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Document 32010D0002

    2010/2/: Decisione della Commissione, del 24 dicembre 2009 , che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio [notificata con il numero C(2009) 10251] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 1 del 5.1.2010, p. 10–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogato da 32014D0746

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/2(1)/oj

    5.1.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 1/10


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 24 dicembre 2009

    che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

    [notificata con il numero C(2009) 10251]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2010/2/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10 bis, paragrafo 13,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), stabilisce che il principio di base per l’assegnazione delle quote di emissione dei gas serra debba essere la messa all’asta.

    (2)

    L’Unione sostiene un accordo internazionale ambizioso per la lotta ai cambiamenti climatici finalizzato a contenere l’aumento della temperatura mondiale entro i 2 °C. Se altri paesi industrializzati e altri grandi produttori di emissioni di gas serra non aderissero al suddetto accordo internazionale si potrebbe verificare un aumento delle emissioni di tali gas nei paesi terzi in cui l’industria non sarebbe vincolata nello stesso modo per quanto riguarda le emissioni di carbonio (fenomeno della «rilocalizzazione delle emissioni di carbonio», carbon leakage), con ripercussioni negative sull’integrità e sui benefici ambientali delle azioni intraprese dall’Unione. Per far fronte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la direttiva 2003/87/CE stabilisce che, in base all’esito dei negoziati internazionali, l’Unione debba assegnare a titolo gratuito il 100 % delle quote determinate in conformità delle misure di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ai settori o sottosettori che si ritiene siano esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

    (3)

    Entro il 31 dicembre 2009, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione stila un elenco dei settori o dei sottosettori che si ritiene siano esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, di seguito «elenco di settori e di sottosettori», sulla base dei criteri di cui all’articolo 10 bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE.

    (4)

    Conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 14, della direttiva 2003/87/CE, per determinare i settori o i sottosettori ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione valuta, a livello di Unione, in quale misura il settore o il sottosettore interessato, al pertinente livello di disaggregazione, sia in grado di trasferire il costo diretto delle quote necessarie e i costi indiretti derivanti dall’aumento dei prezzi dell’energia elettrica, a seguito dell’attuazione della direttiva 2003/87/CE, sui prezzi dei prodotti, senza che ciò comporti la perdita di una quota importante di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio al di fuori del territorio dell’Unione. Tali valutazioni sono basate sul prezzo medio del carbonio in funzione della valutazione d’impatto della Commissione a corredo del pacchetto delle misure di attuazione degli obiettivi dell’Unione sui cambiamenti climatici e le energie rinnovabili per il 2020 e, se disponibili, sui dati relativi agli scambi commerciali, alla produzione e al valore aggiunto degli ultimi tre anni per ciascun settore o sottosettore.

    (5)

    A norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 15, della direttiva 2003/87/CE, un settore o sottosettore è ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se la somma dei costi aggiuntivi diretti e indiretti generati dall’attuazione della suddetta direttiva può comportare un aumento sensibile dei costi di produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo, di almeno il 5 % e se l’intensità degli scambi con paesi terzi, intesa come il rapporto tra la somma del valore delle esportazioni verso paesi terzi e del valore delle importazioni da tali paesi e il volume complessivo del mercato per l’Unione (volume d’affari annuo più importazioni totali dai paesi terzi), è superiore al 10 %. A norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 16, della direttiva 2003/87/CE, un settore o sottosettore si considera esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se la somma dei costi aggiuntivi diretti e indiretti derivanti dall’attuazione della direttiva 2003/87/CE può comportare un aumento particolarmente elevato dei costi di produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo, di almeno il 30 % o se l’intensità degli scambi con paesi terzi, intesa come il rapporto tra la somma del valore delle esportazioni verso paesi terzi e del valore delle importazioni da tali paesi e il volume complessivo del mercato per l’Unione (volume d’affari annuo più importazioni totali dai paesi terzi), è superiore al 30 %.

