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Document 32010D0783

    Decisione del Consiglio, del 29 novembre 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore

    GU L 335 del 18.12.2010, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/783/oj

    Related international agreement

    18.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 335/1


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 29 novembre 2010

    relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore

    (2010/783/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1563/2006, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore (1).

    (2)

    Il protocollo allegato a tale accordo giunge a scadenza il 31 dicembre 2010.

    (3)

    L’Unione europea ha negoziato con l’Unione delle Comore (in prosieguo: le «Comore») un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell’UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione delle Comore in materia di pesca. Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi dell’UE, l’articolo 13 del nuovo protocollo prevede che questo si applichi in via provvisoria.

    (4)

    In esito a tali negoziati, il nuovo protocollo è stato siglato il 21 maggio 2010 e il 16 settembre 2010 è stato modificato mediante scambio di lettere.

    (5)

    È opportuno firmare il nuovo protocollo e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore è approvata a nome dell’Unione europea, con riserva della conclusione di tale protocollo.

    Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione europea, con riserva della sua conclusione.

    Articolo 3

    Il protocollo è applicato su base provvisoria conformemente al suo articolo 13, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2010.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    K. PEETERS


    (1)  GU L 290 del 20.10.2006, pag. 6.


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    18.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 335/3


    PROTOCOLLO

    che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore

    Articolo 1

    Periodo di applicazione e possibilità di pesca

    1.   Le possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione europea, per un periodo di tre anni, a titolo dell’articolo 5 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, sono stabilite come segue:

    tonniere con reti a circuizione: 45 unità,

    pescherecci con palangari di superficie: 25 unità.

    2.   Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il disposto degli articoli 5, 6, 8 e 9 del presente protocollo.

    Articolo 2

    Contributo finanziario — Modalità di pagamento

    1.   Per il periodo di cui all’articolo 1 il contributo finanziario previsto all’articolo 7 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca è fissato a 1 845 750 EUR.

    2.   Il contributo finanziario comprende:

    a)

    un importo annuale per l’accesso alla ZEE delle Comore di 315 250 EUR equivalente ad un quantitativo di riferimento di 4 850 tonnellate all’anno; e

    b)

    un importo specifico annuo di 300 000 EUR destinato a sostenere l’attuazione della politica settoriale della pesca delle Comore.

    3.   Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il disposto degli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell’accordo.

    4.   Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è versato dall’Unione europea in ragione di 615 250 EUR all’anno, durante il periodo d’applicazione del presente protocollo, corrispondenti al totale degli importi annuali di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

    5.   Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi dell’Unione europea nelle acque comoriane supera le 4 850 tonnellate annue, l’importo totale del contributo finanziario annuo sarà aumentato di 65 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 2, lettera a) (630 500 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell’Unione europea superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

    6.   Il pagamento avviene entro trenta giorni dall’entrata in vigore del protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

    7.   La destinazione del contributo finanziario di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità comoriane.

    8.   La totalità del contributo finanziario indicato all’articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo è versata su un conto unico del Tesoro pubblico aperto presso la Banca centrale delle Comore.

    9.   A partire da tale conto unico, l’importo corrispondente al contributo finanziario di cui all’articolo 2, lettera b), verrà trasferito sul conto TR 5006 aperto presso la Banca centrale dal ministero competente per la pesca.

    Articolo 3

    Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque comoriane

    1.   Le parti concordano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato di pesca, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, un programma settoriale pluriennale e le sue modalità di applicazione, in particolare:

    gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzato il contributo finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b),

    gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalle Comore nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate,

    i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

    2.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalle parti nell’ambito della commissione mista.

    3.   Le Comore decidono ogni anno in merito all’assegnazione, se del caso, di un importo supplementare alla quota del contributo finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Tale assegnazione deve essere comunicata all’Unione europea.

    4.   Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Commissione europea si riserva il diritto, previa consultazione delle parti all’interno della commissione mista, di ridurre la quota del contributo finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del protocollo, al fine di adeguare a tali risultati l’ammontare destinato all’attuazione del programma.

