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Document 32010R0973
Council Regulation (EU) No 973/2010 of 25 October 2010 temporarily suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on imports of certain industrial products into the autonomous regions of the Azores and Madeira
Regolamento (UE) n. 973/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010 , recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera
Regolamento (UE) n. 973/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010 , recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera
GU L 285 del 30.10.2010, p. 4–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 02/11/2020
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32012R0312 | modifica | allegato II | 01/01/2012 | |
Modified by | 32012R0312 | modifica | allegato I | 01/01/2012 |
30.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/4 |
REGOLAMENTO (UE) N. 973/2010 DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2010
recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’agosto e nel dicembre 2007 le autorità regionali delle Azzorre e di Madera hanno chiesto, con il sostegno del governo portoghese, una sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per numerosi prodotti, a norma dell’articolo 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea. Hanno giustificato la richiesta sostenendo che, a causa della lontananza delle loro isole, gli operatori economici delle Azzorre e di Madera si trovano in una situazione di grave svantaggio commerciale che ha un’incidenza negativa sulle tendenze demografiche, sull’occupazione e sullo sviluppo sociale ed economico. |
(2) |
Le economie locali delle Azzorre e di Madera dipendono in gran parte dal turismo nazionale ed internazionale, vale a dire da una risorsa economica piuttosto volatile, condizionata da fattori sui cui le autorità locali ed il governo portoghese esercitano un’influenza minima. Ne consegue che lo sviluppo economico delle Azzorre e di Madera è notevolmente limitato. In tali circostanze è necessario sostenere i settori economici che sono meno dipendenti dalle attività turistiche, al fine di compensare le fluttuazioni del settore turistico e, in tal modo, di rendere più stabile l’occupazione locale. |
(3) |
Il regolamento (CEE) n. 1657/93 del Consiglio, del 24 giugno 1993, relativo alla sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali destinati ad attrezzare le zone franche delle Azzorre e di Madera (3), non ha ottenuto gli effetti desiderati negli ultimi anni prima della scadenza il 31 dicembre 2008. Con ogni probabilità ciò è dovuto al fatto che le sospensioni previste in detto regolamento sono state limitate alle zone franche delle Azzorre e di Madera e, pertanto, non se ne è più usufruito negli ultimi anni prima della scadenza. È quindi opportuno prevedere nuove sospensioni che non siano limitate alle imprese situate nelle zone franche, ma possano andare a vantaggio di tutte le categorie di operatori economici stabiliti sul territorio delle regioni in questione. L’ambito di applicazione delle sospensioni dovrebbe pertanto estendersi ai seguenti settori commerciali: la pesca, l’agricoltura, l’industria ed i servizi. |
(4) |
Al fine di garantire che le sospensioni previste nel presente regolamento abbiano un impatto economico, è opportuno estendere la gamma dei prodotti considerati che godono delle sospensioni ai prodotti finiti per uso agricolo, commerciale o industriale, nonché alle materie prime, ai pezzi di ricambio e ad altri componenti destinati ad uso agricolo, di trasformazione industriale o di manutenzione. |
(5) |
Affinché gli investitori dispongano di prospettive a lungo termine e gli operatori economici possano raggiungere un livello d’attività industriale e commerciale tale da stabilizzare il contesto socioeconomico delle regioni interessate, è opportuno sospendere integralmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1o novembre 2010. |
(6) |
Al fine di garantire che soltanto gli operatori economici stabiliti sul territorio delle Azzorre e di Madera si avvalgano delle misure tariffarie previste, le sospensioni dovrebbero essere subordinate alla destinazione finale dei prodotti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4), e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (5). |
(7) |
Per consentire un’attuazione efficace delle sospensioni, le autorità delle Azzorre e di Madera dovrebbero adottare le necessarie disposizioni di applicazione e informarne la Commissione. |
(8) |
La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare, se del caso, misure temporanee intese ad impedire ogni movimento speculativo volto alla deviazione degli scambi fintantoché non sia stata adottata una soluzione definitiva in materia da parte del Consiglio. |
(9) |
Le modifiche della nomenclatura combinata non possono comportare modifiche sostanziali della natura della sospensione dei dazi. La Commissione dovrebbe pertanto avere la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea al fine di procedere alle modifiche ed agli adeguamenti tecnici necessari dell’elenco delle merci per le quali è prevista una sospensione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Dal 1o novembre 2010 al 2 novembre 2020 sono integralmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni, nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, di prodotti finiti per uso agricolo, commerciale o industriale, di cui all’allegato I.
