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Document 32009R0906

Regolamento (CE) n. 906/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009 , relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 256 del 29.9.2009, pp. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2024: This act has been changed. Current consolidated version: 14/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/906/oj

29.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/31


REGOLAMENTO (CE) N. 906/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2009

relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 246/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (1), in particolare l’articolo 1,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,

considerando quando segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 246/2009 conferisce alla Commissione il potere di applicare l’articolo 81, paragrafo 3, del trattato mediante regolamento a talune categorie di accordi, di decisioni o di pratiche concordate tra compagnie marittime riguardanti l’esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea (consorzi), i quali, tramite la cooperazione che determinano tra le compagnie marittime partecipanti, possono avere l’effetto di restringere la concorrenza all’interno del mercato comune e di pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri e possono pertanto incorrere nel divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

(2)

La Commissione si è avvalsa di tale potere adottando il regolamento (CE) n. 823/2000, del 19 aprile 2000, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (3), che scadrà il 25 aprile 2010. Sulla base dell’esperienza finora acquisita dalla Commissione, si può concludere che le giustificazioni per un’esenzione di categoria a favore dei consorzi marittimi di linea sono tuttora valide. È tuttavia necessario apportare modifiche per sopprimere i riferimenti al regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (4), ormai abrogato, che permetteva alle compagnie di trasporto marittimo di linea di fissare prezzi e capacità. Le modifiche sono inoltre necessarie per garantire una maggiore convergenza con altri regolamenti di esenzione per categoria per la cooperazione orizzontale in vigore pur tenendo conto delle attuali pratiche di mercato nel settore del trasporto marittimo di linea.

(3)

Vi sono tipi molto diversi di accordi di consorzio, da quelli fortemente integrati che implicano un grado di investimento molto elevato, ad esempio per l’acquisto o il nolo da parte dei loro membri di navi appositamente per la costituzione del consorzio e per la creazione di centri di esercizio comune agli accordi flessibili di scambio di posti/container («slot»). Ai fini del presente regolamento, un accordo di consorzio consiste di uno o di una serie di accordi distinti, ma correlati, tra compagnie di trasporto marittimo di linea in base a cui le parti gestiscono il servizio in comune. La forma giuridica degli accordi è meno importante della realtà economica sulla quale si basano, ossia il fatto che le parti forniscono un servizio comune.

(4)

Il beneficio dell’esenzione per categoria dovrebbe limitarsi a quegli accordi per i quali si può supporre, con sufficiente certezza, che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato. Ciò non significa, tuttavia, necessariamente che i consorzi che non beneficiano del presente regolamento rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato, oppure, se vi rientrano, che non soddisfino le condizioni di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato. Nel valutare la compatibilità dei loro accordi con l’articolo 81 del trattato, i membri di tali consorzi possono prendere in considerazione le caratteristiche specifiche di mercati con volumi di trasporto ridotti o situazioni in cui la soglia della quota di mercato sia superata a causa della presenza, nel consorzio, di un piccolo trasportatore con risorse limitate il cui contributo alla quota di mercato globale del consorzio sia irrilevante.

(5)

I consorzi, quali definiti nel presente regolamento, contribuiscono in generale al miglioramento della produttività e della qualità dei servizi di linea offerti, grazie alla razionalizzazione indotta nelle attività delle compagnie consorziate e alle economie di scala che consentono di ottenere nell’esercizio delle navi e degli impianti portuali. Essi contribuiscono altresì a promuovere il progresso tecnico ed economico, agevolando e incoraggiando lo sviluppo dell’utilizzazione dei container nonché un impiego più efficace della capacità delle navi. Al fine di organizzare e gestire un servizio in comune, una delle caratteristiche essenziali inerenti alla natura di un consorzio è quella di poter operare aggiustamenti di capacità in risposta a fluttuazioni della domanda e dell’offerta. È invece improbabile che una limitazione ingiustificata della capacità e delle vendite, nonché la fissazione in comune dei noli oppure la ripartizione del mercato e della clientela determinino incrementi di efficienza. Di conseguenza, l’esenzione prevista dal presente regolamento non si dovrebbe applicare agli accordi di consorzio che comportano siffatte attività, a prescindere dal potere di mercato delle parti.

(6)

Una congrua parte dei vantaggi risultanti da incrementi di efficienza dovrebbe essere riservata agli utenti dei servizi di trasporto. Gli utenti dei servizi di trasporto forniti dai consorzi possono fruire dei vantaggi risultanti dalla maggior produttività e dalla migliore qualità del servizio ottenute grazie al consorzio. Tali vantaggi possono consistere, tra l’altro, in un aumento della frequenza dei viaggi e degli scali o in una loro migliore organizzazione, nonché in una qualità più elevata e in una maggiore personalizzazione dei servizi offerti, grazie all’impiego di unità navali e di attrezzature portuali o di altro genere più moderne.

