This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32009R0149
Commission Regulation (EC) No 149/2009 of 20 February 2009 amending Regulation (EC) No 214/2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards intervention on the market in skimmed milk powder
Regolamento (CE) n. 149/2009 della Commissione, del 20 febbraio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere
Regolamento (CE) n. 149/2009 della Commissione, del 20 febbraio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere
GU L 50 del 21.2.2009, pp. 12–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2010
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 32001R0214 | cancellazione | CH 3 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | aggiunta | articolo 24QT.7 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | sostituzione | articolo 7.4 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | sostituzione | articolo 7.1 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | sostituzione | articolo 16 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | sostituzione | articolo 20.1 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | sostituzione | articolo 22.2 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | sostituzione | articolo 11 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | modifica | articolo 5.3 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | sostituzione | allegato 1 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | sostituzione | articolo 2.2 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | cancellazione | articolo 8.2 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | modifica | articolo 5.2 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | sostituzione | articolo 1 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | sostituzione | articolo 19.2 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | sostituzione | articolo 17.2 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | aggiunta | articolo 24SX.3 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | modifica | articolo 4.1 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | sostituzione | articolo 14.2 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | modifica | articolo 2.1 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | cancellazione | articolo 20.2 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | sostituzione | articolo 24QT.6 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | sostituzione | articolo 6 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | sostituzione | articolo 7.3 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | aggiunta | articolo 5.5 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | aggiunta | articolo 9BI | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | modifica | articolo 15.3 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | sostituzione | articolo 13 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | sostituzione | articolo 19.4 | 24/02/2009 | |
| Modifies | 32001R0214 | cancellazione | CH 4 | 24/02/2009 |
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrected by | 32009R0149R(01) | (CS, ES, FI, PL) |
|
21.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 50/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 149/2009 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede l'intervento pubblico per il latte scremato in polvere. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione (2) ha stabilito le modalità di applicazione dell'intervento pubblico per il latte scremato in polvere. |
|
(3) |
In seguito all’introduzione di nuove disposizioni e alla luce dell’esperienza acquisita risulta opportuno modificare e, ove necessario, semplificare le modalità di applicazione delle misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere. |
|
(4) |
L'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa un nuovo tenore proteico normalizzato del 34 %, in peso, di materia secca sgrassata per il latte scremato in polvere, che rende necessario modificare la definizione del prodotto ammissibile. |
|
(5) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso è limitato ad una quantità offerta di 109 000 tonnellate nel periodo dal 1o marzo al 31 agosto. |
|
(6) |
Per poter rispettare il suddetto limite di 109 000 tonnellate, è opportuno prevedere un periodo di riflessione durante il quale possano essere adottate misure speciali applicabili alle offerte in corso, prima che venga presa una decisione sulle offerte stesse. Tali misure possono consistere nella chiusura dell'intervento, nell'applicazione di un coefficiente di attribuzione o nel rigetto delle offerte in corso. Poiché esse richiedono un'azione tempestiva, la Commissione deve essere abilitata a prendere immediatamente tutte le misure del caso. In considerazione dei giorni festivi che ricorrono nell’aprile 2009, occorre prevedere una deroga per quanto riguarda le date di presentazione delle offerte, al fine di rispettare il limite di 109 000 tonnellate per l’acquisto a prezzo fisso. |
|
(7) |
Affinché l’importo della cauzione sia tale da garantire che le offerte presentate non vengano ritirate, occorre applicare una cauzione di 5 EUR/100 kg a tutte le offerte presentate nell'ambito del presente regolamento. |
|
(8) |
Poiché il regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio (3) ha abolito l’ammasso privato di latte scremato in polvere, occorre sopprimere i riferimenti a questo regime. |
|
(9) |
Per evitare che nei magazzini rimangano piccoli quantitativi residui, i quantitativi fino a 5 000 kg devono essere offerti agli aggiudicatari. |
|
(10) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 214/2001. |
|
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 214/2001 è modificato come segue.
|
1) |
L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Il presente regolamento reca le modalità di applicazione relative alle seguenti misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*1):
|
|
2) |
L'articolo 2 è modificato come segue:
|
|
3) |
All'articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il certificato reca le indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6, lettere a), b) e c), nonché la conferma che si tratta di latte scremato in polvere prodotto in un'impresa riconosciuta della Comunità a partire da latte scremato e che la correzione del tenore proteico è avvenuta, se del caso, in fase liquida, come disposto all’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007.» |
|
4) |
Il titolo della sezione 2 è modificato come segue: «Sezione 2 Procedura di acquisto all’intervento a prezzo fisso» |
|
5) |
L'articolo 5 è modificato come segue:
|
|
6) |
L'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 L'irrevocabilità dell'offerta, la consegna del latte scremato in polvere al magazzino designato dall'organismo di intervento entro i termini fissati all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento e il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (*3). |
|
7) |
