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Document 32010D0415

2010/415/: Decisione della Commissione, del 26 luglio 2010 , relativa all'assegnazione al Portogallo di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice [notificata con il numero C(2010) 5011]

GU L 195 del 27.7.2010, p. 76–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/415/oj

27.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/76


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2010

relativa all'assegnazione al Portogallo di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice

[notificata con il numero C(2010) 5011]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2010/415/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per le navi dell’Unione, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 7 dell'allegato IIB,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IIB del regolamento (UE) n. 53/2010 specifica al punto 5.1 il numero massimo di giorni in cui le navi dell'Unione di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, reti da posta derivanti con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, possono essere presenti nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, dal 1o febbraio 2010 al 31 gennaio 2011.

(2)

Il punto 7 dell’allegato IIB autorizza la Commissione ad assegnare un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo i suddetti attrezzi da pesca, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca intervenute a decorrere dal 1o gennaio 2004.

(3)

L'8 febbraio, il 23 febbraio, il 25 marzo e il 22 aprile 2010 il Portogallo ha presentato dati dai quali risultava che ventotto pescherecci avevano cessato l'attività dal 1o gennaio 2004. Sulla base dei dati presentati e considerato il metodo di calcolo descritto al punto 7.1 dell'allegato IIB, è opportuno assegnare al Portogallo, per il periodo dal 1o febbraio 2010 al 31 gennaio 2011, diciannove giorni aggiuntivi in mare per le navi che detengono a bordo gli attrezzi da pesca specificati al punto 2, lettera a), dello stesso allegato.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il numero massimo di giorni in cui una nave battente bandiera del Portogallo, che detiene a bordo gli attrezzi da pesca indicati al punto 2, lettera a), dell'allegato IIB del regolamento (UE) n. 53/2010 e non è soggetta ad alcuna delle condizioni speciali elencate al punto 5.2 dello stesso allegato, può essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, quale fissato nella tabella I dello stesso allegato, è portato a 177 giorni all'anno.

2.   Il numero massimo di giorni di cui al paragrafo 1 non pregiudica eventuali future decisioni prese dalla Commissione sulla base del punto 7.5 dell’allegato IIB del regolamento (UE) n. 53/2010 riguardo alla revisione del numero aggiuntivo di giorni risultante da una cessazione permanente di attività e da essa precedentemente attribuito.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2010.

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.


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