EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0161

2009/161/CE: Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2008 , che approva a nome della Comunità l'allegato 8 della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere

GU L 55 del 27.2.2009, p. 21–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/161/oj

27.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 55/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2008

che approva a nome della Comunità l'allegato 8 della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere

(2009/161/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione internazionale del 1982 sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere («la convenzione») è stata approvata con regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio (1).

(2)

L'articolo 22 della convenzione, in combinato disposto con l'allegato 7 della stessa, prevede che il comitato di gestione della convenzione possa proporre e adottare emendamenti della convenzione. Tali emendamenti devono essere accettati a meno che una parte contraente non sollevi obiezioni entro i 12 mesi successivi alla data in cui le Nazioni Unite hanno comunicato alle parti contraenti l'emendamento proposto.

(3)

Il comitato trasporti interni della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) ha deciso, nella sessione del febbraio 1999, che era opportuno procedere ad una revisione della convenzione al fine di includervi disposizioni intese ad agevolare il passaggio dei veicoli alle frontiere.

(4)

Il gruppo di lavoro dell'UN/ECE sulle questioni doganali attinenti ai trasporti ha successivamente formulato progetti di proposte finalizzate ad aggiungere alla convenzione un nuovo allegato 8 al fine di integrare le disposizioni esistenti.

(5)

L'allegato è stato adottato dal comitato di gestione della convenzione nell'ottobre 2007 e, poiché non sono state sollevate obiezioni, ha preso effetto a decorrere dal 20 maggio 2008.

(6)

L'allegato 8 della convenzione mira ad agevolare il commercio internazionale mediante la riduzione, l'armonizzazione e il coordinamento delle procedure e delle formalità amministrative relative al controllo delle merci alle frontiere, in particolare per animali vivi e merci deperibili. L'allegato 8 mira anche a migliorare le operazioni ai valichi di frontiera, nonché le questioni tecniche attinenti al reciproco riconoscimento dei certificati internazionali di controllo tecnico e di pesatura dei veicoli.

(7)

L'agevolazione del commercio internazionale e l'abolizione degli ostacoli tecnici agli scambi costituiscono obiettivi della politica commerciale comune e rientrano pertanto nell'ambito delle competenze esclusive della Comunità.

(8)

La posizione della Comunità in merito alla modifica proposta della convenzione è stata approvata nel luglio 2005.

(9)

È pertanto opportuno approvare la modifica alla convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'allegato 8 della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere.

Il testo dell'allegato è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

L. CHATEL


(1)  GU L 126 del 12.5.1984, pag. 1.


ALLEGATO 8 DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'ARMONIZZAZIONE DEI CONTROLLI DELLE MERCI ALLE FRONTIERE

AGEVOLAZIONE DELLE PROCEDURE DI ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA

Articolo 1

Principi generali

A complemento delle disposizioni della convenzione e in particolare di quelle di cui all'allegato 1, il presente allegato è inteso a definire le misure da attuare al fine di agevolare le procedure di attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali su strada.

Articolo 2

Agevolazione delle procedure di rilascio dei visti ai conducenti professionali

1.   Le parti contraenti si adoperano per agevolare le procedure di rilascio dei visti ai conducenti professionali del trasporto internazionale su strada, conformemente alle migliori pratiche nazionali per tutti i richiedenti di visti e alle norme nazionali in materia di immigrazione, nonché agli impegni internazionali.

2.   Le parti contraenti convengono di procedere a un regolare scambio di informazioni sulle migliori pratiche in materia di agevolazione delle procedure di rilascio dei visti ai conducenti professionali.

Articolo 3

Operazioni di trasporto internazionale su strada

1.   Al fine di agevolare la circolazione internazionale delle merci, le parti contraenti comunicano regolarmente, in modo armonizzato e coordinato, a tutte le parti che intervengono in operazioni di trasporto internazionale gli obblighi in vigore o previsti in materia di controllo alle frontiere per le operazioni di trasporto internazionale su strada, nonché l'effettiva situazione alle frontiere.

2.   Le parti contraenti si adoperano al fine di trasferire, per quanto possibile e non soltanto per il traffico in transito, tutte le necessarie procedure di controllo nei luoghi di partenza e di destinazione delle merci trasportate su strada in modo da ridurre la congestione ai valichi di frontiera.

