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Document 32010D0571

    2010/571/UE: Decisione della Commissione, del 24 settembre 2010 , che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato [notificata con il numero C(2010) 6403] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 251 del 25.9.2010, p. 28–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; abrogato da 32011L0065

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/571/oj

    25.9.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 251/28


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 24 settembre 2010

    che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato

    [notificata con il numero C(2010) 6403]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2010/571/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2002/95/CE vieta l’uso di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato dopo il 1o luglio 2006. Le esenzioni da tale divieto sono elencate nell’allegato della direttiva. È necessario riesaminare tali esenzioni al fine di adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

    (2)

    Il riesame delle esenzioni ha rivelato che è opportuno che alcune applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente continuino ad essere esentate dal divieto in quanto l’eliminazione di tali sostanze pericolose nelle suddette applicazioni specifiche è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico o tecnico. Occorre pertanto mantenere dette esenzioni.

    (3)

    Il riesame delle esenzioni ha rivelato che per alcune applicazioni contenenti piombo, mercurio o cadmio l’eliminazione o la sostituzione dell’uso di tali sostanze è divenuta scientificamente o tecnicamente possibile. Occorre pertanto sopprimere dette esenzioni.

    (4)

    Il riesame delle esenzioni ha rivelato che per alcune applicazioni contenenti piombo, mercurio o cadmio l’eliminazione o la sostituzione dell’uso di tali sostanze diverrà scientificamente o tecnicamente possibile in un prossimo futuro. Occorre pertanto fissare le date di scadenza di dette esenzioni.

    (5)

    Il riesame delle esenzioni ha rivelato che per alcune applicazioni contenenti mercurio l’eliminazione o la sostituzione parziale dell’uso di tale sostanza è scientificamente o tecnicamente possibile. È quindi opportuno ridurre il quantitativo di mercurio che può essere utilizzato in tali applicazioni.

    (6)

    Il riesame delle esenzioni ha rivelato che per alcune applicazioni contenenti mercurio in un prossimo futuro sarà scientificamente o tecnicamente possibile soltanto l’eliminazione o la sostituzione parziale e graduale dell’uso di tale sostanza. È quindi opportuno ridurre gradualmente il quantitativo di mercurio che può essere utilizzato in tali applicazioni.

    (7)

    In alcuni casi è tecnicamente impossibile riparare AEE con pezzi di ricambio diversi da quelli originali. Pertanto, unicamente in tali casi, è opportuno autorizzare l’utilizzo di pezzi di ricambio contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente o eteri di difenile polibromurato, che beneficiavano di un’esenzione, per la riparazione di AEE che sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell’esenzione stessa.

    (8)

    Il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico (2) e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) forniscono valori di riferimento per quanto concerne l’uso del mercurio nelle lampade. Nonostante il contenuto di mercurio delle lampade sia stato identificato in quanto parametro ambientale significativo nei regolamenti (CE) n. 244/2009 e (CE) n. 245/2009, si è ritenuto più appropriato disciplinare tale sostanza nell’ambito della direttiva 2002/95/CE, che riguarda anche tipi di lampade che sono esentati da tali regolamenti.

    (9)

    L’analisi effettuata per le misure previste dal regolamento (CE) n. 244/2009 rivela che, per alcune applicazioni contenenti mercurio, l’eliminazione o la sostituzione parziale dell’uso di tale sostanza è scientificamente o tecnicamente possibile senza che ciò produca impatti negativi sull’ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori in misura superiore ai benefici derivanti dalla sostituzione. È quindi opportuno ridurre il contenuto di mercurio per tali applicazioni in conformità del regolamento (CE) n. 244/2009.

    (10)

    È necessario apportare modifiche sostanziali all’allegato della direttiva 2002/95/CE. Pertanto, per motivi di chiarezza, occorre sostituire l’intero allegato.

    (11)

    In conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato le parti interessate.

    (12)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/95/CE.

    (13)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato della direttiva 2002/95/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2010.

    Per la Commissione

    Janez POTOČNIK

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

    (2)  GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3.

    (3)  GU L 76 del 24.3.2009, pag. 17.