(7)

Gli utenti possono trarre effettivo beneficio dai consorzi soltanto qualora esista una sufficiente concorrenza nei mercati rilevanti in cui operano tali consorzi. Tale condizione deve considerarsi soddisfatta quando un consorzio rimane al di sotto di una determinata soglia di quota di mercato e si può quindi presumere che sia esposto alla concorrenza effettiva, reale o potenziale, di trasportatori che non sono membri del consorzio. Per valutare il mercato rilevante, occorre prendere in considerazione non soltanto il traffico diretto fra i porti serviti da un consorzio, ma anche l’eventuale concorrenza di altri servizi marittimi di linea facenti capo a porti sostituibili a quelli serviti dal consorzio e, se del caso, di altri modi di trasporto.

(8)

Il presente regolamento non deve esentare accordi contenenti restrizioni di concorrenza che non sono indispensabili al conseguimento degli obiettivi che giustificano la concessione dell’esenzione. A tal fine, devono essere escluse dal beneficio del presente regolamento le restrizioni competitive gravi (restrizioni fondamentali) relative alla fissazione dei prezzi applicati a terzi, la limitazione della capacità o delle vendite e la ripartizione dei mercati o dei clienti. A parte le attività espressamente esentate dal presente regolamento, dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento solo le attività accessorie direttamente collegate al funzionamento del consorzio, necessarie alla sua attuazione e ad esso proporzionate.

(9)

La soglia di quota di mercato e le altre condizioni previste dal presente regolamento, nonché l’esclusione di taluni comportamenti dal beneficio ad esso inerente, dovrebbero di norma garantire che gli accordi cui si applica l’esenzione per categoria non conferiscano alle compagnie interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilevante in questione.

(10)

Per determinare se un consorzio soddisfa la condizione relativa alla quota di mercato, occorre sommare le quote di mercato complessive dei membri del consorzio. La quota di mercato di ogni membro dovrebbe tener conto dei volumi complessivi trasportati all’interno e all’esterno del consorzio. Nel secondo caso, occorre tener conto di tutti i volumi trasportati da un membro all’interno di un altro consorzio o in relazione a qualsiasi servizio fornito individualmente dal membro, sia sulle proprie navi che su quelle di terzi, in base ad accordi contrattuali come quelli per il noleggio di posti/container.

(11)

Inoltre, il beneficio dell’esenzione di categoria dovrebbe prevedere il diritto di ogni membro del consorzio di recedere da detto consorzio dando adeguato preavviso. Tuttavia, per i consorzi fortemente integrati, occorre prevedere un periodo di preavviso e un periodo iniziale di permanenza obbligatoria più lunghi, per tener conto degli ingenti investimenti effettuati per costituirli e delle maggiori difficoltà di riorganizzazione in caso di recesso di uno dei membri.

(12)

In casi particolari, nei quali gli accordi rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento producano ciononostante effetti incompatibili con l’articolo 81, paragrafo 3, del trattato, la Commissione può revocare il beneficio dell’esenzione per categoria in base al regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (5). A tale proposito, sono particolarmente importanti gli effetti negativi che potrebbero derivare dall’esistenza di legami tra il consorzio e/o i suoi membri con altri consorzi e/o altri trasportatori di linea sullo stesso mercato rilevante.

(13)

A norma del regolamento (CE) n. 1/2003, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono revocare il beneficio dell’esenzione per categoria nel caso di accordi che abbiano effetti incompatibili con l’articolo 81, paragrafo 3, del trattato, nel rispettivo territorio di uno Stato membro, o in una parte dello stesso, che abbia tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto.

(14)

Il presente regolamento fa salva l’applicazione dell’articolo 82 del trattato.

(15)

Poiché il regolamento (CE) n. 823/2000 viene a scadenza, è opportuno adottare un nuovo regolamento che rinnovi l’esenzione per categoria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento riguarda soltanto i consorzi che assicurano servizi di trasporto marittimo internazionali di linea in partenza da o a destinazione di uno o più porti della Comunità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, si intende per:

1)

«consorzio», un accordo o una serie di accordi correlati conclusi tra due vettori esercenti una nave, che assicurano regolari servizi marittimi internazionali di linea per il trasporto di sole merci su uno o più traffici determinati, il cui oggetto è quello di instaurare una cooperazione per l’esercizio in comune di un servizio di trasporto marittimo che migliori il servizio che, in assenza di consorzi, sarebbe offerto individualmente da ciascuno dei suoi membri, razionalizzando le loro operazioni tramite accordi tecnici, operativi e/o commerciali;

2)

«trasporto marittimo di linea», il trasporto di merci eseguito regolarmente su una o più rotte specifiche tra diversi porti, con orari e date di viaggio preannunciati, e accessibile, anche occasionalmente, a qualsiasi utente dietro corrispettivo;

3)

«utente del trasporto», qualsiasi impresa (per esempio caricatori, consegnatari o spedizionieri) che abbia concluso o intenda concludere un accordo contrattuale con un membro del consorzio per il trasporto di merci;

4)

«inizio del servizio», la data alla quale la prima nave salpa per il servizio.