    Articolo 4

    Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

    1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque comoriane basata sul principio di non discriminazione tra le diverse flotte che operano in tali acque.

    2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l’Unione europea e l’Unione delle Comore si adoperano per vigilare sullo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca comoriana.

    3.   Entrambe le parti rispettano le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (CTOI) e si impegnano a promuovere a livello della sottoregione la cooperazione relativa alla pesca responsabile.

    4.   In conformità all’articolo 4 dell’accordo, le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della CTOI e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo per adottare, se del caso a seguito di una riunione scientifica e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi dell’Unione europea.

    Articolo 5

    Adeguamento di comune accordo delle possibilità di pesca

    Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere modificate di comune accordo a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dalla CTOI confermino che tale modifica garantisce la gestione sostenibile delle risorse alieutiche delle Comore. In tal caso il contributo finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguato proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo annuo complessivo del contributo finanziario versato dall’Unione europea non può tuttavia superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

    Articolo 6

    Nuove possibilità di pesca

    1.   Nel caso in cui le navi dell’Unione europea siano interessate ad attività di pesca non contemplate all’articolo 1, le parti si consultano prima dell’eventuale concessione dell’autorizzazione da parte delle autorità delle Comore. Se del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

    2.   Le parti promuovono la pesca sperimentale. A questo fine e su richiesta di una di esse, le parti si consultano e stabiliscono caso per caso le specie, le condizioni e qualsiasi altro parametro pertinente.

    3.   Le parti effettuano la pesca sperimentale in conformità alla vigente normativa comoriana ed eventualmente secondo le disposizioni amministrative e scientifiche convenute. Le autorizzazioni per l’esercizio della pesca sperimentale sono concesse per periodi massimi di sei mesi.

    4.   Qualora le parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, le autorità comoriane, nel quadro di una riunione della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo, possono assegnare possibilità di pesca di nuove specie alla flotta dell’Unione europea fino alla scadenza del presente protocollo. Il contributo finanziario previsto all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo viene aumentato di conseguenza.

    Articolo 7

    Condizioni per l’esercizio delle attività di pesca — clausola di esclusiva

    1.   Fatto salvo l’articolo 6 dell’accordo, le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea possono svolgere attività di pesca nelle acque comoriane soltanto se sono in possesso di una autorizzazione di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo e secondo le modalità descritte nell’allegato al presente protocollo.

    2.   Per le categorie di pesca non contemplate dal presente protocollo e per la pesca sperimentale, le autorità comoriane possono rilasciare autorizzazioni di pesca alle navi dell’Unione europea. La concessione di tali autorizzazioni è tuttavia disciplinata dalla normativa e dai regolamenti dell’Unione delle Comore con l’accordo delle parti.

    Articolo 8

    Sospensione e revisione del pagamento del contributo finanziario

    1.   Il contributo finanziario previsto all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere riveduto o sospeso previa consultazione condotta all’interno della commissione mista se:

    a)

    circostanze anomale, diverse da fenomeni naturali, impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE comoriana;

    b)

    a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti chiede che le disposizioni del protocollo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica;

    c)

    l’Unione europea constata nelle Comore una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou.

    2.   L’Unione europea si riserva il diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento del contributo finanziario specifico previsto all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo:

    a)

    quando i risultati ottenuti non siano conformi alla programmazione in seguito ad una valutazione condotta dalla commissione mista;

    b)

    in caso di non esecuzione di tale contributo finanziario.

    3.   Il pagamento del contributo finanziario riprende, previ consultazione e accordo delle parti, dal ripristino della situazione precedente gli avvenimenti menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati di attuazione finanziaria di cui al paragrafo 2 lo giustifichino.