    (6)

    Per stilare l’elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, tale rischio deve essere valutato inizialmente ad un livello di tre cifre (livello NACE-3) o, se opportuno e se sono disponibili dati, ad un livello di quattro cifre (livello NACE-4). I settori e i sottosettori devono essere inseriti nell’elenco dei settori e dei sottosettori utilizzando la descrizione NACE più precisa. Alcuni settori che non sono stati ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al livello NACE-4 sono stati disaggregati e sono stati valutati alcuni sottosettori corrispondenti che presentano alcune caratteristiche aventi un impatto notevolmente diverso dal resto del settore.

    (7)

    Le informazioni necessarie per determinare i settori e i sottosettori in base ai criteri di cui all’articolo 10 bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE sono state raccolte, al dicembre 2008, presso gli Stati membri, Eurostat, fonti pubbliche e commerciali e presso associazioni industriali. Le informazioni che non sono state fornite dagli Stati membri o da altre fonti ufficiali sono state verificate. Sono stati utilizzati anche dati riservati elaborati da Eurostat.

    (8)

    I dati contenuti nel «Catalogo indipendente delle operazioni (CITL)» sono ritenuti la stima più accurata, affidabile e trasparente delle emissioni di CO2 per i settori le cui attività figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, prima della modifica apportata dalla direttiva 2009/29/CE, e per questo sono stati la fonte principale utilizzata per calcolare il costo diretto delle quote per tali settori.

    (9)

    Per quanta riguarda le emissioni di processo delle nuove attività e dei nuovi gas serra inseriti nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2009/29/CE, per alcuni settori che presentano un numero consistente di piccoli impianti o di impianti esclusi dal sistema di scambio delle quote di emissione nei periodi di scambio 2005-2007 e 2008-2012 da esso previsti, o per i quali non esistono dati nel CITL, o nei casi in cui non è stato possibile attribuire le emissioni al livello NACE-4, i dati sono stati raccolti presso gli Stati membri e ricavati dagli inventari dei gas serra dell’Unione per gli anni interessati. Per la valutazione del consumo di elettricità usato per calcolare il costo indiretto derivante dall’aumento dei prezzi dell’energia elettrica, Eurostat non dispone di dati e pertanto i dati ottenuti direttamente dagli Stati membri possono essere considerati i più affidabili a disposizione. Il valore aggiunto lordo è stato stimato utilizzando i dati ricavati dalle statistiche strutturali sulle imprese di Eurostat, che sono ritenute la fonte più accurata d’informazione. I dati riferiti da Eurostat nel database Comext sugli scambi tra gli Stati membri e con i paesi terzi sono ritenuti i più affidabili riguardo al valore complessivo delle esportazioni verso i paesi terzi e delle importazioni dai paesi terzi, oltre che al volume d’affari totale annuo nell’Unione.

    (10)

    Le valutazioni si sono basate sul prezzo medio del carbonio risultante dalla valutazione d’impatto della Commissione che accompagna il pacchetto di misure di attuazione degli obiettivi dell’Unione in materia di cambiamenti climatici e di energie rinnovabili per il 2020 (3). Il prezzo del carbonio risultante dallo scenario più pertinente, compreso l’utilizzo dei crediti derivanti dall’attuazione congiunta e dal meccanismo di sviluppo pulito, è pari a 30 EUR per tonnellata di CO2 equivalente.

    (11)

    Per valutare i costi aggiuntivi diretti conseguenti all’attuazione della direttiva 2003/87/CE è necessario tener conto del quantitativo di quote che il settore interessato dovrebbe acquistare se non fosse ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. A norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 11, della suddetta direttiva, il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a tali settori nel 2013 deve corrispondere all’80 % del quantitativo determinato secondo le modalità di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1, e le quote assegnate a titolo gratuito devono diminuire ogni anno di un importo uguale, raggiungendo una percentuale del 30 % nel 2020, in vista della loro completa cessazione nel 2027. Il punto di partenza per i parametri di riferimento determinati a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, è il livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti del settore o sottosettore interessato dell’Unione nel periodo 2007-2008; tali parametri devono anche tener conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi più efficienti.

