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Document 32010R0727

Regolamento (UE) n. 727/2010 della Commissione, del 6 agosto 2010 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 213 del 13.8.2010, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/727/oj

13.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/31


REGOLAMENTO (UE) N. 727/2010 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2010

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni specifiche dell’Unione europea per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni del l’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Janusz LEWANDOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Una prolunga elettrica comprendente:

un cavo elettrico di circa 2 m di lunghezza,

una spina per il collegamento a una presa di alimentazione di rete, e

una multipresa in plastica a 5 posti, un interruttore e un fusibile.

Il prodotto è concepito per il trasporto di corrente elettrica 220 V all’interno di un’area delimitata (per esempio una stanza) a vari apparecchi.

L’interruttore interrompe il flusso di corrente elettrica e il fusibile protegge da eventuali sovraccarichi.

 (1) Cfr. immagine.

8544 42 90

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8544, 8544 42 e 8544 42 90.

Le funzioni dell’interruttore e del fusibile sono considerate secondarie in quanto la funzione principale del prodotto consiste nel trasporto di corrente elettrica mediante un cavo munito di connettori.

La classificazione alla voce 8536 come connettore è esclusa in quanto la voce 8544 comprende cavi, muniti o meno di pezzi di congiunzione (si vedano anche le note esplicative del Sistema armonizzato relative alla voce 8536 (III)(A), ultimo paragrafo, e alla voce 8544).

Il prodotto deve pertanto essere classificato con il codice NC 8544 42 90 quale altro conduttore elettrico munito di pezzi di congiunzione.

Image


(1)  L’immagine è fornita a solo scopo informativo.


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