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Document 32010D0290

    2010/290/: Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010 , sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia

    GU L 125 del 21.5.2010, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/06/2014; abrogato da 32014D0408

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/290/oj

    21.5.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 125/48


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 19 gennaio 2010

    sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia

    (2010/290/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 126, paragrafo 13, e l’articolo 136,

    vista la proposta della Commissione,

    viste le osservazioni della Slovacchia,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 126, paragrafo 1 del trattatosul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

    (2)

    Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita forte, sostenibile e propizia alla creazione di posti di lavoro.

    (3)

    La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, precisata dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che è parte integrante del patto di stabilità e crescita) prevede l’adozione di una decisione relativa all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il regolamento (CE) n. 1467/97 stabilisce altresì le disposizioni per l’attuazione dell’articolo 104 del trattato che istituisce la Comunità europea, che è diventato l’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, figurano altre disposizioni riguardanti l’attuazione della procedura in questione. Il regolamento (CE) n. 479/2009 (2) del Consiglio stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

    (4)

    La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire al contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi fossero prese in piena considerazione le condizioni economiche e di bilancio. In tal modo il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche di governo per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

    (5)

    A norma dell’articolo 104, paragrafo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, che è diventato l’articolo 126, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della relazione stilata a norma dell’articolo 104, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea, che è diventato l’articolo 126, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e visto il parere del comitato economico e finanziario di cui all’articolo 104, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea, che è diventato l’articolo 126, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è giunta alla conclusione che in Slovacchia esiste un disavanzo eccessivo. L’11 novembre 2009 (3) la Commissione ha pertanto inviato al Consiglio un parere in tal senso in merito alla Slovacchia.

    (6)

    L’articolo 126, paragrafo 6 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che il Consiglio, considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Slovacchia, questa valutazione globale porta alle conclusioni di cui alla presente decisione.

    (7)

    Secondo i dati comunicati dalle autorità slovacche nell’ottobre 2009, si prevede che il disavanzo delle amministrazioni pubbliche in Slovacchia raggiunga il 6,3 % del PIL nel 2009, un valore superiore e non prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL. Il superamento preannunciato del valore di riferimento può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare è dovuto, fra l’altro, da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Secondo le previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione, nel 2009 il PIL dovrebbe contrarsi del 5,8 %. Lo sforamento del valore di riferimento del 3 % rispecchia in special modo la gravità della recessione economica, ma è anche dovuto al significativo deterioramento del saldo strutturale in atto dal 2005. Inoltre, il previsto superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo poiché, secondo le previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione e sulla base dell’ipotesi di politiche invariate, nel 2010 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche dovrebbe raggiungere il 6 % del PIL. Il criterio del disavanzo stabilito nel trattato non è soddisfatto.

    (8)

    Secondo i dati comunicati dalle autorità slovacche nell’ottobre 2009, il debito pubblico lordo rimane ben al disotto del valore di riferimento del 60 % de PIL e si prevede che si attesti a circa il 30 % del PIL nel 2009. I servizi della Commissione ipotizzano, nelle previsioni dell’autunno 2009, che il rapporto debito/PIL cresca velocemente, a politiche invariate, arrivando al 42,7 % del PIL nel 2011.

    (9)

    In linea con le disposizioni del patto di stabilità e crescita, nella sua relazione la Commissione ha tenuto nella dovuta considerazione le riforme pensionistiche sistemiche che hanno introdotto un sistema multipilastro, comprendente un pilastro obbligatorio a capitalizzazione. Nonostante il deterioramento temporaneo della posizione di bilancio determinato dall’attuazione delle suddette riforme, la sostenibilità a lungo termine risulta chiaramente accresciuta. Sulla base delle stime delle autorità slovacche, nel periodo 2009-2011 il costo netto delle riforme di cui sopra ammonta all’1,1 % del PIL e nel 2012 salirà all’1,2 % del PIL. Conformemente al patto di stabilità e crescita, si può tener conto di questi elementi in maniera linearmente decrescente per un periodo transitorio e solo se il disavanzo rimane prossimo al valore di riferimento. Poiché il disavanzo non rimane vicino al valore di riferimento nel periodo 2009-2011, il costo della riforma delle pensioni non può essere preso in considerazione.

    (10)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tiene conto dei «fattori significativi» solo quando è pienamente soddisfatta una duplice condizione: che il disavanzo resti vicino al valore di riferimento e che il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso della Slovacchia questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, nella procedura che porta alla presente decisione non viene tenuto conto dei fattori significativi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Da una valutazione globale risulta che in Slovacchia esiste un disavanzo eccessivo.

    Articolo 2

    La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

    Per il Consiglio

    La presidente

    E. SALGADO


    (1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

    (2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

    (3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per disavanzo eccessivo per la Slovacchia sono disponibili al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


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