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Document 32010D0289

    2010/289/: Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010 , sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia

    GU L 125 del 21.5.2010, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/06/2016; abrogato da 32016D1023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/289/oj

    21.5.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 125/46


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 19 gennaio 2010

    sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia

    (2010/289/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 126, paragrafo 13, e l’articolo 136,

    vista la proposta della Commissione,

    viste le osservazioni della Slovenia,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 126, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

    (2)

    Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita forte, sostenibile e propizia alla creazione di posti di lavoro.

    (3)

    La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, precisata nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che è parte integrante del patto di stabilità e crescita), prevede l’adozione di una decisione relativa all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il regolamento (CE) n. 1467/97 stabilisce altresì le disposizioni per l’attuazione dell’articolo 104 del trattato che istituisce la Comunità europea, che è diventato l’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, figurano altre disposizioni riguardanti l’attuazione della procedura in questione. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

    (4)

    La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi fossero prese in piena considerazione le condizioni economiche e di bilancio. In tal modo il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche di governo per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

    (5)

    A norma dell’articolo 104, paragrafo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, che è diventato l’articolo 126, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della relazione stilata a norma dell’articolo 104, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea, che è diventato l’articolo 126, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e visto il parere del comitato economico e finanziario di cui all’articolo 104, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea, che è diventato l’articolo 126, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è giunta alla conclusione che in Slovenia esiste un disavanzo eccessivo. L’11 novembre 2009 (3) la Commissione ha pertanto inviato al Consiglio un parere in tal senso in merito alla Slovenia.

    (6)

    L’articolo 126, paragrafo 6 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che il Consiglio, considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decida, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Slovenia, questa valutazione globale porta alle conclusioni di cui alla presente decisione.

    (7)

    Secondo i dati comunicati dalle autorità slovene nell’ottobre 2009, si prevede che il disavanzo delle pubbliche amministrazioni in Slovenia raggiunga il 5,9 % del PIL nel 2009, discostandosi assai dal valore di riferimento del 3 % del PIL. Il previsto superamento del valore di riferimento può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita, essendo stato in particolare determinato da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Le previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione ipotizzano che la crescita reale del PIL, dimezzata tra il 2007 e il 2008, sia decisamente negativa nel 2009 (– 7,4 %). Sebbene negli ultimi anni, quando le condizioni economiche erano ancora favorevoli, i risultati di bilancio della Slovenia siano stati buoni, grazie a entrate superiori al previsto, l’esecuzione del bilancio è stata caratterizzata da eccedenze di spesa. Inoltre, sempre in base alle suddette previsioni, il superamento preannunciato del valore di riferimento non può essere giudicato temporaneo, dato che, nell’ipotesi di politiche invariate, il disavanzo aumenterebbe, passando dal 6,3 % del PIL nel 2009 a circa il 7 % nel 2011, mentre il PIL reale dovrebbe riprendere a crescere con moderazione. Questa ipotesi tiene conto del fatto che, secondo i programmi del governo, la maggior parte delle misure a carattere straordinario legate alla crisi e in linea con il piano europeo di ripresa economica, che corrispondono a circa l’1¼ % del PIL nel 2009, si esauriranno gradualmente nel 2010 e 2011. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è soddisfatto.

    (8)

    Secondo i dati comunicati dalle autorità slovene nell’ottobre 2009, il debito pubblico lordo rimane assai al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL e si prevede che si attesti a 34,2 % nel 2009. I servizi della Commissione ipotizzano, nelle previsioni dell’autunno 2009, che il rapporto debito/PIL cresca ulteriormente, a politiche invariate, arrivando a circa il 48 % del PIL entro il 2011.

    (9)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tiene conto dei «fattori significativi» solo quando è soddisfatta una duplice condizione: che il disavanzo resti vicino al valore di riferimento e che il superamento di tale valore sia temporaneo. Nel caso della Slovenia questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, nella procedura che porta alla presente decisione non viene tenuto conto dei fattori significativi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Da una valutazione globale risulta che in Slovenia esiste un disavanzo eccessivo.

    Articolo 2

    La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

    Per il Consiglio

    La presidente

    E. SALGADO


    (1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

    (2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

    (3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi per la Slovenia si trovano alla pagina: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


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