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Document 32009R0776

    Regolamento (CE) n. 776/2009 della Commissione, del 26 agosto 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 924/2008 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2008/2009

    GU L 224 del 27.8.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/776/oj

    27.8.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 224/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 776/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 26 agosto 2009

    che modifica il regolamento (CE) n. 924/2008 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2008/2009

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), e in particolare l’articolo 61, primo comma, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 56 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro un limite quantitativo da fissare.

    (2)

    Le modalità di applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare riguardo al rilascio dei titoli di esportazione, sono stabilite dal regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2). È tuttavia opportuno che il limite quantitativo sia fissato in modo specifico per ciascuna campagna di commercializzazione alla luce degli eventuali sbocchi offerti dai mercati di esportazione.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 924/2008 della Commissione (3) ha fissato il limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota per la campagna 2008/2009 a 650 000 tonnellate. Le domande di titoli di esportazione presentate per lo zucchero fuori quota hanno raggiunto il quantitativo messo a disposizione da tale regolamento.

    (4)

    Il fatto che il limite quantitativo fissato sia stato raggiunto tre mesi prima del termine della campagna di commercializzazione 2008/2009 indica che i produttori comunitari di zucchero nutrono un significativo interesse per l’esportazione di zucchero fuori quota. Affinché i produttori comunitari di zucchero possano continuare ad approvvigionare i propri mercati tradizionali approfittando nel contempo di nuovi sbocchi di mercato, è opportuno aumentare il limite quantitativo fissato per le esportazioni di zucchero fuori quota per la campagna di commercializzazione 2008/2009. In base alle domande finora presentate e all’esigenza di portare a tre mesi la validità dei titoli di esportazione, si ritiene che un aumento di 300 000 tonnellate sia sufficiente a permettere la prosecuzione dei flussi commerciali di esportazione dello zucchero comunitario fuori quota.

    (5)

    A norma dell’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 951/2006, i titoli di esportazione rilasciati per lo zucchero fuori quota sono validi a decorrere dal giorno effettivo di rilascio fino al 30 settembre della campagna di commercializzazione per la quale i titoli sono stati rilasciati. Tale limitazione, tuttavia, provocherebbe gravi difficoltà per gli esportatori e determinerebbe l’inutile interruzione degli scambi di zucchero verso la fine della campagna. È quindi opportuno autorizzare la prosecuzione delle esportazioni dopo il 30 settembre 2009 fissando a tre mesi la validità dei titoli di esportazione.

    (6)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 924/2008.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 924/2008 è così modificato:

    1)

    all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Per la campagna 2008/2009, che va dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2009, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 950 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99.»;

    2)

    è inserito il seguente articolo 1 bis:

    «Articolo 1 bis

    Validità dei titoli di esportazione rilasciati per le esportazioni di zucchero fuori quota nella campagna 2008/2009

    In deroga all’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 951/2006, la validità dei titoli di esportazione rilasciati dopo il 1o luglio 2009 per i quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, scade entro la fine del terzo mese successivo al mese nel corso del quale il titolo di esportazione è stato rilasciato.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2009.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

    (3)  GU L 252 del 20.9.2008, pag. 7.


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