    Articolo 9

    Sospensione dell’applicazione del protocollo

    1.   L’applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti previa consultazione effettuata in sede di commissione mista se:

    a)

    circostanze anomale, diverse da fenomeni naturali, impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE comoriana;

    b)

    a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti chiede che le disposizioni del protocollo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica;

    c)

    l’Unione europea constata nelle Comore una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou;

    d)

    si verifica un mancato pagamento del contributo finanziario previsto all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), da parte dell’Unione europea, per ragioni diverse da quelle previste all’articolo 8 del presente protocollo;

    e)

    tra le parti sorge una controversia in merito all’interpretazione del presente protocollo;

    f)

    una delle parti non rispetta le disposizioni del presente protocollo.

    2.   L’attuazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia che oppone le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista non hanno permesso di raggiungere una composizione amichevole.

    3.   La sospensione dell’applicazione del protocollo è subordinata alla notifica della propria intenzione effettuata per iscritto dalla parte interessata almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

    4.   In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo del contributo finanziario è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

    Articolo 10

    Disposizioni applicabili del diritto nazionale

    1.   Le attività delle navi da pesca dell’Unione europea operanti nelle acque comoriane sono disciplinate dalla normativa applicabile nelle Comore, salvo diversa disposizione dell’accordo di partenariato di pesca e del presente protocollo, con il suo allegato e le relative appendici.

    2.   Le autorità comoriane informano la Commissione europea in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative concernenti il settore della pesca.

    Articolo 11

    Durata

    Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di tre anni a decorrere dall’applicazione provvisoria, conformemente all’articolo 13, salvo denuncia a norma dell’articolo 12.

    Articolo 12

    Denuncia

    1.   In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei mesi prima della data alla quale la denuncia prende effetto.

    2.   L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

    Articolo 13

    Applicazione provvisoria

    Il presente protocollo e il suo allegato si applicano in via provvisoria a decorrere dalla data della loro firma.

    Articolo 14

    Entrata in vigore

    Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data alla quale le parti si notificano reciprocamente l’espletamento delle procedure necessarie a questo fine.


    ALLEGATO

    Condizioni per l’esercizio della pesca nelle acque delle Comore da parte delle navi dell’Unione europea

    CAPO I

    FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA

    SEZIONE 1

    Rilascio delle autorizzazioni di pesca

    1.

    Possono ottenere una licenza di pesca nelle acque delle Comore soltanto le navi dell’Unione europea che ne hanno diritto.

    2.

    L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca nelle Comore. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione comoriana, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca nelle Comore nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con l’Unione europea. Essi devono d’altronde conformarsi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio sulle autorizzazioni di pesca.

    3.

    Le navi dell’Unione europea che chiedono un’autorizzazione di pesca devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente nelle Comore. La domanda di autorizzazione di pesca reca il nome e l’indirizzo di tale raccomandatario.

    4.

    Le autorità competenti dell’Unione europea presentano alle autorità competenti comoriane una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo almeno venti giorni prima della data di validità richiesta.

    5.

    Le domande sono presentate alle autorità competenti comoriane su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice 1.

    6.

    Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dai seguenti documenti:

    la prova del pagamento del canone per il periodo di validità della domanda,

    qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.

    7.

    Il pagamento del canone è effettuato sul conto specificato dalle autorità comoriane.

    8.

    I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

    9.

    Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono rilasciate dalle competenti autorità comoriane agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione dell’Unione europea a Maurizio entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 6.

    10.

    Se, al momento della firma dell’autorizzazione di pesca, gli uffici della delegazione dell’Unione europea sono chiusi, l’autorizzazione è trasmessa direttamente al raccomandatario della nave, con copia alla delegazione.

    11.

    L’autorizzazione è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

    12.

    Tuttavia, su richiesta dell’Unione europea e in caso di provata forza maggiore, l’autorizzazione di pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione di pesca rilasciata a nome di un’altra nave avente caratteristiche simili, senza che debba essere versato un nuovo canone.

    13.

    L’armatore della nave da sostituire, o il suo rappresentante, consegna l’autorizzazione di pesca annullata alle competenti autorità comoriane tramite la delegazione dell’Unione europea.

    14.

