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Document 32010R0413

Regolamento (UE) n. 413/2010 della Commissione, del 12 maggio 2010, recante modifica degli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti, per tenere conto delle modifiche adottate con decisione C(2008) 156 del Consiglio dell’OCSE (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 119 del 13.5.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2024; abrog. impl. da 32024R1157

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/413/oj

13.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/1


REGOLAMENTO (UE) N. 413/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2010

recante modifica degli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti, per tenere conto delle modifiche adottate con decisione C(2008) 156 del Consiglio dell’OCSE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Nella sua ottava riunione del dicembre 2005 il gruppo di lavoro per la prevenzione e il riciclo dei rifiuti (Working Group on Waste Prevention and Recycling — WGWPR) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha deciso di chiarire la formulazione della voce B1030 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea. La modifica di tale voce è stata adottata con decisione C(2008) 156 del Consiglio dell’OCSE e deve essere ancora concordata nel quadro della Convenzione di Basilea. In attesa dell’approvazione da parte della Conferenza delle parti della Convenzione di Basilea e della modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006, è opportuno incorporare tale chiarimento nella legislazione dell’Unione europea.

(2)

Nella sua undicesima riunione dell’aprile 2008 il WGWPR dell’OCSE ha convenuto di modificare la formulazione della voce AA010 della lista ambra di rifiuti dell’OCSE. La modifica di tale voce è stata adottata con decisione C(2008) 156 del Consiglio dell’OCSE. È pertanto opportuno includere tale modifica nella legislazione dell’Unione europea.

(3)

Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1013/2006.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(2)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


ALLEGATO

Gli allegati III, IV e V sono così modificati:

1.

nell’allegato III, parte I, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini del presente regolamento:

a)

tutti i riferimenti all’elenco A dell’allegato IX della convenzione di Basilea si intendono fatti all’allegato IV del presente regolamento;

b)

alla voce B1020 della convenzione di Basilea i termini “alla rinfusa e in forma finita” comprendono tutte le forme di rifiuti metallici non disperdibili (3) ivi elencate;

c)

la voce B1030 della convenzione di Basilea va letta come “Residui contenenti metalli refrattari”;

d)

la parte della voce B1100 della convenzione di Basilea che fa riferimento a “scorie derivanti dalla lavorazione del rame”, ecc., non si applica e si applica invece la voce OCSE GB040 della parte II;

e)

la voce B1110 della convenzione di Basilea non si applica e si applicano invece le voci OCSE GC010 e GC020 della parte II;

f)

la voce B2050 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce OCSE GG040 della parte II;

g)

il riferimento, nella voce B3010 della convenzione di Basilea, ai rifiuti di polimeri fluorurati si intende comprensivo dei polimeri e dei copolimeri di tetrafluoroetilene (PTFE).»;

2.

all’allegato IV, parte II, la voce AA010 è sostituita dalla seguente:

«AA010

261900

Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dall’industria del ferro e dell’acciaio (3)»;

3.

all’allegato V, parte 3, elenco B, la voce AA010 è sostituita dalla seguente:

«AA010

261900

Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dall’industria del ferro e dell’acciaio (5)».


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