Tali merci sono utilizzate a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93 per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dall’immissione in libera pratica da parte degli operatori economici stabiliti nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera.
Articolo 2
Dal 1o novembre 2010 al 2 novembre 2020 sono integralmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni, nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, delle materie prime, dei pezzi di ricambio e dei componenti, di cui all’allegato II, destinati a fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera.
Articolo 3
Le autorità competenti delle Azzorre e di Madera adottano le misure necessarie a garantire l’osservanza degli articoli 1 e 2.
Esse informano la Commissione in merito a tali misure anteriormente al 30 aprile 2011.
Articolo 4
La sospensione dei dazi, di cui agli articoli 1 e 2, è subordinata alla destinazione particolare a norma degli articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e ai controlli di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 5
1. Se ha motivo di credere che la sospensione introdotta dal presente regolamento abbia provocato una deviazione di traffico per un prodotto specifico, la Commissione può, secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2, revocare in via temporanea la sospensione per un periodo non superiore a 12 mesi. I dazi all’importazione relativi ai prodotti per i quali la sospensione è stata revocata in via temporanea sono coperti da una garanzia, a cui è subordinata l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera.
2. Se entro 12 mesi il Consiglio decide, su proposta della Commissione, di revocare definitivamente la sospensione, l’importo dei dazi assicurato tramite garanzia viene riscosso a titolo definitivo.
3. Se entro il periodo di 12 mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva a norma al paragrafo 2, le cauzioni sono svincolate.
Articolo 6
La Commissione, ove necessario, può adottare mediante atti delegati, a norma dell’articolo 6 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 8 e 9, le modifiche e gli adeguamenti tecnici degli allegati I e II che si rendono necessari in seguito a modifiche della nomenclatura combinata.
Articolo 7
1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
2. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 8 e 9.
Articolo 8
1. La delega di cui all’articolo 6 può essere revocata dal Consiglio.
2. Qualora il Consiglio abbia avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di poteri, informa la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 9
1. Il Consiglio può muovere obiezioni agli atti delegati entro tre mesi dalla data di notifica.
2. Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha mosso obiezioni all’atto delegato ovvero se, anteriormente a tale data, il Consiglio ha informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni, l’atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell’atto medesimo.
3. Se il Consiglio muove obiezioni all’atto delegato adottato, quest’ultimo non entra in vigore. Il Consiglio ne illustra le ragioni.
Articolo 10
Il Parlamento europeo è informato dell’adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.
Articolo 11
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Articolo 12
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2010, fatta eccezione per gli articoli da 6 a 10, i quali si applicano dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) Pareri del 1o gennaio 2010 e del 7 settembre 2010 (non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 17 dicembre 2009 (GU C 225 del 22.9.2010, pag. 59).
(3) GU L 158 del 30.6.1993, pag. 1.