    La data di inizio di validità della nuova autorizzazione è quella alla quale l’armatore consegna l’autorizzazione di pesca annullata alle competenti autorità comoriane. Il trasferimento dell’autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione dell’Unione europea a Maurizio.

    15.

    L’autorizzazione di pesca deve essere conservata a bordo in qualsiasi momento, fatto salvo quanto previsto al capo VI, punto 1, del presente allegato.

    SEZIONE 2

    Condizioni per le autorizzazioni di pesca — canoni e anticipi

    1.

    Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

    2.

    Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nelle acque comoriane.

    3.

    Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari:

    3 700 EUR all’anno per tonniera con reti a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 106 tonnellate di tonnidi pescati all’anno,

    2 200 EUR all’anno per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 63 tonnellate di tonnidi pescati all’anno.

    4.

    Il computo definitivo dei canoni dovuti per la bordata è effettuato dalla Commissione europea entro il 31 luglio dell’anno successivo, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l’IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar).

    5.

    Detto computo è comunicato contemporaneamente all’autorità competente delle Comore e agli armatori.

    6.

    Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità comoriane entro il 30 agosto dell’anno successivo, sul conto previsto alla sezione 1, paragrafo 7, del presente capo.

    7.

    Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore.

    SEZIONE 3

    Navi di appoggio

    1.

    Le navi d’appoggio devono essere autorizzate conformemente alle disposizioni e condizioni previste dalla legislazione delle Comore.

    2.

    Non può essere chiesto alcun canone per le autorizzazioni rilasciate alle navi di appoggio. Queste ultime devono battere bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o far parte di una società europea.

    3.

    Le autorità competenti comoriane trasmettono periodicamente alla Commissione, per il tramite della delegazione dell’UE a Maurizio, l’elenco di queste autorizzazioni.

    CAPO II

    ZONE DI PESCA

    Al fine di non nuocere alla pesca artigianale nelle acque comoriane, le navi dell’Unione europea non sono autorizzate a pescare all’interno di una zona di 10 miglia nautiche intorno ad ogni isola, né entro un raggio di 3 miglia nautiche dai dispositivi di concentrazione del pesce collocati dal ministero delle Comore responsabile della pesca, le cui posizioni geografiche sono state comunicate al rappresentante dell’Unione europea a Maurizio.

    Queste disposizioni possono essere rivedute dalla commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo.

    CAPO III

    MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA

    SEZIONE I

    Sistema di registrazione delle catture

    1.

    Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque comoriane nell’ambito dell’accordo sono tenute a notificare le rispettive catture al ministero delle Comore responsabile della pesca, secondo le modalità in appresso specificate.

    1.1.

    Le navi europee autorizzate a pescare nelle acque comoriane devono redigere ogni giorno un giornale di bordo della CTOI per la pesca del tonno (appendici 2 e 3) per ogni viaggio effettuato nelle acque comoriane. Il giornale di bordo deve essere compilato in ogni caso, anche in assenza di catture.

    1.2.

    Copie del giornale di bordo della CTOI per la pesca del tonno devono essere inviate anche agli istituti scientifici di cui al capo I, sezione 2, punto 4.

    2.

    Per i periodi nei quali non si trovavano nelle acque delle Comore le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura «fuori ZEE Comore».

    3.

    I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave.

    4.

    In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capo, il governo delle Comore si riserva il diritto di sospendere l’autorizzazione di pesca della nave interessata sino all’espletamento delle necessarie formalità e di applicare all’armatore della nave la sanzione prevista dalla normativa vigente nelle Comore. La Commissione europea ne è informata.

    5.

    Le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Esse sono trasmesse per via elettronica al ministero delle Comore responsabile della pesca, con copia alla Commissione europea, al termine di ogni bordata e comunque prima dell’uscita della nave dalle acque comoriane. Ciascuno dei due destinatari trasmette immediatamente alla nave, per via elettronica, un messaggio di avvenuta ricezione, inviandone copia all’altro destinatario.

    6.

