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Document 32009R0220

    Regolamento (CE) n. 220/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e la eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

    GU L 87 del 31.3.2009, p. 155–156 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/220/oj

    31.3.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 87/155


    REGOLAMENTO (CE) N. 220/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    dell'11 marzo 2009

    che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e la eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, ed in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

    (2)

    La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio (5) che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.

    (3)

    Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili.

    (4)

    Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 999/2001, il regolamento (CE) n. 1923/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) introduce la procedura di regolamentazione con controllo soltanto per un numero limitato di misure di esecuzione interessate dalle modifiche. È quindi opportuno adeguare il regolamento (CE) n. 999/2001 per coprire le altre competenze di esecuzione.

    (5)

    In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di approvare i test diagnostici rapidi, di estendere talune disposizioni ad altri prodotti di origine animale, di adottare misure di esecuzione incluso il metodo per confermare la presenza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) negli ovini e nei caprini, di modificare gli allegati e di adottare misure transitorie. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 999/2001, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    (6)

    È inoltre opportuno, una volta confermata la presenza di un'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), limitare la possibilità per gli Stati membri di applicare altre misure ai casi in cui l'approvazione di tali misure da parte della Commissione si basi su una valutazione favorevole del rischio che tenga conto in particolare delle misure di controllo applicate nello Stato membro interessato e che presentino un livello di protezione equivalente.

    (7)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato come segue:

    1)

    all'articolo 5, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «I test diagnostici rapidi sono approvati a tal fine secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3 e inseriti nell'elenco di cui all'allegato X, capitolo C, punto 4.»;

    2)

    all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano, per quanto riguarda i criteri di cui all'allegato V, punto 5, ai ruminanti sottoposti, con esito negativo, ad un test alternativo approvato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3, a condizione che tale test sia elencato nell'allegato X.»;

    3)

    all'articolo 13, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Uno Stato membro, in deroga al presente paragrafo, può applicare altre misure che presentino un livello di protezione equivalente, in base ad una valutazione favorevole del rischio a norma degli articoli 24 bis e 25 che tenga conto in particolare delle misure di controllo applicate in detto Stato membro, se tali misure sono state approvate per tale Stato membro secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»;

    4)

    all'articolo 16, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

    «7.   Secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3, i paragrafi da 1 a 6 possono essere estesi ad altri prodotti di origine animale. Le modalità di esecuzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»;

    5)

    all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Ove ciò si renda necessario al fine di consentire un'applicazione uniforme del presente articolo, le modalità di esecuzione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Il metodo per confermare la presenza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) negli ovini e nei caprini è adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3.»;

    6)

    all'articolo 23, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Previa consultazione del comitato scientifico competente su qualunque questione che possa avere un impatto sulla salute pubblica, gli allegati sono modificati o completati e qualunque misura transitoria appropriata è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3.»;

    7)

    l'articolo 23 bis è modificato come segue:

    a)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    approvazione dei test diagnostici rapidi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 9, paragrafo 3,»;

    b)

    sono aggiunte le seguenti lettere:

    «k)

    estensione delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafi da 1 a 6, ad altri prodotti di origine animale;

    l)

    adozione del metodo per confermare la presenza della BSE negli ovini e nei caprini, di cui all'articolo 20, paragrafo 2;

    m)

    modifica o integrazione degli allegati e adozione di qualunque misura transitoria appropriata di cui all'articolo 23.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    H.-G. PÖTTERING

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. VONDRA


    (1)  GU C 211 del 19.8.2008, pag. 47.

    (2)  Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 febbraio 2009.

    (3)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

    (4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (5)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

    (6)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

    (7)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 1.


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