(4) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(5) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
ALLEGATO I
Prodotti finiti per uso agricolo, commerciale o industriale
Codice NC (1)
|
4016 94 00 |
|
4415 10 10 |
|
5608 |
|
6203 31 00 |
|
6203 39 19 |
|
6204 11 00 |
|
6205 90 80 |
|
6506 99 |
|
7309 00 59 |
|
7310 10 00 |
|
7310 29 10 |
|
7311 00 |
|
7321 81 90 |
|
7323 93 90 |
|
7326 20 80 |
|
7612 90 98 |
|
8405 10 00 |
|
8412 29 89 |
|
8412 80 80 |
|
8413 81 00 |
|
8413 82 00 |
|
8414 40 90 |
|
8414 60 00 |
|
8414 80 80 |
|
8415 10 90 |
|
8415 82 00 |
|
8418 30 20 |
|
8418 50 |
|
8422 30 00 |
|
8423 89 00 |
|
8424 30 90 |
|
8427 20 11 |
|
8440 10 90 |
|
8442 50 23 |
|
8442 50 29 |
|
8450 11 90 |
|
8450 12 00 |
|
8450 20 00 |
|
8451 21 90 |
|
8451 29 00 |
|
8451 80 80 |
|
8452 10 19 |
|
8452 29 00 |
|
8458 11 80 |
|
8464 90 |
|
8465 10 90 |
|
8465 92 00 |
|
8465 93 00 |
|
8465 99 90 |
|
8467 11 10 |
|
8467 19 00 |
|
8467 22 30 |
|
8467 22 90 |
|
8479 89 97 |
|
8501 10 91 |
|
8501 20 00 |
|
8501 61 20 |
|
8501 64 00 |
|
8502 39 |
|
8504 32 80 |
|
8504 33 00 |
|
8504 40 90 |
|
8510 30 00 |
|
8515 19 00 |
|
8515 39 13 |
|
8515 80 91 |
|
8516 29 99 |
|
8516 80 80 |
|
8518 30 95 |
|
8523 21 00 |
|
8526 91 80 |
|
8531 10 95 |
|
8543 20 00 |
|
8543 70 30 |
|
8543 70 90 |
|
8546 90 90 |
|
9008 10 00 |
|
9011 80 00 |
|
9014 80 00 |
|
9015 80 11 |
|
9015 80 19 |
|
9015 80 91 |
|
9015 80 93 |
|
9015 80 99 |
|
9016 00 10 |
|
9017 30 10 |
|
9020 00 00 |
|
9023 00 10 |
|
9023 00 80 |
|
9024 10 |
|
9024 80 |
|
9025 19 20 |
|
9025 80 40 |
|
9025 80 80 |
|
9027 10 10 |
|
9030 31 00 |
|
9032 10 20 |
|
9032 10 81 |
|
9032 89 00 |
|
9107 00 00 |
|
9201 90 00 |
|
9202 90 30 |
|
9506 91 90 |
|
9506 99 90 |
|
9507 10 00 |
|
9507 20 90 |
|
9507 30 00 |
|
9507 90 00 |
(1) Codici NC applicabili al 1o gennaio 2009, adottati con il regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1).
ALLEGATO II
Materie prime, pezzi di ricambio e componenti utilizzati per fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione
Codice NC (1)
|
3102 40 10 |
|
3105 20 10 |
|
4008 29 00 |
|
4009 42 00 |
|
4010 12 00 |
|
4015 90 00 |
|
4016 93 00 |
|
4016 99 97 |
|
5401 10 90 |
|
5407 42 00 |
|
5407 72 00 |
|
5601 21 90 |
|
5608 |
|
5806 32 90 |
|
5901 90 00 |
|
5905 00 90 |
|
6217 90 00 |
|
6406 20 90 |
|
7303 00 90 |
|
7315 12 00 |
|
7315 89 00 |
|
7318 14 91 |
|
7318 15 69 |
|
7318 15 90 |
|
7318 16 91 |
|
7318 19 00 |
|
7318 22 00 |
|
7320 20 89 |
|
7323 99 99 |
|
7324 90 00 |
|
7326 90 98 |
|
7412 20 00 |
|
7415 21 00 |
|
7415 29 00 |
|
7415 33 00 |
|
7419 91 00 |
|
7606 11 91 |
|
7606 11 93 |
|
7606 11 99 |
|
7616 10 00 |
|
7907 00 |
|
8207 90 99 |
|
8302 42 00 |
|
8302 49 00 |
|
8308 90 00 |
|
8406 90 90 |
|
8409 91 00 |
|
8409 99 00 |
|
8411 99 00 |
|
8412 90 40 |
|
8413 30 80 |
|
8413 70 89 |
|
8414 90 00 |
|
8415 90 00 |
|
8421 23 00 |
|
8421 29 00 |
|
8421 31 00 |
|
8421 99 00 |
|
8440 90 00 |
|
8442 40 00 |
|
8450 90 00 |
|
8451 90 00 |
|
8452 90 00 |
|
8478 90 00 |
|
8481 20 10 |
|
8481 30 99 |
|
8481 40 |
|
8481 80 99 |
|
8482 10 90 |
|
8482 80 00 |
|
8483 40 90 |
|
8483 60 80 |
|
8484 10 00 |
|
8503 00 99 |
|
8509 90 00 |
|
8511 80 00 |
|
8511 90 00 |
|
8513 90 00 |
|
8514 90 00 |
|
8529 10 31 |
|
8529 10 39 |
|
8529 10 80 |
|
8529 10 95 |
|
8529 90 65 |
|
8529 90 97 |
|
8531 90 85 |
|
8539 31 90 |
|
8543 70 90 |
|
8544 20 00 |
|
8544 42 90 |
|
8544 49 93 |
|
9005 90 00 |
|
9011 90 90 |
|
9014 90 00 |
|
9015 90 00 |
|
9024 90 00 |
|
9029 20 31 |
|
9209 91 00 |
|
9209 92 00 |
|
9209 94 00 |
|
9506 70 90 |
(1) Codici NC applicabili al 1o gennaio 2009, adottati con il regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1).