    (12)

    I parametri di riferimento, che devono essere determinati ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, saranno adottati solo entro la fine del 2010. La valutazione dei costi diretti in base ai suddetti parametri può pertanto essere presa in considerazione solo in occasione della revisione dell’elenco dei settori e dei sottosettori. Per determinare l’elenco dei settori e dei sottosettori è pertanto necessario stimare il quantitativo di quote da assegnare gratuitamente. Tali stime devono essere effettuate a livello di Unione per gli anni 2013 e 2014. Ai fini della presente decisione, la stima migliore, che rispecchia i rigidi requisiti applicabili ai parametri di riferimento e l’applicazione del fattore di riduzione lineare, prevede che nel 2013 e 2014 deve essere acquistato il 75 % delle quote destinate ai settori non esposti al rischio di rilocalizzazione.

    (13)

    La valutazione del costo indiretto si è basata sul fattore di emissione medio applicabile all’Unione per l’elettricità pari a 0,465 tonnellate di CO2 per MWh, secondo l’analisi basata su modelli indicata nel pacchetto UE sui cambiamenti climatici e le energie rinnovabili del 2008 (4), che è stata applicata per la valutazione d’impatto della Commissione che accompagna il pacchetto di misure di attuazione degli obiettivi dell’Unione in materia di cambiamenti climatici e di energie rinnovabili per il 2020. L’applicazione di un valore medio per l’Unione è opportuna perché è conforme all’obbligo di effettuare una valutazione a livello di Unione e perché rispecchia le emissioni effettive connesse alla produzione di elettricità all’interno dell’Unione.

    (14)

    Ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 17, della direttiva 2003/87/CE, l’elenco può essere integrato dopo il completamento di una valutazione qualitativa, tenendo conto, qualora siano disponibili i dati pertinenti, della misura in cui i singoli impianti del settore o sottosettore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di energia elettrica, tenendo conto se del caso del possibile aumento dei costi di produzione derivante dall’investimento corrispondente, ad esempio applicando le tecniche più efficienti; delle caratteristiche attuali e previste del mercato, anche allorché l’esposizione commerciale o i tassi di crescita dei costi diretti e indiretti sono vicini ai massimali e dei margini di profitto, quali indicatori potenziali per le decisioni d’investimento a lungo termine o di trasferimento.

    (15)

    È stata effettuata una valutazione qualitativa su una serie di settori e sottosettori che non erano ritenuti esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sulla base dei criteri quantitativi definiti nell’articolo 10 bis, paragrafi 14 e 15, della direttiva 2003/87/CE. Tale valutazione qualitativa è stata applicata principalmente ai settori che non erano adeguatamente rappresentati nella valutazione quantitativa e ai settori considerati dei casi limite o per i quali non esistevano dati statistici o questi erano di scarsa qualità, e per i quali gli Stati membri o i rappresentanti dell’industria avevano chiesto un’analisi qualitativa sulla base di motivazioni plausibili e giustificate. Dopo la valutazione è emerso che alcuni dei settori esaminati debbono essere considerati come settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. I settori e i sottosettori supplementari aggiunti all’elenco sono indicati separatamente al punto 3 dell’allegato della presente decisione.

    (16)

    Altri settori e sottosettori che, dati i vincoli di tempo, non sono stati analizzati integralmente in questa occasione o per i quali i dati erano limitati o di qualità insufficiente, come il settore della fabbricazione di mattoni e tegole, saranno riesaminati al più presto a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 13, della direttiva e, in base all’esito dell’analisi, aggiunti all’elenco.