    (4)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Applicazioni esentate dal divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 1

    Esenzione

    Ambito e date di applicazione

    1

    Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica):

     

    1(a)

    Per usi generali di illuminazione < 30 W: 5 mg

    Scade il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2012; devono essere utilizzati 2,5 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2012

    1(b)

    Per usi generali di illuminazione ≥ 30 W e < 50 W: 5 mg

    Scade il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011

    1(c)

    Per usi generali di illuminazione ≥ 50 W e < 150 W: 5 mg

     

    1(d)

    Per usi generali di illuminazione ≥ 150 W: 15 mg

     

    1(e)

    Per usi generali di illuminazione, con una struttura di forma circolare o quadrata e un tubo di diametro ≤ 17 mm

    Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 7 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011

    1(f)

    Per usi speciali: 5 mg

     

    2(a)

    Mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per lampada):

     

    2(a)(1)

    Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro < 9 mm (per esempio T2): 5 mg

    Scade il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 4 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011

    2(a)(2)

    Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro ≥ 9 mm e ≤ 17 mm (per esempio T5): 5 mg

    Scade il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011

    2(a)(3)

    Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 17 mm e ≤ 28 mm (per esempio T8): 5 mg

    Scade il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011

    2(a)(4)

    Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 28 mm (per esempio T12): 5 mg

    Scade il 31 dicembre 2012; possono essere utilizzati 3,5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2012

    2(a)(5)

    Trifosforo con tempo di vita lungo (≥ 25 000 h): 8 mg

    Scade il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011

    2(b)

    Mercurio in altre lampade fluorescenti fino ad un massimo di (per lampada):

     

    2(b)(1)

    Lampade lineari alofosfato con tubo di diametro > 28 mm (per esempio T10 e T12): 10 mg

    Scade il 13 aprile 2012

    2(b)(2)

    Lampade non lineari alofosfato (tutti i diametri): 15 mg

    Scade il 13 aprile 2016

    2(b)(3)

    Lampade non lineari trifosforo con tubo di diametro > 17 mm (per esempio T9)

    Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 15 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011

    2(b)(4)

    Lampade per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (per esempio lampade a induzione)

    Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 15 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011

    3

    Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per usi speciali fino ad un massimo di (per lampada):

     

    3(a)

    Lampade corte (≤ 500 mm)

    Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011

    3(b)

    Lampade medie (> 500 mm e ≤ 1 500 mm)

    Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011

    3(c)

    Lampade lunghe (> 1 500 mm)

    Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 13 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011

    4(a)

    Mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (per lampada):

    Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 15 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011

    4(b)

    Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione, in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60, fino ad un massimo di (per tubo di scarica):

     

    4(b)-I

    P ≤ 155 W

    Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 30 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011

    4(b)-II

    155 W < P ≤ 405 W

    Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011

    4(b)-III

    P > 405 W

    Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011

    4(c)

    Mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica):

     

    4(c)-I

    P ≤ 155 W

    Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 25 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011

    4(c)-II

    155 W < P ≤ 405 W

    Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 30 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011

    4(c)-III

    P > 405 W

    Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011

    4(d)

    Mercurio in lampade a mercurio ad alta pressione (vapore) (HPMV)

    Scade il 13 aprile 2015

    4(e)

    Mercurio in lampade ad alogenuri metallici (MH)

     

    4(f)

    Mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali non espressamente menzionate nel presente allegato

     

    5(a)

    Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici

     

    5(b)

    Piombo nel vetro di tubi fluorescenti in misura non superiore allo 0,2 % in peso

     

    6(a)

    Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell’acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso

     

    6(b)

    Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso

     

    6(c)

    Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso

     

    7(a)

    Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso)

     

    7(b)

    Piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di infrastrutture di rete destinate alla commutazione, segnalazione, trasmissione, nonché gestione di rete nell’ambito delle telecomunicazioni

     

    7(c)-I

    Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica

     

    7(c)-II

    Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore

     

    7(c)-III

    Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC

    Scade il 1o gennaio 2013 e successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2013

    8(a)

    Cadmio e suoi componenti in termofusibili monouso a pastiglia

    Scade il 1o gennaio 2012 e successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2012

    8(b)

    Cadmio e suoi componenti in contatti elettrici

     

    9

    Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio in frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione di raffreddamento)

     

    9(b)

    Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione)

     

    11(a)

    Piombo in sistemi di connettori a pin conformi “C-press”

