore. Il Consiglio ne illustra le ragioni.

    Articolo 10

    Il Parlamento europeo è informato dell’adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

    Articolo 11

    1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

    Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    Articolo 12

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2010, fatta eccezione per gli articoli da 6 a 10, i quali si applicano dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2010.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. VANACKERE


    (1)  Pareri del 1o gennaio 2010 e del 7 settembre 2010 (non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Parere del 17 dicembre 2009 (GU C 225 del 22.9.2010, pag. 59).

    (3)  GU L 158 del 30.6.1993, pag. 1.

    (4)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    (5)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

    (6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


    ALLEGATO I

    Prodotti finiti per uso agricolo, commerciale o industriale

    Codice NC (1)

     

    4016 94 00

     

    4415 10 10

     

    5608

     

    6203 31 00

     

    6203 39 19

     

    6204 11 00

     

    6205 90 80

     

    6506 99

     

    7309 00 59

     

    7310 10 00

     

    7310 29 10

     

    7311 00

     

    7321 81 90

     

    7323 93 90

     

    7326 20 80

     

    7612 90 98

     

    8405 10 00

     

    8412 29 89

     

    8412 80 80

     

    8413 81 00

     

    8413 82 00

     

    8414 40 90

     

    8414 60 00

     

    8414 80 80

     

    8415 10 90

     

    8415 82 00

     

    8418 30 20

     

    8418 50

     

    8422 30 00

     

    8423 89 00

     

    8424 30 90

     

    8427 20 11

     

    8440 10 90

     

    8442 50 23

     

    8442 50 29

     

    8450 11 90

     

    8450 12 00

     

    8450 20 00

     

    8451 21 90

     

    8451 29 00

     

    8451 80 80

     

    8452 10 19

     

    8452 29 00

     

    8458 11 80

     

    8464 90

     

    8465 10 90

     

    8465 92 00

     

    8465 93 00

     

    8465 99 90

     

    8467 11 10

     

    8467 19 00

     

    8467 22 30

     

    8467 22 90

     

    8479 89 97

     

    8501 10 91

     

    8501 20 00

     

    8501 61 20

     

    8501 64 00

     

    8502 39

     

    8504 32 80

     

    8504 33 00

     

    8504 40 90

     

    8510 30 00

     

    8515 19 00

     

    8515 39 13

     

    8515 80 91

     

    8516 29 99

     

    8516 80 80

     

    8518 30 95

     

    8523 21 00

     

    8526 91 80

     

    8531 10 95

     

    8543 20 00

     

    8543 70 30

     

    8543 70 90

     

    8546 90 90

     

    9008 10 00

     

    9011 80 00

     

    9014 80 00

     

    9015 80 11

     

    9015 80 19

     

    9015 80 91

     

    9015 80 93

     

    9015 80 99

     

    9016 00 10

     

    9017 30 10

     

    9020 00 00

     

    9023 00 10

     

    9023 00 80

     

    9024 10

     

    9024 80

     

    9025 19 20

     

    9025 80 40

     

    9025 80 80

     

    9027 10 10

     

    9030 31 00

     

    9032 10 20

     

    9032 10 81

     

    9032 89 00

     

    9107 00 00

     

    9201 90 00

     

    9202 90 30

     

    9506 91 90

     

    9506 99 90

     

    9507 10 00

     

    9507 20 90

     

    9507 30 00

     

    9507 90 00


    (1)  Codici NC applicabili al 1o gennaio 2009, adottati con il regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1).


    ALLEGATO II

    Materie prime, pezzi di ricambio e componenti utilizzati per fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione

    Codice NC (1)

     

    3102 40 10

     

    3105 20 10

     

    4008 29 00

     

    4009 42 00

     

    4010 12 00

     

    4015 90 00

     

    4016 93 00

     

    4016 99 97

     

    5401 10 90

     

    5407 42 00

     

    5407 72 00

     

    5601 21 90

     

    5608

     

    5806 32 90

     

    5901 90 00

     

    5905 00 90

     

    6217 90 00

     

    6406 20 90

     

    7303 00 90

     

    7315 12 00

     

    7315 89 00

     

    7318 14 91

     

    7318 15 69

     

    7318 15 90

     

    7318 16 91

     

    7318 19 00

     

    7318 22 00

     

    7320 20 89

     

    7323 99 99

     

    7324 90 00

     

    7326 90 98

     

    7412 20 00

     

    7415 21 00

     

    7415 29 00

     

    7415 33 00

     

    7419 91 00

     

    7606 11 91

     

    7606 11 93

     

    7606 11 99

     

    7616 10 00

     

    7907 00

     

    8207 90 99

     

    8302 42 00

     

    8302 49 00

     

    8308 90 00

     

    8406 90 90

     

    8409 91 00

     

    8409 99 00

     

    8411 99 00

     

    8412 90 40

     

    8413 30 80

     

    8413 70 89

     

    8414 90 00

     

    8415 90 00

     

    8421 23 00

     

    8421 29 00

     

    8421 31 00

     

    8421 99 00

     

    8440 90 00

     

    8442 40 00

     

    8450 90 00

     

    8451 90 00

     

    8452 90 00

     

    8478 90 00

     

    8481 20 10

     

    8481 30 99

     

    8481 40

     

    8481 80 99

     

    8482 10 90

     

    8482 80 00

     

    8483 40 90

     

    8483 60 80

     

    8484 10 00

     

    8503 00 99

     

    8509 90 00

     

    8511 80 00

     

    8511 90 00

     

    8513 90 00

     

    8514 90 00

     

    8529 10 31

     

    8529 10 39

     

    8529 10 80

     

    8529 10 95

     

    8529 90 65

     

    8529 90 97

     

    8531 90 85

     

    8539 31 90

     

    8543 70 90

     

    8544 20 00

     

    8544 42 90

     

    8544 49 93

     

    9005 90 00

     

    9011 90 90

     

    9014 90 00

     

    9015 90 00

     

    9024 90 00

     

    9029 20 31

     

    9209 91 00

     

    9209 92 00

     

    9209 94 00

     

    9506 70 90


    (1)  Codici NC applicabili al 1o gennaio 2009, adottati con il regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1).


    Top