    (17)

    È stata effettuata una valutazione qualitativa del settore «Finissaggio dei tessili» (codice NACE 1730) principalmente perché non esistono dati commerciali ufficiali a livello di Unione per valutare l’intensità degli scambi e perché tutti gli altri settori tessili sono ad elevata intensità di scambi. La valutazione ha messo in luce l’esistenza di una concorrenza internazionale sempre maggiore, un calo significativo della produzione nell’Unione negli ultimi anni e margini di profitto negativi o molto modesti negli anni sottoposti a valutazione, situazione che limita la capacità di investire e ridurre le emissioni da parte degli impianti. Sulla base dell’impatto combinato di tali fattori, il settore deve essere considerato come esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

    (18)

    Si è proceduto ad una valutazione qualitativa del settore «Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato ed altri pannelli di legno» (codice NACE 2020). La valutazione ha dimostrato che esiste un margine limitato di manovra per ridurre le emissioni senza dover incorrere in un notevole aumento dei costi, che il mercato presenta caratteristiche problematiche, come un’elevata sensibilità ai prezzi e una tendenza sempre più forte all’importazione dai paesi produttori a basso costo, e che l’attuazione della direttiva 2003/87/CE comporta costi aggiuntivi che incidono in maniera significativa sui margini di profitto, limitando la capacità di investimento e di abbattimento delle emissioni degli impianti. Sulla base dell’impatto combinato di tali fattori, il settore deve essere considerato come esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

    (19)

    È stata effettuata una valutazione qualitativa del settore «Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie» (codice NACE 2416). Per quanto concerne le caratteristiche dell’attuale mercato, la valutazione ha dimostrato l’esistenza di un elevato livello di integrazione con altri comparti dell’industria chimica ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; di prezzi fissati sul mercato mondiale che impediscono un aumento unilaterale dei prezzi e la presenza di distorsioni del mercato mondiale o dell’Unione dovute a pratiche commerciali sleali da parte dei produttori di alcuni paesi terzi. Per quanto concerne le caratteristiche di mercato previste, se da un lato il settore ha quasi già raggiunto un’intensità di scambi del 30 %, dall’altro subisce un forte aumento delle importazioni, situazione che si protrarrà soprattutto a seguito degli ingenti nuovi investimenti in Medio Oriente. Sulla base dell’impatto combinato di tali fattori, il settore deve essere considerato come esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

    (20)

    È stata effettuata una valutazione qualitativa del settore «Fusione di ghisa» (codice NACE 2751) principalmente perché non esistono dati commerciali ufficiali a livello di Unione per valutare l’intensità degli scambi, visto che i principali prodotti di fonderia sono suddivisi in gruppi diversi nel database Comext di Eurostat. La valutazione ha messo in luce l’esistenza di un potenziale di abbattimento limitato, dovuto in parte all’inevitabile produzione di emissioni legate ai processi e alla scarsa capacità di investimento nelle tecnologie di abbattimento, conseguenza dell’incidenza significativa che hanno i costi aggiuntivi di attuazione della direttiva 2003/87/CE sui margini di profitto. Per quanto riguarda le caratteristiche del mercato, la concentrazione di mercato è bassa, mentre esiste un elevato livello di concentrazione nei settori clienti. Ciò fa sì che il settore abbia un potenziale limitato di trasferire i costi aggiuntivi. I dati sugli scambi attualmente disponibili presso fonti alternative indicano anche che la produzione nel settore della fonderia è sempre più oggetto di scambi a livello internazionale. Sulla base dell’impatto combinato di tali fattori, il settore deve essere considerato come esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

    (21)

    È stata effettuata una valutazione qualitativa del settore «Fusione di metalli leggeri» (codice NACE 2753) principalmente perché non esistono dati commerciali ufficiali a livello di Unione per valutare l’intensità degli scambi, visto che i principali prodotti di fonderia sono suddivisi in gruppi diversi nel database Comext di Eurostat. Per quanto riguarda le caratteristiche del mercato, la valutazione ha dimostrato una bassa concentrazione di mercato e una forte dipendenza dalla domanda proveniente da un settore cliente concentrato. Ciò fa sì che il settore abbia un potenziale limitato di trasferire i costi supplementari. Negli anni esaminati, inoltre, il settore ha subito perdite o beneficiato di margini di profitto molto modesti e tale situazione incide negativamente sugli investimenti nelle tecnologie di abbattimento, situazione che potrebbe essere ulteriormente inasprita dai costi aggiuntivi richiesti. I dati sugli scambi attualmente disponibili da fonti alternative indicano anche che la produzione nel settore della fonderia è sempre più oggetto di scambi a livello internazionale. Sulla base dell’impatto combinato di tali fattori, il settore deve essere considerato come esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