    Può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 24 settembre 2010

    11(b)

    Piombo utilizzato in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi “C-press”

    Scade il 1o gennaio 2013 e successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2013

    12

    Piombo come materiale di rivestimento per l’anello “C-Ring” dei moduli a conduzione termica

    Può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 24 settembre 2010

    13(a)

    Piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche

     

    13(b)

    Cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione

     

    14

    Piombo in saldature costituite da più di due elementi per la connessione fra i piedini e l’involucro dei microprocessori, aventi un contenuto di piombo superiore all’80 % ma inferiore all’85 % in peso

    Scade il 1o gennaio 2011 e successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2011

    15

    Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione “Flip Chip”

     

    16

    Piombo in lampade lineari a incandescenza con tubi rivestiti di silicato

    Scade il 1o settembre 2013

    17

    Alogenuro di piombo come elemento radiante nelle lampade HID (High Intensity Discharge) utilizzate nelle applicazioni professionali per la reprografia

     

    18(a)

    Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all’1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade speciali per la reprografia con stampa diazo, la litografia, come lampade cattura insetti, nei processi fotochimici e a fini terapeutici e contenenti sostanze fosforescenti quali SMS [(Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb]

    Scade il 1o gennaio 2011

    18(b)

    Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all’1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5:Pb)

     

    19

    Piombo con PbBiSn-Hg e PbInSn-Hg in composti specifici come amalgama principale e con PbSn-Hg come amalgama secondario nelle lampade compatte ESL (Energy Saving Lamps)

    Scade il 1o giugno 2011

    20

    Ossido di piombo utilizzato nel vetro per fissare i sostrati anteriore e posteriore delle lampade fluorescenti piatte utilizzate negli schermi a cristalli liquidi (LCD)

    Scade il 1o giugno 2011

    21

    Piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per l’applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico-calcico

     

    23

    Piombo nelle finizioni di componenti “fine pitch”, esclusi i connettori, con passo di 0,65 mm o inferiore

    Può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 24 settembre 2010

    24

    Piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare

     

    25

    Ossido di piombo negli schermi ad emissione di elettroni (surface conduction electron emitter displays — SED) utilizzato negli elementi strutturali, in particolare il sigillo realizzato in miscela vetrificabile (frit) e l’anello realizzato in pasta vetrificabile

     

    26

    Ossido di piombo nell’involucro di vetro delle lampade di Wood

    Scade il 1o giugno 2011

    27

    Leghe di piombo impiegate come paste saldanti per trasduttori utilizzati in altoparlanti ad alta potenza (destinati ad un funzionamento prolungato di molte ore a livelli di potenza acustica pari o superiori a 125 dB SPL)

    Scade il 24 settembre 2010

    29

    Piombo legato nel vetro cristallo quale definito all’allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio (1)

     

    30

    Leghe di cadmio utilizzate per la saldatura elettrica o meccanica dei conduttori elettrici situati direttamente sul voice coil dei trasduttori impiegati negli altoparlanti ad alta potenza con livelli di pressione acustica pari o superiori a 100 dB (A).

     

    31

    Piombo contenuto nei materiali di saldatura delle lampade fluorescenti piatte prive di mercurio (utilizzate, ad esempio, negli schermi a cristalli liquidi o nell’illuminazione per interni o industriale)

     

    32

    Ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per i tubi laser ad argon e kripton

     

    33

    Piombo in saldature di cavi sottili in rame di diametro pari o inferiore a 100 μm nei trasformatori di potenza

     

    34

    Piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet

     

    36

    Mercurio utilizzato come inibitore dello sputtering dei catodi nei display CC al plasma che ne contengono fino a 30 mg

    Scade il 1o luglio 2010

    37

    Piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato

     

    38

    Cadmio e ossido di cadmio in paste a film spesso utilizzate su ossido di berillio legato all’alluminio

     

    39

    Cadmio in LED II-VI con conversione di colore (< 10 μg Cd per mm2 di superficie emettitrice luminosa) per uso in sistemi di illuminazione o visualizzazione di stato solido

    Scade il 1o luglio 2014

    Nota: Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/95/CE, nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1 % in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) e dello 0,01 % in peso di cadmio.»


    (1)  GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36.


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