    Gli originali su supporto fisico delle dichiarazioni trasmesse per via elettronica nel periodo annuale di validità dell’autorizzazione ai sensi del capo I, sezione 2, punto 1, del presente allegato sono trasmessi al ministero delle Comore responsabile della pesca entro 45 giorni dal termine dell’ultima bordata effettuata nel suddetto periodo. Copie su supporto fisico sono contemporaneamente trasmesse alla Commissione europea.

    7.

    Le parti devono adoprarsi per istituire un sistema di dichiarazione delle catture basato esclusivamente su uno scambio elettronico dell’insieme dei dati: le parti dovranno quindi prevedere una rapida sostituzione della versione cartacea della dichiarazione delle catture con una versione in formato elettronico.

    8.

    Una volta adottato il sistema di dichiarazione elettronica delle catture e in caso di guasto tecnico di quest’ultimo, le dichiarazioni delle catture verranno effettuate conformemente ai precedenti punti 5 e 6 e ciò fino al ripristino del sistema.

    SEZIONE 2

    Comunicazione delle catture: entrata e uscita dalle acque comoriane

    1.

    Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave dell’Unione europea è definita come segue:

    il periodo compreso tra un’entrata e un’uscita dalle acque delle Comore, oppure

    il periodo compreso tra un’entrata nelle acque delle Comore e un trasbordo, oppure

    il periodo compreso tra un’entrata nelle acque delle Comore e uno sbarco nelle Comore.

    2.

    Le navi europee notificano, con almeno tre ore di anticipo, alle autorità comoriane preposte al controllo della pesca, la propria intenzione di entrare o di uscire dalle acque comoriane.

    3.

    Nel notificare l’entrata e/o l’uscita, ogni nave comunica altresì la propria posizione nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo. Tali comunicazioni verranno effettuate prioritariamente per via elettronica, conformemente al modello che figura all’appendice 4, o alternativamente via fax, con ricevuta di ritorno alla nave. In caso di guasto, le comunicazioni avverranno via radio.

    4.

    Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità comoriane è considerata priva di autorizzazione di pesca.

    5.

    L’indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e di telefono, nonché le coordinate radio sono comunicati al momento del rilascio dell’autorizzazione di pesca.

    SEZIONE 3

    Trasbordi e sbarchi

    1.

    Le navi europee che intendono trasbordare o sbarcare catture nelle acque comoriane effettuano tale operazione nella rada dei porti delle Comore.

    1.1.

    Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità comoriane, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

    il nome delle navi da pesca che effettuano il trasbordo o lo sbarco,

    il nome del cargo vettore,

    il quantitativo di ogni specie da trasbordare o da sbarcare,

    la data del trasbordo o dello sbarco,

    il destinatario delle catture sbarcate.

    2.

    Il trasbordo e lo sbarco sono considerati equivalenti ad un’uscita dalle acque comoriane. Le navi devono pertanto trasmettere alle competenti autorità comoriane le dichiarazioni di cattura e notificare la propria intenzione di proseguire l’attività di pesca oppure di uscire dalle acque comoriane.

    3.

    Nelle acque comoriane è vietata qualsiasi operazione di trasbordo o di sbarco delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa comoriana in vigore.

    SEZIONE 4

    Controllo via satellite

    Le navi europee devono essere sorvegliate, tra l’altro, dal sistema di controllo satellitare, senza discriminazioni, conformemente alle disposizioni seguenti.

    1.

    Ai fini del monitoraggio via satellite, le posizioni geografiche dei limiti della zona di pesca delle Comore vengono comunicati ai rappresentanti o agenti degli armatori nonché ai centri di controllo degli Stati di bandiera.

    2.

    Le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi https e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 4 e 6. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo.

    3.

    La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un margine di affidabilità del 99 %.

    4.

    Ogniqualvolta una nave operante nell’ambito dell’accordo UE/Comore e soggetta a monitoraggio satellitare in virtù della legislazione dell’Unione europea entra nella zona di pesca delle Comore, il centro di controllo dello Stato di bandiera invia immediatamente, ad intervalli massimi di due ore, i successivi rapporti di posizione al Centro di sorveglianza della pesca (CNCSP) delle Comore. Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione.

