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Document 32009R0512
Commission Regulation (EC) No 512/2009 of 16 June 2009 initiating a new exporter review of Council Regulation (EC) No 1905/2003 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of furfuryl alcohol originating in the People’s Republic of China, repealing the duty with regard to imports from one exporter in this country and making these imports subject to registration
Regolamento (CE) n. 512/2009 della Commissione, del 16 giugno 2009 , che apre un riesame nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1905/2003 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcole furfurilico originario della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione
Regolamento (CE) n. 512/2009 della Commissione, del 16 giugno 2009 , che apre un riesame nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1905/2003 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcole furfurilico originario della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione
GU L 153 del 17.6.2009, p. 6–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
17.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 153/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 512/2009 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2009
che apre un riesame «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1905/2003 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcole furfurilico originario della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (in prosieguo «il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. DOMANDA DI RIESAME
(1) |
La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Henan Hongye Chemical Company Ltd e dalle sue società collegate Puyang Hongjian Resin Science & Technology Development Company Ltd e Puyang Hongye Imp. & Exp. Commerce Company Ltd («il richiedente»), un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»). |
B. PRODOTTO
(2) |
Il prodotto oggetto del riesame è l’alcole furfurilico originario della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»), attualmente classificabile nel codice NC ex 2932 13 00. |
C. MISURE IN VIGORE
(3) |
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 1905/2003 (2) del Consiglio, in forza del quale le importazioni nella Comunità del prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo di 250 EUR per tonnellata, ad eccezione di quelle di quattro società espressamente indicate, soggette ad aliquote di dazio individuali. |
D. MOTIVAZIONE DEL RIESAME
(4) |
Il richiedente adduce il fatto di operare in condizioni di economia di mercato ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Dichiara inoltre di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1o luglio 2001 e il 30 giugno 2002 («il periodo dell’inchiesta iniziale») e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle predette misure antidumping. |
(5) |
Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale. |
E. PROCEDIMENTO
(6) |
I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati della domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni. |
(7) |
Dopo aver esaminato gli elementi di prova disponibili, la Commissione conclude che sono sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Una volta ricevuta la richiesta di cui al considerando 13, verrà accertato se il richiedente operi nelle condizioni di economia di mercato quali definite all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base oppure se il richiedente soddisfi i requisiti per ottenere un dazio individuale fissato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base. In tal caso, verrà calcolato il margine di dumping individuale del richiedente e, se emergono pratiche di dumping, sarà fissata l’aliquota del dazio cui devono essere soggette le sue importazioni del prodotto interessato nella Comunità. |
(8) |
Se si accerta che il richiedente soddisfa le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale, può rivelarsi necessario modificare l’aliquota del dazio attualmente applicata alle importazioni del prodotto in esame da parte di società non menzionate all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1905/2003. |
a) Questionari
(9) |
Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà al richiedente un questionario. |
b) Raccolta di informazioni e audizioni
(10) |
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova pertinenti. |
(11) |
La Commissione procederà inoltre all’audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. |
(12) |
Si ricorda che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali enunciati nel regolamento di base è subordinato al rispetto dei termini previsti dal presente regolamento. |
c) Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato/trattamento individuale
(13) |
Se il richiedente dimostra, con sufficienti elementi di prova, di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri stabiliti all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale verrà stabilito in conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tal fine deve essere presentata una domanda debitamente motivata entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. La Commissione invierà al richiedente e alle autorità della Repubblica popolare cinese appositi moduli per inoltrare la richiesta. Il richiedente può inoltre usare tale modulo di domanda per chiedere il trattamento individuale e per dimostrare di soddisfare i criteri enunciati all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. |
d) Selezione del paese a economia di mercato
(14) |
Se il richiedente non ottiene il trattamento di impresa operante in economia di mercato ma soddisfa i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato in conformità all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese si farà riferimento, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, a un paese ad economia di mercato appropriato. A tale scopo, come per l’inchiesta che ha portato all’imposizione di misure sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese, la Commissione intende utilizzare nuovamente gli Stati Uniti d’America. Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni in merito all’opportunità di questa scelta entro il termine indicato all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento. |
(15) |
Inoltre, se il richiedente ottiene il trattamento di impresa operante in economia di mercato, la Commissione può eventualmente far valere conclusioni relative al valore normale calcolato in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio per sostituire elementi inattendibili di costo o di prezzo cinesi, necessari a fissare il valore normale, in mancanza di dati attendibili della Repubblica popolare cinese. La Commissione intende utilizzare gli Stati Uniti d’America anche a tale scopo. |
F. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI
(16) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame, fabbricato ed esportato nella Comunità dal richiedente. Tali importazioni vanno al tempo stesso registrate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il presente riesame si concluda con l’accertamento dell’esistenza di pratiche di dumping da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data di apertura del presente riesame. In questa fase del procedimento non è possibile stimare l’ammontare dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere. |
G. TERMINI
(17) |
Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:
|
H. OMESSA COLLABORAZIONE
(18) |
Qualora una parte interessata rifiuti di fornire le necessarie informazioni, non le comunichi entro i termini stabiliti o ostacoli gravemente lo svolgimento dell’inchiesta, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili. |
(19) |
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato. |
I. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(20) |
Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3). |
J. CONSIGLIERE-AUDITORE
(21) |
Si ricorda inoltre che le parti interessate, se ritengono di incontrare difficoltà nell’esercizio dei propri diritti di difesa, possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della DG Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione, offrendo, se necessario, la sua mediazione su questioni procedurali relative alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l’accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni, anche su come prendere contatto, si consultino le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Con il presente atto inizia il riesame del regolamento (CE) n. 1905/2003 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, al fine di determinare se e fino a che punto le importazioni di alcole furfurilico, classificato al codice NC ex 2932 13 00 (codice TARIC 2932130090), originario della Repubblica popolare cinese, prodotto e venduto per l’esportazione verso la Comunità dalla Henan Hongye Chemical Company Ltd e dalle sue società collegate Puyang Hongjian Resin Science & Technology Development Company Ltd e Puyang Hongye Imp. & Exp. Commerce Company Ltd (codice addizionale TARIC A955) devono essere soggette al dazio antidumping imposto dal regolamento (CE) n. 1905/2003.
Articolo 2
È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1905/2003 sulle importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento.
Articolo 3
A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si chiede alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all’articolo 1. Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 4
1. Salvo diversa disposizione, le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al considerando 9 del presente regolamento e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell’inchiesta. Entro lo stesso termine di 40 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
2. Le parti interessate che desiderino formulare osservazioni in merito all’opportunità della scelta degli Stati Uniti d’America come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese, devono presentarle entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le richieste, debitamente motivate, di poter usufruire del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato devono pervenire alla Commissione entro 40 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
4. Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in forma riservata devono recare la dicitura «Diffusione limitata» (4) e, in conformità all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, devono essere corredate di una versione non riservata recante la dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione vanno inviate al seguente indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio N105 4/92 |
1049 Bruxelles |
BELGIO |
Fax +32 22956505 |
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, 16 giugno 2009.
Per la Commissione
Catherine ASHTON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 1.
(3) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(4) La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso viene protetto in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).