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Document 32010R0894
Commission Regulation (EU) No 894/2010 of 8 October 2010 amending Regulation (EC) No 815/2008 on a derogation from Regulation (EEC) No 2454/93 in respect of the definition of the concept of originating products used for the purposes of the scheme of generalised preferences to take account of the special situation of Cape Verde regarding exports of certain fisheries products to the Community
Regolamento (UE) n. 894/2010 della Commissione, dell’ 8 ottobre 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 815/2008 in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell’ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di Capo Verde relativamente all’esportazione di taluni prodotti della pesca nella Comunità
Regolamento (UE) n. 894/2010 della Commissione, dell’ 8 ottobre 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 815/2008 in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell’ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di Capo Verde relativamente all’esportazione di taluni prodotti della pesca nella Comunità
GU L 266 del 9.10.2010, p. 39–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32008R0815 | sostituzione | allegato | 12/10/2010 |
9.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/39 |
REGOLAMENTO (UE) N. 894/2010 DELLA COMMISSIONE
dell’8 ottobre 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 815/2008 in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell’ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di Capo Verde relativamente all’esportazione di taluni prodotti della pesca nella Comunità
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,
visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), in particolare l’articolo 76,
considerando quanto segue:
(1) |
Con regolamento (CE) n. 815/2008 della Commissione (3) è stata concessa a Capo Verde una deroga alle regole d’origine di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 grazie alla quale alcune preparazioni ittiche prodotte a Capo Verde da pesce non originario sono considerate originarie di questo paese. Tale deroga scade il 31 dicembre 2010. |
(2) |
Con lettera del 21 dicembre 2009 Capo Verde ha chiesto che le quantità concesse per il 2010 per due delle tre categorie di preparazioni ittiche previste dal regolamento (CE) n. 815/2008 vengano aumentate. Con lettera dell’8 giugno 2010 ha poi trasmesso informazioni complementari a sostegno della sua richiesta. |
(3) |
Capo Verde chiedeva che gli interi quantitativi originariamente concessi per il 2010 fossero portati rispettivamente a 3 600 tonnellate per le preparazioni e conserve di filetti di sgombro e a 1 500 tonnellate per quelle di tombarello e di sgombro. |
(4) |
Sia nel 2008 che nel 2009 la totalità dei quantitativi originariamente concessi ogni anno ha significativamente contribuito a migliorare la situazione nel settore della trasformazione ittica e, in certa misura, a rivitalizzare la flotta artigianale di Capo Verde, di vitale importanza per il paese. Sembra tuttavia che l’atteso rilancio della flotta capoverdiana ai livelli previsti non sia pienamente avvenuto perché minato da una serie di fattori economici e geografici che rendono necessari nuovi investimenti. |
(5) |
La richiesta mette in luce come il mancato innalzamento dei quantitativi che possono essere commercializzati in virtù della deroga intaccherebbe significativamente la capacità dell’industria di trasformazione ittica capoverdiana di continuare ad esportare verso l’Unione europea, con possibili effetti dissuasivi sugli investimenti ulteriormente necessari. |
(6) |
È pertanto opportuno accrescere i quantitativi di prodotti che possono essere commercializzati in virtù della deroga per far sì che proseguano gli sforzi di rilancio della flotta peschereccia capoverdiana, in modo da aumentarne la capacità di approvvigionamento del settore della trasformazione ittica locale di pesce originario. |
(7) |
Si prevede che gli attuali contingenti per le due categorie di prodotti interessati saranno esauriti molto prima della fine del 2010, ulteriore motivo per cui si rende necessario aumentare i quantitativi concessi per il 2010. Non sembra tuttavia opportuno accordare le intere quantità richieste. Va in particolare tenuto conto del fatto che esistono già possibilità significative di approvvigionamento di pesce originario, dal momento che è possibile far ricorso alle forniture provenienti dai pescherecci locali e al cumulo bilaterale. |
(8) |
I quantitativi autorizzati in deroga per il 2010 vanno pertanto innalzati a 2 500 tonnellate per le preparazioni e conserve di filetti di sgombro e a 875 tonnellate per quelle di filetti di tombarello e di sgombro. Si ritiene che tali volumi siano sufficienti per consentire all’industria di trasformazione ittica capoverdiana di continuare ad esportare verso l’Unione europea e sostenere gli sforzi delle autorità locali volti a garantire che l’impegno di rilancio della flotta peschereccia di Capo Verde continui con successo. |
(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 815/2008. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 815/2008 è sostituito dal testo riportato in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(3) GU L 220 del 15.8.2008, pag. 11.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo |
Quantitativo (in tonnellate) |
09.1647 |
ex 1604 15 11 ex 1604 19 98 |
Sgombro (Scomber Colias, Scomber Japonicus, Scomber Scombrus), filetti, preparazioni o conserve |
Dall’1.9.2008 al 31.12.2008 |
333 |
Dall’1.1.2009 al 31.12.2009 |
1 000 |
|||
Dall’1.1.2010 al 31.12.2010 |
2 500 |
|||
09.1648 |
ex 1604 19 98 |
Tombarello (Auxis thazard, Auxis Rochei), filetti, preparazioni o conserve |
Dall’1.9.2008 al 31.12.2008 |
116 |
Dall’1.1.2009 al 31.12.2009 |
350 |
|||
Dall’1.1.2010 al 31.12.2010 |
875 |
|||
09.1649 |
ex 1604 14 16 ex 1604 14 18 |
Tonno albacora, tonnetto striato (Tunnus Albacares, Katsuwonus Pelamis) filetti, preparazioni o conserve |
Dall’1.9.2008 al 31.12.2008 |
70 |
Dall’1.1.2009 al 31.12.2009 |
211 |
|||
Dall’1.1.2010 al 31.12.2010 |
211» |