    4.1.

    La frequenza delle trasmissioni può essere modificata sulla base di un massimo di trenta minuti quando seri elementi di prova dimostrano che la nave è in infrazione.

    4.2.

    Questi elementi di prova devono essere comunicati dal CNCSP al centro di controllo dello Stato di bandiera nonché alla Commissione europea. Deve essere allegata la richiesta di modifica della frequenza. Il centro di controllo dello Stato di bandiera deve quindi inviare i dati al CNCSP delle Comore, in tempo reale, immediatamente dopo aver ricevuto la richiesta.

    4.3.

    Il CNCSP delle Comore notifica immediatamente la fine della procedura di ispezione al centro di controllo dello Stato di bandiera e alla Commissione europea.

    4.4.

    Il centro di controllo dello Stato di bandiera e la Commissione europea devono essere informati del seguito dato ad ogni procedura di ispezione basata su questa richiesta speciale.

    5.

    I messaggi di cui al punto 4 sono trasmessi per via elettronica nel formato https, senza alcun protocollo supplementare. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale secondo il formato della tabella che figura nell’appendice 4.

    5.1.

    Quando operano nelle acque delle Comore, le navi hanno il divieto di spegnere l’apparecchio di monitoraggio via satellite.

    6.

    In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile al centro di controllo dello Stato di bandiera le informazioni di cui al punto 4. In tal caso, è necessario inviare un rapporto di posizione ogni quattro ore, fintanto che la nave si trova nelle acque delle Comore.

    6.1.

    Detto rapporto di posizione globale comprende i rapporti di posizione orari registrati dal comandante della nave durante tali quattro ore.

    6.2.

    Il centro di controllo dello Stato di bandiera o la nave stessa invia immediatamente tali messaggi al CNCSP delle Comore.

    6.3.

    In caso di necessità o di dubbi le autorità competenti comoriane possono chiedere, per quanto riguarda una nave in particolare, informazioni supplementari al centro di controllo dello Stato di bandiera.

    7.

    L’attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita al termine della bordata di pesca e comunque entro un termine massimo di un mese. Scaduto tale termine, la nave in questione non potrà effettuare una nuova bordata di pesca finché l’attrezzatura non sarà stata riparata o sostituita.

    8.

    I componenti hardware e software del sistema di monitoraggio delle navi via satellite devono essere a prova di manomissione: non devono permettere cioè di introdurre o estrarre false posizioni né consentire la manipolazione dei dati. Il sistema è interamente automatico ed è pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l’impianto di localizzazione via satellite.

    8.1.

    Il comandante della nave in particolare si accerta che:

    i dati non siano in nessun caso alterati,

    l’antenna o le antenne collegate al dispositivo di controllo via satellite non siano in nessun caso ostruite,

    l’alimentazione elettrica del dispositivo di controllo via satellite non sia in nessun caso interrotta,

    il dispositivo di localizzazione delle navi non sia stato ritirato dalla nave o dal luogo in cui è stato originariamente installato,

    l’eventuale sostituzione del dispositivo di localizzazione della nave via satellite sia immediatamente comunicata alle autorità competenti comoriane.

    8.2.

    Qualsiasi violazione degli obblighi summenzionati può comportare la responsabilità del capitano di fronte alle leggi e ai regolamenti delle Comore, a condizione che la nave operi nelle acque comoriane.

    9.

    I centri di controllo degli Stati di bandiera controllano i movimenti delle loro navi nelle acque comoriane. Qualora la localizzazione delle navi non avvenga secondo le modalità previste, il CNCSP ne viene immediatamente informato e viene applicata la procedura prevista al punto 6.

    10.