L'articolo 7 è modificato come segue:
|
|
8) |
All'articolo 8, il paragrafo 2 è soppresso. |
|
9) |
Nella sezione 2 è aggiunto il seguente articolo 9 bis: «Articolo 9 bis 1. Entro le ore 14 (ora di Bruxelles) di ogni lunedì, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di latte scremato in polvere che nella settimana precedente sono stati oggetto di un'offerta di vendita conformemente all'articolo 5. 2. Non appena si constati che, in un dato anno, le offerte di cui all’articolo 5 si avvicinano alle 80 000 tonnellate, la Commissione informa gli Stati membri della data a partire dalla quale essi dovranno comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1 entro le ore 14.00 (ora di Bruxelles) di ogni giorno lavorativo, riguardo ai quantitativi di latte scremato in polvere offerti nel giorno lavorativo precedente. 3. Al fine di rispettare il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione, senza avvalersi dell'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, dello stesso regolamento, decide:
In deroga all'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento, un venditore la cui offerta venga accettata previa riduzione, ai sensi della lettera b), del presente paragrafo, può decidere di ritirare la propria offerta entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione del regolamento che fissa la percentuale di riduzione.» |
|
10) |
L'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 1. L'organismo di intervento sceglie il magazzino disponibile più vicino al luogo in cui il latte scremato in polvere è immagazzinato. Tuttavia, l'organismo di intervento può scegliere un altro magazzino situato ad una distanza non superiore a 350 km, purché ciò non comporti spese di magazzinaggio supplementari. Oltre tale distanza, l'organismo di intervento può scegliere un altro magazzino se tale scelta comporta spese minori, tenendo conto delle spese di magazzinaggio e di trasporto. In tal caso l'organismo di intervento ne informa immediatamente la Commissione. 2. Se l'organismo di intervento acquirente ha sede in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio è immagazzinato il latte scremato in polvere offerto, ai fini del calcolo della distanza massima di cui al paragrafo 1 non si tiene conto della distanza tra il magazzino del venditore e la frontiera dello Stato membro in cui ha sede l'organismo di intervento acquirente. 3. Oltre la distanza massima di cui al paragrafo 1, le spese supplementari di trasporto a carico dell'organismo di intervento sono fissate a 0,05 EUR per tonnellata al chilometro.» |
|
11) |
L'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Se la Commissione decide di procedere all'acquisto del latte scremato in polvere mediante gara permanente a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 2, lettera e), dello stesso regolamento e secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2 del medesimo, si applicano gli articoli 2, 3, 4, 10, 11 e 12 del presente regolamento, salvo disposizione contraria contenuta nella presente sezione.» |
|
12) |
All’articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) di ogni terzo martedì del mese, salvo il quarto martedì del mese di agosto. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.» |
|
13) |
L’articolo 15, paragrafo 3, è modificato come segue:
|
|
14) |
L'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 L'irrevocabilità dell'offerta, la consegna del latte scremato in polvere al magazzino designato dall'organismo di intervento entro i termini fissati all'articolo 19, paragrafo 3, del presente regolamento e il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2 costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.» |
|
15) |
All'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara, la Commissione fissa un prezzo massimo di acquisto secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.» |
|
16) |
L'articolo 19 è modificato come segue:
|
|
17) |
L'articolo 20 è modificato come segue:
|
|
18) |
All'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) di ogni terzo martedì del mese. Nel mese di agosto, tuttavia, il termine scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del quarto martedì e in dicembre alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del secondo martedì. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.» |
|
19) |
L'articolo 24 quater è modificato come segue:
|
|
20) |
All'articolo 24 sexies è aggiunto il seguente paragrafo: «3. Salvo in caso di forza maggiore, se l'aggiudicatario non ha ottemperato al paragrafo 2 del presente articolo, la cauzione di gara di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera c), è incamerata e la vendita è annullata per i quantitativi di cui trattasi.» |
|
21) |
Il capitolo III è soppresso. |
|
22) |
Il capitolo IV è soppresso. |
|
23) |
L’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
REQUISITI DI COMPOSIZIONE, CARATTERISTICHE DI QUALITÀ E METODI ANALITICI
|
Parametri |
Tenore e caratteristiche di qualità |
Metodo di riferimento |
|
Tenore di sostanza proteica |
Minimo 34,0 % sull'estratto secco non grasso |
|
|
Tenore di materia grassa |
Massimo 1,00 % |
|
|
Tenore di acqua |
Massimo 3,5 % |
|
|
Acidità titolabile in millilitri di soluzione di idrossido di sodio normaldecimo |
Massimo 19,5 ml |
|
|
Tenore di lattati |
Massimo 150 mg/100 g |
|
|
Additivi |
Nessuno |
|
|
Prova di fosfatasi |
Negativa, cioè un’attività fosfatasica uguale o inferiore a 350 mU per litro di latte ricostituito |
|
|
Indice di solubilità |
Massimo 0,5 ml (24 °C) |
|
|
Tenore di particelle combuste |
Massimo 15,0 mg, cioè almeno disco B |
|
|
Tenore di microrganismi |
Massimo 40 000 per grammo |
|
|
Ricerca di coliformi |
Negativa in 0,1 g |
|
|
Ricerca di latticello (2) |
Negativa (3) |
|
|
Ricerca di siero di latte presamico (4) |
Nessuna |
|
|
Ricerca di siero di latte acido (4) |
Nessuna |
Metodo approvato dall'autorità competente |
|
Gusto e odore |
Netti |
|
|
Aspetto |
Colore bianco o leggermente paglierino, assenza di impurità e di particelle colorate |
|
|
Antibiotici |
Negativo (5) |
(1) I metodi di riferimento da applicare sono quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione (GU L 88 del 29.3.2008, pag. 1).
(2) Per latticello si intende il sottoprodotto della fabbricazione del burro, ottenuto dopo zangolatura o burrificazione della crema e separazione della fase grassa solida.
(3) L'assenza di latticello è determinata mediante un controllo senza preavviso nello stabilimento di produzione, effettuato almeno una volta alla settimana, oppure mediante analisi di laboratorio del prodotto finito da cui risultino al massimo 69,31 mg di PEDF/100 g.
(4) Per siero di latte si intende il sottoprodotto della fabbricazione del formaggio o della caseina, ottenuto dall'azione degli acidi, del caglio e/o dei processi chimico-fisici.
(5) Il latte utilizzato per la fabbricazione del latte scremato in polvere deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato III, sezione IX, del regolamento (CE) n. 853/2004.»