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Document 32010R0875

Regolamento (UE) n. 875/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010 , relativo all'autorizzazione decennale di un additivo nell'alimentazione animale Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 263 del 6.10.2010, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/875/oj

6.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/4


REGOLAMENTO (UE) N. 875/2010 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2010

relativo all'autorizzazione decennale di un additivo nell'alimentazione animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare gli articoli 3 e 9,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.

(2)

L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate, in conformità alla direttiva 70/524/CEE, prima della data di applicazione di detto regolamento.

(3)

La domanda di autorizzazione del nicarbazin come additivo dei mangimi per polli da ingrasso è stata presentata prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Come stabilito nell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, le osservazioni iniziali su tale domanda sono state trasmesse alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda in questione deve quindi continuare ad essere trattata conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5)

Il responsabile dell'immissione in circolazione del nicarbazin, numero CAS 330-95-0, ha presentato una domanda di autorizzazione decennale, come coccidiostatico per polli da ingrasso, in conformità all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(6)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «Autorità») ha concluso, nel parere del 10 marzo 2010 (3), che il nicarbazin non ha effetti dannosi sulla salute degli animali e dei consumatori o sull'ambiente, e che tale additivo è efficace per controllare la coccidiosi nei polli da ingrasso. Dato che la p-nitroanilina, impurità associata al nicarbazin, può dar luogo a residui di questa sostanza, l'Autorità raccomanda che il contenuto di questa impurità sia limitato al livello più basso ottenibile.

(7)

La valutazione dimostra che sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione richiesta. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento. In considerazione del parere dell'Autorità, è necessario tuttavia limitare il contenuto dell'impurità p-nitroanilina. Per concedere ai produttori e agli utilizzatori il tempo di adeguarsi, è opportuno applicare questa limitazione dopo un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria di additivi «coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(3):1551.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

Limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale interessati

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %

Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose

5 1 774

Phibro Animal Health SA BELGIO

Nicarbazin 250 g/kg

 

Composizione dell'additivo

Nicarbazin: 250 g/kg

Acido stearico: 126 ± 5 % g/kg

Polisorbato 20: 13,90 ± 10 % g/kg

Farinette di grano al 100 %

 

Sostanza attiva

Nicarbazin, C19H18N6O6

Numero CAS: 330-95-0

Complesso equimolecolare di 1,3-bis(4-nitrofenil) urea e 4,6-dimetilpirimidina-2-ol, in forma granulare

Impurità associate: p-nitroanilina: ≤ 0,3 %

Polli da ingrasso

125

125

1.

Somministrazione vietata almeno un giorno prima della macellazione.

2.

Il nicarbazin non va mescolato con altri coccidiostati, eccetto il narasin.

3.

L'additivo va incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela.

4.

A partire dal 26 ottobre 2013 il contenuto di p-nitroanilina deve essere ≤ 0,1 %.

5.

Il titolare dell'autorizzazione organizza ed attua un programma di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato relativo alla resistenza ai batteri e all'Eimeria spp.

26 ottobre 2020

 

15 000 μg di dinitrocarbanilide (DNC)/kg di fegato fresco;

 

6 000 μg di DNC/kg di reni freschi;

 

4 000 μg di DNC/kg di tessuto muscolare fresco e cute/grasso freschi.


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