This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010D0007
2010/7/EU, Euratom: Commission Decision of 22 December 2009 authorising Italy to use certain approximate estimates for the calculation of the VAT own resources base (notified under document C(2009) 10426)
2010/7/UE, Euratom: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2009 , che autorizza l’Italia a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA [notificata con il numero C(2009) 10426]
2010/7/UE, Euratom: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2009 , che autorizza l’Italia a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA [notificata con il numero C(2009) 10426]
GU L 3 del 7.1.2010, p. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
7.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 3/21 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2009
che autorizza l’Italia a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA
[notificata con il numero C(2009) 10426]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(2010/7/UE, Euratom)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
previa consultazione del Comitato consultivo per le risorse proprie,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), alcuni Stati membri possono continuare a esentare determinate operazioni. Per determinare la base delle risorse proprie provenienti dall’IVA occorre tenere conto di tali operazioni. |
(2) |
In virtù dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia può continuare a esentare le operazioni elencate nell’allegato X, parte B, punto 10, di tale direttiva. |
(3) |
L’Italia ha chiesto alla Commissione di essere autorizzata a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA, poiché non è in grado di calcolare precisamente detta base per alcune operazioni specificate nell’allegato X, parte B, punto 10, della direttiva IVA. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all’incidenza delle operazioni in oggetto sulla base complessiva delle risorse proprie provenienti dall’IVA dell’Italia. L’Italia è in grado di effettuare un calcolo ricorrendo a valutazioni approssimative per detta categoria di operazioni. L’Italia deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall’IVA ricorrendo a valutazioni approssimative, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89. |
(4) |
Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l’applicabilità dell’autorizzazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA a decorrere dal 1o gennaio 2009, l’Italia è autorizzata a ricorrere a valutazioni approssimative per quanto riguarda la seguente categoria di operazioni, specificata nell’allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE:
— |
trasporto di persone (punto 10). |
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013.
Articolo 3
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.
Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.
(2) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.