    I centri di controllo degli Stati di bandiera e i CNCSP delle Comore devono cooperare per assicurare l’attuazione delle presenti disposizioni. Se il CNCSP constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 4, l’altra parte ne viene immediatamente informata. Dal ricevimento della comunicazione, quest’ultima risponde entro 24 ore informando il CNCSP delle ragioni della mancata trasmissione e indicando un termine ragionevole per conformarsi alle suddette disposizioni. In caso di non ottemperanza entro il termine prescritto, le parti risolvono la controversia per iscritto o come prevede il punto 14 seguente.

    11.

    I dati relativi alla sorveglianza comunicati all’altra parte, secondo le presenti disposizioni, sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità comoriane, della flotta dell’Unione europea operante nell’ambito dell’accordo di pesca Unione europea/Comore. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.

    12.

    Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, le informazioni sull’attrezzatura utilizzata per la localizzazione via satellite, per verificare che tale attrezzatura sia pienamente compatibile con le reciproche esigenze ai fini delle presenti disposizioni.

    13.

    Le parti convengono di riesaminare queste disposizioni al momento opportuno, in particolare in caso di malfunzionamento o di anomalia relativi alle navi. Tali casi devono essere notificati dall’autorità competente comoriana allo Stato di bandiera almeno quindici giorni prima della riunione di riesame.

    14.

    Qualsiasi controversia sull’interpretazione o l’applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore.

    CAPO IV

    IMBARCO DI MARITTIMI

    1.

    Ogni nave dell’Unione europea imbarca a proprie spese, nel corso di una campagna nelle acque delle Comore, almeno un marittimo locale.

    2.

    Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi ACP.

    3.

    Gli armatori hanno la facoltà di scegliere i marittimi da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in un elenco presentato dall’autorità competente delle Comore.

    4.

    L’armatore o un suo rappresentante comunica all’autorità competente delle Comore i nomi dei marittimi locali imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio.

    5.

    La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell’Unione europea. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione di ogni discriminazione in materia di impiego e professione.

    6.

    I contratti di lavoro dei marittimi locali, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con l’autorità competente delle Comore. Tali contratti garantiscono ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione in caso di morte, malattia e infortuni.

    7.

    Il salario dei marittimi ACP è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

    8.

    I marittimi reclutati dalle navi dell’Unione europea devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

    9.

    In caso di mancato imbarco di marittimi locali per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi comunitarie in questione sono tenuti a versare, per ogni giorno di bordata nelle acque comoriane, un importo forfettario pari a 20 EUR al giorno. Il pagamento di tale somma viene effettuato entro i limiti fissati al capo I, sezione 2, punto 6, del presente allegato.

    10.

    L’importo in questione, da versare sul conto indicato dalle autorità comoriane, sarà utilizzato per la formazione dei marittimi-pescatori locali.

    CAPO V

    OSSERVATORI

    1.

    Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque delle Comore nell’ambito dell’accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dalle autorità comoriane responsabili della pesca, alle condizioni di seguito precisate.

    1.1.

    Su richiesta del ministero delle Comore responsabile della pesca, le tonniere prendono a bordo un osservatore da questo designato per controllare le catture effettuate nelle acque comoriane.

    1.2.

    L’autorità competente delle Comore redige l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Tali elenchi sono aggiornati. I suddetti elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento in cui sono redatti e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

    1.3.

    L’autorità competente delle Comore comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio dell’autorizzazione o, al più tardi, quindici giorni prima della data di imbarco prevista dell’osservatore.

    2.

    La durata della permanenza a bordo dell’osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta dalle autorità comoriane competenti, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una determinata nave. Tale richiesta è formulata dalle autorità comoriane competenti all’atto della comunicazione del nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

    3.

    Le condizioni d’imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità comoriane.

    4.

    L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore, all’inizio della prima bordata nelle acque comoriane successiva alla notifica dell’elenco delle navi designate.

    5.

    Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti delle Comore previsti per l’imbarco degli osservatori.

    6.

    In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore delle Comore lascia le acque comoriane, occorre adottare tutte le misure atte a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

    7.

    Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

    8.