CAPO II

ESENZIONI

Articolo 3

Accordi esentati

In forza dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato e nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile alle seguenti attività di un consorzio:

1)

le operazioni relative all’esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea, che includono le seguenti attività:

a)

il coordinamento e/o la fissazione comune degli orari di viaggio nonché la determinazione dei porti di scalo;

b)

lo scambio, la vendita o il nolo incrociato di spazi o posti/container sulle navi;

c)

l’utilizzazione in comune («pooling») di navi e/o di impianti portuali;

d)

l’utilizzazione di uno o più uffici di esercizio congiunto;

e)

la messa a disposizione di container, «chassis» e altre attrezzature e/o i contratti di locazione, di locazione finanziaria («leasing») o di acquisto di dette attrezzature;

2)

aggiustamenti di capacità in risposta a fluttuazioni della domanda e dell’offerta;

3)

l’esercizio o l’uso in comune dei terminali portuali e i servizi connessi (per esempio servizi di carico e scarico e servizi di stivaggio);

4)

qualsiasi altra attività accessoria a quelle di cui ai punti 1, 2 e 3 necessaria per il loro svolgimento, tra cui:

a)

l’utilizzazione di un sistema di scambio di dati informatizzati;

b)

l’obbligo per i membri di un consorzio di utilizzare, nel mercato o mercati rilevanti, le navi assegnate al consorzio, astenendosi dal noleggiare spazio su navi appartenenti a terzi;

c)

l’obbligo per i membri di un consorzio di non cedere né noleggiare spazio ad altri trasportatori, operatori di navi nel mercato o mercati rilevanti, senza il previo consenso degli altri membri del consorzio.

Articolo 4

Restrizioni fondamentali

L’esenzione di cui all’articolo 3 non si applica ai consorzi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, abbiano per oggetto:

1)

la fissazione dei prezzi in relazione alla vendita di servizi di trasporto di linea a terzi;

2)

la limitazione della capacità o delle vendite ad eccezione degli aggiustamenti di capacità di cui all’articolo 3, punto 2;

3)

la ripartizione dei mercati o della clientela.

CAPO III

CONDIZIONI DELL’ESENZIONE

Articolo 5

Condizioni relative alla quota di mercato

1.   Perché il consorzio possa beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 3, la quota di mercato congiunta dei membri del consorzio sul mercato rilevante su cui esso opera non deve superare il 30 %, calcolata con riferimento al volume complessivo delle merci trasportate (tonnellate di carico o unità equivalente venti piedi).

2.   Per determinare la quota di mercato dei membri di un consorzio, si terrà conto del volume complessivo delle merci da esso trasportate sul mercato rilevante, indipendentemente dal fatto che questi volumi siano trasportati:

a)

nell’ambito del consorzio stesso;

b)

nell’ambito di un altro consorzio di cui il membro faccia parte; oppure

c)

al di fuori di un consorzio, sulle navi proprie di un membro o su quelle di terzi.

3.   L’esenzione di cui all’articolo 3 continua ad applicarsi se, in un periodo di due anni civili consecutivi, la quota di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene superata di non più di un decimo.

4.   Quando le soglie previste dai paragrafi 1 e 3 del presente articolo sono superate, l’esenzione di cui all’articolo 3 continua ad applicarsi durante un periodo di sei mesi dalla fine dell’anno civile nel cui corso è avvenuto il superamento. Tale periodo è di dodici mesi se il superamento è imputabile al ritiro dal mercato di un trasportatore marittimo non consorziato.

Articolo 6

Condizioni supplementari

Per beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 3, il consorzio deve dare ai membri il diritto di recedere senza incorrere in alcuna penale finanziaria o di altra natura quale, in particolare, l’obbligo di cessare le loro attività di trasporto sul mercato o mercati rilevanti, abbinato o meno alla condizione di riprendere tali attività alla scadenza di un certo periodo. Il diritto di recesso è soggetto all’osservanza di un termine massimo di preavviso di sei mesi. Il consorzio può, tuttavia, stipulare che siffatto preavviso sia dato unicamente dopo un periodo iniziale massimo di 24 mesi a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo o, se posteriore, dall’inizio del servizio.

Per un consorzio fortemente integrato, il periodo massimo di preavviso può essere prolungato a 12 mesi e il consorzio potrà stipulare che siffatto preavviso sia dato unicamente dopo un periodo iniziale massimo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di consorzio o, se posteriore, dalla data di inizio del servizio.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2010.

Esso si applica fino al 25 aprile 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2009.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)   GU L 79 del 25.3.2009, pag. 1.

(2)   GU C 266 del 21.10.2008, pag. 1.

(3)   GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24.

(4)   GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4.

(5)   GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


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