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Document 32009D0454

    2009/454/CE: Decisione della Commissione, dell’ 11 giugno 2009 , che modifica la decisione 2008/938/CE della Commissione sull’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1 o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 [notificata con il numero C(2009) 4383]

    GU L 149 del 12.6.2009, p. 78–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/454/oj

    12.6.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 149/78


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    dell’11 giugno 2009

    che modifica la decisione 2008/938/CE della Commissione sull’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011

    [notificata con il numero C(2009) 4383]

    (2009/454/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 732/2008 prevede la concessione di un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai paesi in via di sviluppo che soddisfano i criteri specificati agli articoli 8 e 9.

    (2)

    In applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione ha adottato la decisione 2008/938/CE, del 9 dicembre 2008, sull’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (2).

    (3)

    In forza di tale decisione, alla Repubblica bolivariana del Venezuela (di seguito «Venezuela») è stato concesso il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

    (4)

    Risulta ora che il Venezuela non ha ratificato la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, che figura al punto 27 dell’elenco dell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 732/2008. Il Venezuela non ha quindi soddisfatto tutte le condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 732/2008 per poter beneficiare del regime speciale di incentivazione. La decisione 2008/938/CE deve essere modificata di conseguenza e deve essere disposto un opportuno periodo transitorio per la sua applicazione. A norma dell’articolo 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3), restano pertanto immutate le obbligazioni doganali sorte per effetto della decisione 2008/938/CE fino alla data di applicazione della presente decisione.

    (5)

    Il comitato delle preferenze generalizzate non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente; la Commissione ha pertanto presentato il 2 aprile 2009, come disposto dall’articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio (4), una proposta al Consiglio, che è tenuto ad agire entro tre mesi.

    (6)

    Il Consiglio ha confermato in data 18 maggio 2009 che non esiste una maggioranza qualificata favorevole o contraria alla proposta e che la Commissione può procedere nel modo previsto dall’articolo 5, paragrafo 6, ultimo comma, della decisione 1999/468/CE; la Commissione deve quindi adottare ora una decisone.

    (7)

    Come disposto dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 732/2008, la presente decisione deve essere notificata al Venezuela,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All’articolo 1 della decisione 2008/938/CE, la riga «(VE) Venezuela» è soppressa.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 3

    La Repubblica bolivariana del Venezuela è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2009.

    Per la Commissione

    Catherine ASHTON

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

    (2)  GU L 334 del 12.12.2008, pag. 90.

    (3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    (4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


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