    (22)

    Nel determinare l’elenco dei settori e dei sottosettori occorre tener conto, ove siano disponibili dati pertinenti, della misura in cui i paesi terzi, che rappresentano una parte determinante della produzione globale di prodotti in settori o sottosettori ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, si impegnano seriamente a ridurre le emissioni di gas serra nei settori o sottosettori interessati in una misura comparabile a quella dell’Unione ed entro lo stesso lasso di tempo, nonché della misura in cui l’efficienza in termini di emissioni di carbonio degli impianti situati in tali paesi è comparabile a quella dell’Unione. In questa fase, solo la Norvegia, l’Islanda e la Svizzera si sono impegnate in tal senso e, nel loro complesso, questi paesi non rappresentano una parte determinante della produzione globale di prodotti in settori o sottosettori ritenuti a rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Per quanto riguarda l’efficienza in termini di emissioni di carbonio, i dati pertinenti necessari alla valutazione non sono disponibili perché le definizioni statistiche non sono comparabili e perché in generale mancano dati globali al livello di disaggregazione e di dettaglio settoriale auspicato. Per questi motivi i criteri definiti all’articolo 10 bis, paragrafo 18, della direttiva 2003/87/CE non hanno inciso sull’elenco dei settori e dei sottosettori.

    (23)

    La valutazione sulla quale si è basato l’elenco dei settori e dei sottosettori ha riguardato tutti i codici NACE, dal 1010 fino al 3720 incluso, comprendendo pertanto le attività di estrazione e i settori manifatturieri. Altri settori industriali che non rientrano nel campo dei codici NACE valutati, ma i cui impianti fissi sono potenzialmente interessati dalle disposizioni del sistema ETS comunitario sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, saranno esaminati dalla Commissione nel corso del 2010. Se i suddetti settori industriali soddisferanno i criteri di cui all’articolo 10 bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE, saranno inseriti nell’elenco nell’ambito dell’aggiornamento annuo.

    (24)

    Il presente elenco è applicabile per gli anni 2013-2014, in funzione dell’esito dei negoziati internazionali.

    (25)

    Vari soggetti interessati, tra cui Stati membri, associazioni di categoria, organizzazioni non governative in campo ambientale e rappresentanti del mondo accademico, sono stati consultati in merito all’elenco dei settori e dei sottosettori; informazioni su questo esercizio sono disponibili nel sito web della Commissione (5).

    (26)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I settori e i sottosettori di cui in allegato sono ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

    Altri settori industriali che non rientrano nel campo dei codici NACE valutati (dal 1010 fino al 3720 compreso), ma che sono potenzialmente interessati dalle disposizioni sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio del sistema ETS comunitario, saranno esaminati dalla Commissione nel corso del 2010. Se i suddetti settori industriali soddisferanno i criteri di cui all’articolo 10 bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE, saranno inseriti nell’elenco nell’ambito dell’aggiornamento annuo.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 24 dicembre 2009.

    Per la Commissione

    Stavros DIMAS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

    (2)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.

    (3)  http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_ia_en.pdf

    (4)  P. Capros et al., Model-based Analysis of the 2008 EU Policy Package on Climate Change and Renewables, Primes Model — E3MLab/NTUA, giugno 2008

    http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/climat_action/analysis.pdf

    (5)  http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/carbon_en.htm


    ALLEGATO

    Settori e sottosettori ritenuti, ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE, esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

    1.   LIVELLO NACE-4

    1.1.   SULLA BASE DEI CRITERI QUANTITATIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 10 bis, PARAGRAFI 15 E 16, DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE.