    All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Esso assolve i compiti di seguito elencati:

    8.1.

    osserva le attività di pesca delle navi;

    8.2.

    verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

    8.3.

    prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

    8.4.

    verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle acque comoriane riportati nel giornale di bordo;

    8.5.

    verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci, crostacei e cefalopodi commercializzabili;

    8.6.

    comunica via radio i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

    9.

    Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

    10.

    L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.

    11.

    Durante la sua permanenza a bordo, l’osservatore:

    11.1.

    adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

    11.2.

    rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

    12.

    Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco, l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle competenti autorità comoriane con copia alla Commissione europea. L’osservatore firma tale rapporto in presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore scientifico.

    13.

    Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

    14.

    La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità comoriane competenti.

    CAPO VI

    CONTROLLO

    Le navi da pesca europee sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dalla Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (CTOI) per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

    1.   Elenco delle navi

    1.1.

    L’Unione europea tiene un elenco aggiornato delle navi per le quali è rilasciata una autorizzazione di pesca conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità comoriane preposte al controllo della pesca subito dopo che è stato redatto e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

    1.2.

    Le navi dell’Unione europea possono essere iscritte nell’elenco di cui al punto che precede non appena ricevuta la comunicazione del pagamento dell’anticipo previsto al capo I, sezione 2, punto 3, del presente allegato. In questo caso l’armatore può ottenere una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto dell’autorizzazione di pesca fino al rilascio di quest’ultima.

    2.   Procedure di controllo

    2.1.

    I comandanti delle navi dell’Unione europea impegnate in attività di pesca nelle acque comoriane permettono l’accesso a bordo di qualsiasi funzionario delle Comore incaricato dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell’esercizio delle sue funzioni.

    2.2.

    La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

    2.3.

    Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciata copia del rapporto di ispezione al comandante della nave.

    2.4.

    Al fine di agevolare le procedure di ispezione in sicurezza, senza arrecare pregiudizio alla legislazione delle Comore, il fermo deve avvenire in modo che le piattaforme di ispezione e gli ispettori siano identificati in quanto ufficiali autorizzati dalle Comore.

    2.5.

    I comandanti delle navi europee impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto comoriano consentono agli ispettori delle Comore di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato.

    CAPO VII

    FERMO

    1.   Fermo

    1.1.

    Entro un termine massimo di 24 ore le autorità comoriane competenti informano la Commissione europea e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave europea nelle acque comoriane.

    1.2.

    Alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo.

    2.   Verbale di fermo

    2.1.

    Dopo che l’autorità competente delle Comore avrà proceduto alla compilazione di un verbale di accertamento, il comandante della nave deve firmare il verbale in questione.

    2.2.

    Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei confronti dell’infrazione che gli viene contestata.

    2.3.

    Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità comoriane. In caso di infrazione lieve l’autorità competente delle Comore può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire le attività di pesca.

    3.   Riunione di concertazione in caso di fermo

    3.1.

    Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell’equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni si tiene una riunione di concertazione tra la Commissione europea e le competenti autorità comoriane, con l’eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

    3.2.

    Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore o il suo rappresentante sono informati dell’esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.

    4.   Risoluzione del fermo

    4.1.

    Prima di avviare un eventuale procedimento giudiziario si cerca di regolare la presunta infrazione nell’ambito di una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.

    4.2.

    In caso di procedura transattiva l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità della normativa comoriana. Tale importo deve essere registrato, firmato e inviato alla Commissione europea nonché allo Stato di bandiera.

    4.3.

    Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario competente, l’armatore deposita presso una banca, designata dalle competenti autorità comoriane, una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell’ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell’infrazione.

    4.4.

    La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena il procedimento si conclude senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, l’importo residuo è sbloccato dalle competenti autorità comoriane.

    4.5.

    Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

    dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure

    dopo il deposito della cauzione bancaria di cui al precedente punto 4.3 e la sua accettazione da parte delle competenti autorità comoriane, in attesa della definizione del procedimento legale.

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