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Document 32010R0772

Regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione, del 1 °settembre 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo

GU L 232 del 2.9.2010, pp. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/772/oj

2.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/1


REGOLAMENTO (UE) N. 772/2010 DELLA COMMISSIONE

del 1o settembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 103 octovicies in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (2), stabilisce che il sostegno a favore delle azioni di promozione e di informazione sui mercati dei paesi terzi non duri più di tre anni per un dato beneficiario in un dato paese terzo.

(2)

Alla luce dell’esperienza maturata durante l’attuazione degli interventi di sostegno, occorre prevedere il rinnovo delle attività per altri due anni al massimo, posto che la specificità delle azioni di promozione e di informazione nei paesi terzi, ad esempio, richiede formalità amministrative più lunghe a livello di Stato membro e di paesi terzi.

(3)

L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 555/2008 prevede che siano gli Stati membri a stabilire la procedura di applicazione e, in particolare, a istituire precise norme in ordine alla valutazione delle azioni che beneficiano del sostegno. È necessario prevedere, inoltre, l’obbligo degli Stati membri di fissare la procedura per l’eventuale rinnovo del sostegno e per una valutazione preliminare delle azioni sovvenzionate.

(4)

L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 555/2008 contiene la descrizione della gestione finanziaria riguardante la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, senza tuttavia fissare specifiche disposizioni in merito al controllo di tali operazioni. In taluni casi, le operazioni di ristrutturazione e di riconversione di vigneti sono sottoposte a numerosi controlli in loco senza che ciò comporti un miglioramento in merito ai costi amministrativi e finanziari che tali operazioni comportano.

(5)

L’articolo 81 del regolamento (CE) n. 555/2008 stabilisce le disposizioni relative al monitoraggio del solo potenziale produttivo. Nonostante la stretta connessione esistente tra le operazioni riguardanti il potenziale produttivo e le operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, queste ultime non rientrano attualmente nell’applicazione di detto articolo. Al fine di semplificare il sistema di controllo, occorre fissare norme riguardanti la verifica delle operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti simili alle norme attualmente in vigore in materia di verifica delle operazioni relative al potenziale produttivo.

(6)

Per semplificare la verifica delle operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, è necessario fissare disposizioni volte a consentire l’utilizzo, in aggiunta agli strumenti grafici, di strumenti equivalenti che permettono anche l’identificazione, la misurazione e la localizzazione della particella.

(7)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 555/2008.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato:

1)

l’articolo 4, primo comma, lettera d), è sostituito dal testo seguente:

«d)

Il sostegno a favore delle azioni di promozione e di informazione non duri più di tre anni per un dato beneficiario in un dato paese terzo; tuttavia, se necessario, esso può essere oggetto di un unico rinnovo, per un periodo non superiore a due anni;»

2)

l’articolo 5, paragrafo 1, è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«Gli Stati membri stabiliscono la procedura di presentazione delle domande e la procedura di eventuale rinnovo, come indicato all’articolo 4, primo comma, lettera d), contenente in particolare le modalità relative:»;

b)

la lettera e) è sostituita dal testo seguente:

«e)

alla valutazione delle azioni che beneficiano del sostegno. In caso di rinnovo a norma dell’articolo 4, primo comma, lettera d), i risultati delle azioni che beneficiano del sostegno saranno sottoposti a valutazione prima del rinnovo.»;

3)

l’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«L’aiuto è versato previa verifica dell’esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate dalla domanda di aiuto, a seconda della modalità di gestione della misura scelta dallo Stato membro, ai sensi dell’articolo 81 del presente regolamento.»;

4)

l’articolo 81 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 81

Controlli relativi al potenziale produttivo e alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti

1.   Per verificare il rispetto delle disposizioni relative al potenziale produttivo stabilite alla parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, compresi il divieto transitorio di nuovo impianto di cui all’articolo 85 octies, paragrafo 1, di detto regolamento e le disposizioni previste all’articolo 103 octodecies del medesimo regolamento in merito alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, gli Stati membri si avvalgono dello schedario viticolo.

2.   In caso di concessione di diritti di reimpianto in applicazione dell’articolo 85 decies del regolamento (CE) n. 1234/2007, è necessario che le superfici siano sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l’esecuzione dell’estirpazione. Il controllo riguarda le particelle per le quali è stata chiesta la concessione di diritti di reimpianto.

Il controllo prima dell’estirpazione comporta la verifica dell’esistenza del vigneto.

Tale controllo è effettuato con un controllo in loco. Tuttavia, se lo Stato membro dispone di uno schedario viticolo computerizzato aggiornato e attendibile, il controllo può essere amministrativo e l’obbligo del controllo in loco prima dell’estirpazione può limitarsi, annualmente, al 5 % delle domande per confermare l’attendibilità del sistema di controllo amministrativo. Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in una regione o parte di essa, le autorità competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l’anno in corso e l’anno successivo.

3.   Le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione sono sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l’estirpazione. Sono sottoposte a verifica le particelle oggetto di domande di aiuto.

Il controllo prima dell’estirpazione include, inoltre, la verifica dell’esistenza del vigneto, della superficie vitata determinata in applicazione dell’articolo 75 e dell’effettiva coltivazione della superficie considerata.

Tale controllo è effettuato con un controllo in loco. Tuttavia, se lo Stato membro dispone di uno strumento grafico o di uno strumento equivalente che permette di misurare le particelle ai sensi dell’articolo 75 all’interno dello schedario viticolo computerizzato, nonché di informazioni attendibili e aggiornate sull’effettiva coltivazione della particella, il controllo può essere amministrativo e l’obbligo del controllo in loco prima dell’estirpazione può limitarsi al 5 % delle domande per confermare l’attendibilità del sistema di controllo amministrativo. Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in una regione o parte di essa, le autorità competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l’anno in corso.

4.   La verifica dell’avvenuta estirpazione è effettuata con un controllo in loco. Se è estirpato l’intero vigneto o se la risoluzione del telerilevamento è pari o superiore a 1 m2, la verifica può essere eseguita mediante telerilevamento.

5.   Per le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione, fermo restando il disposto del paragrafo 3, terzo comma, e del paragrafo 4, almeno una delle due verifiche indicate al paragrafo 3, primo comma, è effettuata con un controllo in loco.

6.   Le superfici che beneficiano di aiuto per operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti sono sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l’esecuzione delle operazioni. Sono sottoposte a verifica le particelle oggetto di domande di aiuto.

Il controllo prima delle operazioni include, inoltre, la verifica dell’esistenza del vigneto, della superficie vitata determinata in applicazione dell’articolo 75 e dell’esclusione del caso di rinnovo normale dei vigneti a norma dell’articolo 6.

Il controllo di cui al secondo comma è effettuato con un controllo in loco. Tuttavia, se lo Stato membro dispone di uno strumento grafico o di uno strumento equivalente che permette la misurazione della superficie vitata in applicazione dell’articolo 75 all’interno dello schedario viticolo computerizzato, nonché di informazioni attendibili e aggiornate sulle varietà di uve da vino piantate, il controllo può essere amministrativo e l’obbligo del controllo in loco prima dell’esecuzione delle operazioni può limitarsi al 5 % delle domande per confermare l’attendibilità del sistema di controllo amministrativo. Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in una regione o parte di essa, le autorità competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l’anno in corso.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.


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