    Codice NACE

    Descrizione

    1010

    Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile

    1430

    Estrazione di minerali per le industrie chimiche e la fabbricazione di concimi

    1597

    Fabbricazione di malto

    1711

    Preparazione e filatura di fibre tipo cotone

    1810

    Confezione di vestiario in pelle

    2310

    Fabbricazione di prodotti di cokeria

    2413

    Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

    2414

    Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

    2415

    Fabbricazione di concimi e di composti azotati

    2417

    Fabricazione di gomma sintetica in forme primarie

    2710

    Siderurgia

    2731

    Stiratura a freddo

    2742

    Produzione di alluminio e semilavorati

    2744

    Produzione di rame e semilavorati

    2745

    Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati

    2931

    Fabbricazione di trattori agricoli

    1.2.   SULLA BASE DEI CRITERI QUANTITATIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 10 bis, PARAGRAFO 15, DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE.

    Codice NACE

    Descrizione

    1562

    Fabbricazione di prodotti amidacei

    1583

    Fabbricazione di zucchero

    1595

    Produzione di altre bevande fermentate, non distillate

    1592

    Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione

    2112

    Fabbricazione della carta e del cartone

    2320

    Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati

    2611

    Fabbricazione di vetro piano

    2613

    Fabbricazione di vetro cavo

    2630

    Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

    2721

    Fabbricazione di tubi di ghisa

    2743

    Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati

    1.3.   SULLA BASE DEI CRITERI QUANTITATIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 10 bis, PARAGRAFO 16, LETTERA A), DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE.

    Codice NACE

    Descrizione

    2651

    Produzione di cemento

    2652

    Produzione di calce

    1.4.   SULLA BASE DEI CRITERI QUANTITATIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 10 bis, PARAGRAFO 16, LETTERA B), DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE.

    Codice NACE

    Descrizione

    1110

    Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

    1310

    Estrazione di minerali di ferro

    1320

    Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio e di torio

    1411

    Estrazione di pietre ornamentali e per costruzioni

    1422

    Estrazione di argilla e caolino

    1450

    Estrazione di altri minerali e prodotti di cava

    1520

    Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce

    1541

    Fabbricazione di oli e grassi grezzi

    1591

    Fabbricazione di bevande alcoliche distillate

    1593

    Fabbricazione di vini (di uve non di produzione propria)

    1712

    Preparazione e filatura di fibre di tipo lana cardata

    1713

    Preparazione e filatura di fibre tipo lana pettinata

    1714

    Preparazione e filatura di fibre tipo lino

    1715

    Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali

    1716

    Fabbricazione di filati cucirini

    1717

    Preparazione e filatura di altre fibre tessili

    1721

    Tessitura di filati tipo cotone

    1722

    Tessitura di filati tipo lana cardata

    1723

    Tessitura di filati tipo lana pettinata

    1724

    Tessitura di filati tipo seta

    1725

    Tessitura di altre materie tessili

    1740

    Confezionamento di articoli tessili, esclusi gli articoli di vestiario

    1751

    Fabbricazione di tappeti e moquette

    1752

    Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

    1753

    Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario

    1754

    Fabbricazione di altri tessili

    1760

    Fabbricazione di tessuti a maglia

    1771

    Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia

    1772

    Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

    1821

    Confezione di indumenti da lavoro

    1822

    Confezione di abbigliamento esterno

    1823

    Confezione di biancheria intima

    1824

    Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori

    1830

    Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli in pelliccia

    1910

    Preparazione e concia del cuoio

    1920

    Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria

    1930

    Fabbricazione di calzature

    2010

    Taglio, piallatura e trattamento del legno

    2052

    Fabbricazione di articoli in sughero, e materiali da intreccio

    2111

    Fabbricazione della pasta-carta

    2124

    Fabbricazione di carta da parati

    2215

    Altre edizioni

    2330

    Trattamento dei combustibili nucleari

    2412

    Fabbricazione di coloranti e pigmenti

    2420

    Fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l’agricoltura

    2441

    Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

    2442

    Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici

    2452

    Fabbricazione di altri profumi e cosmetici

    2463

    Fabbricazione di oli essenziali

    2464

    Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico

    2465

    Fabbricazione di supporti per registrazione audio, video, informatica

    2466

    Fabbricazione di altri prodotti chimici

    2470

    Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

    2511

    Fabbricazione di pneumatici e di camere d’aria

    2615

    Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo

    2621

    Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

    2622

    Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

    2623

    Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

    2624

    Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale

    2625

    Fabbricazione di altri prodotti ceramici

    2626

    Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari

    2681

    Fabbricazione di prodotti abrasivi

    2722

    Fabbricazione di tubi di acciaio

    2741

    Produzione di metalli preziosi e semilavorati

    2861

    Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria

    2862

    Fabbricazione di utensileria

    2874

    Fabbricazione di viti, bulloni, catene e molle

    2875

    Fabbricazione di altri prodotti metallici

    2911

    Fabbricazione di motori e di turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocidi

    2912

    Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici

    2913

    Fabbricazione di rubinetti e valvole

    2914

    Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione

    2921

    Fabbricazione di fornaci e bruciatori

    2923

    Fabbricazione di attrezzature industriali per la refrigerazione e la ventilazione

    2924

    Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.

    2932

    Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

    2941

    Fabbricazione di macchine utensili elettriche portatili

    2942

    Fabbricazione di macchine utensili per la metallurgia

    2943

    Fabbricazione di altre macchine utensili

    2951

    Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

    2952

    Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

    2953

    Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

    2954

    Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio

    2955

    Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

    2956

    Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.

    2960

    Fabbricazione di armi, sistemi d’arma e munizioni

    2971

    Fabbricazione di elettrodomestici

    3001

    Fabbricazione di macchine per ufficio

    3002

    Fabbricazione di computer sistemi e di altre apparecchiature per l’informatica

    3110

    Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

    3120

    Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità

    3130

    Fabbricazione di fili e cavi isolati

    3140

    Fabbricazione di pile e accumulatori elettrici

    3150

    Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche

    3162

    Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a.

    3210

    Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici

    3220

    Fabbricazione di apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione e la televisione e di apparecchi per la telefonia

    3230

    Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell’immagine e di prodotti connessi

    3310

    Fabbricazione di apparecchi medicali e chirurgici e di apparecchi ortopedici

    3320

    Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, controllo prova, navigazione e simili, escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali

    3340

    Fabbricazione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche

    3350

    Fabbricazione di orologi

    3511

    Costruzioni navali e riparazioni di navi

    3512

    Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive

    3530

    Costruzioni di aeromobili e di veicoli spaziali

    3541

    Fabbricazione di motocicli

    3542

    Fabbricazione di biciclette

    3543

    Fabbricazione di veicoli per invalidi

    3550

    Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

    3621

    Coniazione di monete

    3622

    Fabbricazione di gioielleria e oreficeria

    3630

    Fabbricazione di strumenti musicali

    3640

    Fabbricazione di articoli sportivi

    3650

    Fabbricazione di giochi e giocattoli

    3661

    Fabbricazione di oggetti di bigiotteria

    3662

    Fabbricazione di scope e spazzole

    3663

    Altre industrie manifatturiere n.c.a.

    2.   AL DI FUORI DEL LIVELLO NACE-4, SULLA BASE DEI CRITERI QUANTITATIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 10 bis, PARAGRAFI 15 E 16, DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE.

    Codice Prodcom

    Descrizione

    15331427

    Concentrato di pomodoro

    155120

    Latte e crema di latte in forme solide

    155153

    Caseine

    155154

    Lattosio e sciroppo di lattosio

    15891333

    Lieviti di panificazione, secchi

    24111150

    Idrogeno (compresa la produzione di idrogeno in combinazione con gas di sintesi)

    24111160

    Azoto

    24111170

    Ossigeno

    243021

    Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili; fritte di vetro

    24621030

    Gelatine e loro derivati (escluse le colle di caseina)

    261411

    Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati, di fibre di vetro

    26821400

    Grafite artificiale, colloidale o semicolloidale; preparazioni

    26821620

    Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro

    3.   AL LIVELLO NACE-4, SULLA BASE DEI CRITERI QUALITATIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 10 bis, PARAGRAFO 17, DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE.

    Codice NACE

    Descrizione

    1730

    Finissaggio dei tessili

    2020

    Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato ed altri pannelli di legno

    2416

    Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

    2751

    Fusione di ghisa

    2753

    Fusione di metalli leggeri


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