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Document 32010D0776

    2010/776/UE: Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2010 , che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Brasile, al Kuwait e alla Siria figuranti nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2010) 8950] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 332 del 16.12.2010, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/776/oj

    16.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 332/38


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 15 dicembre 2010

    che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Brasile, al Kuwait e alla Siria figuranti nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

    [notificata con il numero C(2010) 8950]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2010/776/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi (1), in particolare l’articolo 12, paragrafi 1 e 4, e l’articolo 19, frase introduttiva e punti i) e ii),

    vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 90/426/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di equidi vivi nell’Unione. Essa prevede che le importazioni di equidi nell’Unione siano autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi o da parti di territorio di paesi terzi in cui la morva è una malattia soggetta ad obbligo di denuncia e che sono indenni da morva da almeno sei mesi.

    (2)

    La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (3) stabilisce un elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, ed indica le altre condizioni applicabili a queste importazioni. Tale elenco figura nell’allegato I di detta decisione. Il Brasile, il Kuwait e la Siria figurano attualmente in tale allegato.

    (3)

    Nell’aprile 2010 il Brasile ha notificato all’Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) che nel Distrito Federal era stato confermato un caso di morva (Burkholderia mallei) in un cavallo. La decisione 2004/211/CE è stata quindi modificata dalla decisione 2010/333/UE della Commissione (4), al fine di indicare che le importazioni nell’Unione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina provenienti dal Distrito Federal in Brasile non sono più autorizzate.

    (4)

    Il 1o novembre 2010 il Brasile ha informato l’OIE che l’unico caso di morva registrato nel Distrito Federal era stato risolto. In particolare, le autorità hanno comunicato che non sono stati segnalati nuovi focolai da almeno sei mesi, che vengono applicate restrizioni ai movimenti di equidi dalle zone infette verso le zone indenni e che le attività di sorveglianza effettuate su circa 5 000 equidi non hanno individuato altri casi.

    (5)

    È perciò opportuno reinserire il Distrito Federal nell’elenco delle zone autorizzate per l’importazione nell’Unione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, figurante nell’allegato I della decisione 2004/211/CE.

    (6)

    Nell’ottobre 2010 l’OIE ha fornito informazioni sulla presenza della morva in Kuwait.

    (7)

    La Siria ha comunicato all’OIE di non conoscere la situazione della morva sul suo territorio, dato che tale malattia non vi è più soggetta a obbligo di denuncia. Cavalli provenienti dalla Siria sono stati identificati come l’origine della morva nei paesi di questa regione e una recente missione d’ispezione dell’OIE non ha escluso la presenza di tale malattia in Siria.

    (8)

    Di conseguenza, l’importazione nell’Unione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina dal Kuwait e dalla Siria non può più essere autorizzata. Tali paesi terzi vanno perciò soppressi dall’allegato I della decisione 2004/211/CE.

    (9)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE.

    (10)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificato:

    1)

    la voce relativa al Brasile è sostituita dalla seguente:

    «BR

    Brasile

    BR-0

    Tutto il paese

     

    BR-1

    Gli stati di:

    Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espíritu Santo, Rondônia, Mato Grosso, Distrito Federal

    D

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    2)

    la voce relativa al Kuwait è sostituita dalla seguente:

    «K

    Kuwait

    KW-0

    Tutto il paese

    E

    —»

     

    3)

    la voce relativa alla Siria è sostituita dalla seguente:

    «SY

    Siria

    SY-0

    Tutto il paese

    E

    —»

     

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2010.

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

    (2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

    (3)  GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1.

    (4)  GU L 150 del 16.6.2010, pag. 53.


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