EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0202

Regolamento (CE) n. 202/2009 della Commissione, del 16 marzo 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 600/2005 relativo all’impiego del preparato a base di Bacillus licheniformis DSM 5749 e di Bacillus subtilis DSM 5750 in alimenti composti contenenti lasalocid sodico (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 71 del 17.3.2009, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/202/oj

17.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 71/8


REGOLAMENTO (CE) N. 202/2009 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 600/2005 relativo all’impiego del preparato a base di Bacillus licheniformis DSM 5749 e di Bacillus subtilis DSM 5750 in alimenti composti contenenti lasalocid sodico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Il preparato a base di Bacillus licheniformis DSM 5749 e di Bacillus subtilis DSM 5750, appartenente al gruppo «Microorganismi», è stato autorizzato a tempo indeterminato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2), quale additivo per mangimi da utilizzare nell’alimentazione delle scrofe dal regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione (3), in quella dei tacchini da ingrasso e dei vitelli fino a tre mesi dal regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione (4), successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 2028/2006 (5) e in quella dei suini da ingrasso e dei suinetti dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione (6). Detto additivo è stato di conseguenza inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di modifica dell’autorizzazione di tale preparato in modo da consentirne l’impiego in mangimi per i tacchini da ingrasso contenenti il seguente coccidiostatico: lasolocid sodico. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(4)

Nel parere del 22 ottobre 2008 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che era dimostrata la compatibilità tra l’additivo a base di Bacillus licheniformis DSM 5749 e di Bacillus subtilis DSM 5750 e il lasolocid sodico (7).

(5)

Le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.

(6)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 600/2005.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 600/2005 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)  GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3.

(4)  GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5.

(5)  GU L 414 del 30.12.2006, pag. 26.

(6)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24.

(7)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi emesso su richiesta della Commissione europea in merito alla compatibilità del prodotto microbico Bioplus 2B (Bacillus licheniformis e Bacillus subtilis) con il lasalocid sodico. The EFSA Journal (2008) 841, pag. 1.


ALLEGATO

Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 600/2005 la voce E 1700, Bacillus licheniformis DSM 5749 e Bacillus subtilis DSM 5750 è sostituita dalla seguente:

Numero CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell’autorizzazione

CFU/kg di alimento completo

Microrganismi

«E 1700

Bacillus licheniformis

DSM 5749

Bacillus subtilis

DSM 5750

(Nel rapporto 1/1)

Miscela di Bacillus licheniformis DSM 5749 e

Bacillus subtilis DSM 5750 contenente almeno 3,2 × 109 CFU/g di additivo (1,6 × 109 di ciascun batterio)

Tacchini da ingrasso

1,28 × 109

1,28 × 109

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

Può essere utilizzato in alimenti composti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati:

diclazuril, alofuginone, monensin sodico, robenidina, maduramicina ammonio e lasalocid sodico

A tempo indeterminato

Vitelli

3 mesi

1,28 × 109

1,28 × 109

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione, e la stabilità quando incorporato in pellet

A tempo indeterminato»


Top