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Document 32010D0285

    2010/285/: Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010 , sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania

    GU L 125 del 21.5.2010, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2012; abrogato da 32012D0369

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/285/oj

    21.5.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 125/38


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 19 gennaio 2010

    sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania

    (2010/285/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo'126, paragrafo 13 e con l’articolo 136,

    vista la proposta della Commissione,

    viste le osservazioni della Germania,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 126, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

    (2)

    Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

    (3)

    La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, precisata dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che fa parte del patto di stabilità e crescita) prevede l’adozione di una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il regolamento (CE) n. 1467/97 stabilisce inoltre disposizioni per l’attuazione dell’articolo 104 del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il protocollo relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

    (4)

    La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio fossero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche dei governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

    (5)

    L’articolo 104, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, prevedeva che la Commissione trasmettesse un parere al Consiglio se riteneva che in uno Stato membro esistesse o potesse determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della sua relazione in conformità dell’articolo 104, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e visto il parere del comitato economico e finanziario in conformità dell’articolo 104, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è giunta alla conclusione che in Germania esisteva un disavanzo eccessivo. La Commissione ha pertanto trasmesso al Consiglio un parere in tal senso in merito alla Germania l’11 novembre 2009 (3).

    (6)

    L’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Germania, questa valutazione globale porta alle conclusioni illustrate nella presente decisione.

    (7)

    Secondo i dati comunicati dalle autorità tedesche nell’ottobre 2009, il disavanzo pubblico in Germania dovrebbe salire al 3,7 % del PIL nel 2009, superando pertanto il valore di riferimento del 3 % del PIL e non mantenendosi vicino ad esso. Il previsto superamento del valore di riferimento può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Nel 2009 il PIL reale in Germania dovrebbe subire una netta contrazione del 5 %, secondo le previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione. Inoltre, il previsto superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo, dato che secondo le previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione, tenendo conto delle misure di bilancio adottate nell’anno in corso e relative al bilancio del 2010 e del 2011, il disavanzo dovrebbe aumentare al 5,0 % del PIL nel 2010 e scendere al 4,6 % nel 2011 nell’ipotesi di politiche invariate. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è soddisfatto.

    (8)

    Secondo i dati comunicati dalle autorità tedesche nell’ottobre 2009, il debito pubblico lordo (che si è mantenuto al disopra del valore di riferimento del 60 % del PIL dal 2002) dovrebbe raggiungere il 74,2 % del PIL nel 2009. Secondo le previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione, il rapporto debito/PIL dovrebbe aumentare ulteriormente salendo al 73,1 % del PIL nel 2009 per raggiungere il 79,7 % nel 2011. Non si può ritenere che il rapporto debito/PIL si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento ad un ritmo adeguato secondo quanto disposto dal trattato e dal patto di stabilità e crescita. Il criterio del debito stabilito dal trattato non è soddisfatto.

    (9)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tiene conto dei «fattori significativi» solo se è pienamente soddisfatta la duplice condizione: se il disavanzo resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso della Germania la duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, i fattori significativi non sono presi in considerazione nelle varie fasi che conducono alla presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Da una valutazione globale risulta che in Germania esiste un disavanzo eccessivo.

    Articolo 2

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

    Per il Consiglio

    La presidente

    E. SALGADO


    (1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

    (2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

    (3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti della Germania sono disponibili all’indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


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