3.   Per quanto riguarda in particolare l'articolo 7 della presente convenzione, viene data la priorità alle spedizioni urgenti, ad esempio animali vivi e merci deperibili. In particolare, i servizi competenti ai valichi di frontiera:

i)

prendono i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i tempi di attesa dei veicoli ATP che trasportano derrate deperibili o dei veicoli che trasportano animali vivi, tra il momento di arrivo alla frontiera e l'effettuazione dei controlli regolamentari, amministrativi, doganali e sanitari;

ii)

fanno sì che i controlli necessari di cui al punto i) siano effettuati il più rapidamente possibile;

iii)

consentono, per quanto possibile, il funzionamento, durante il tempo di attraversamento della frontiera, delle necessarie unità di refrigerazione dei veicoli che trasportano derrate deperibili, a meno che la procedura di controllo necessaria non lo impedisca;

iv)

collaborano, in particolare mediante uno scambio preventivo di informazioni, con i corrispondenti servizi delle altre parti contraenti al fine di accelerare le procedure di attraversamento delle frontiere per le derrate deperibili e gli animali vivi, qualora tali carichi siano soggetti all'ispezione sanitaria.

Articolo 4

Controllo tecnico dei veicoli

1.   Le parti contraenti che non siano ancora parti dell'accordo del 1997 concernente l'adozione di condizioni uniformi applicabili al controllo tecnico periodico dei veicoli a motore e al riconoscimento reciproco dei controlli si adoperano, in linea con le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali e internazionali, per agevolare il passaggio dei veicoli stradali alle frontiere accettando il certificato internazionale di controllo tecnico previsto da tale accordo. Il modello del certificato di controllo tecnico, quale contenuto nell'accordo dal 1o gennaio 2004, figura nell'appendice 1 del presente allegato.

2.   Al fine di identificare i veicoli ATP che trasportano derrate deperibili, le parti contraenti possono utilizzare i segni distintivi apposti sulle relative attrezzature e il certificato o la targa di omologazione ATP previsti nell'accordo del 1970 relativo ai trasporti internazionali di derrate deperibili e alle attrezzature speciali da usare per tali trasporti.

Articolo 5

Certificato internazionale di pesatura del veicolo

1.   Al fine di accelerare l'attraversamento delle frontiere, le parti contraenti, in linea con le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali e internazionali, si adoperano per evitare le ripetitive procedure di pesatura dei veicoli ai valichi di frontiera accettando e riconoscendo reciprocamente il certificato internazionale di pesatura del veicolo quale figura nell'appendice 2 del presente allegato. Se le parti contraenti accettano tale certificato, non vengono effettuate ulteriori pesature tranne verifiche casuali e controlli in caso di presunte irregolarità. Le pesature dei veicoli attestate dal certificato hanno luogo soltanto nel paese di origine delle operazioni di trasporto internazionale. I risultati di tali misurazioni sono debitamente riportati e attestati nel certificato.

2.   Le parti contraenti che accettano il certificato internazionale di pesatura del veicolo pubblicano un elenco di tutte le stazioni di pesatura dei loro paesi autorizzate conformemente ai principi internazionali, nonché delle eventuali modifiche apportate all'elenco. Quest'ultimo e le relative eventuali modifiche sono trasmessi al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) che provvede a distribuirli a ciascuna parte contraente e alle organizzazioni internazionali di cui all'allegato 7, articolo 2, della presente convenzione.

3.   I requisiti minimi per le stazioni di pesatura autorizzate, i criteri di autorizzazione e gli elementi di base delle procedure di pesatura applicabili figurano nell'appendice 2 del presente allegato.

Articolo 6

Valichi di frontiera

Al fine di garantire lo snellimento e l'accelerazione delle formalità da espletare ai valichi di frontiera, le parti contraenti assicurano, per quanto possibile, che i valichi aperti al traffico merci internazionale soddisfino i seguenti requisiti minimi:

i)

strutture atte a consentire controlli congiunti tra Stati confinanti (sportello unico), 24 ore su 24, qualora esigenze commerciali lo richiedano e in linea con le norme del traffico stradale;

ii)

separazione dei diversi tipi di traffico da entrambe le parti della frontiera in modo da poter dare la precedenza ai veicoli che sono scortati da documenti doganali di transito internazionali validi o che trasportano animali vivi o derrate deperibili;

iii)

aree laterali di controllo per controlli casuali del carico e dei veicoli;

iv)

parcheggi e terminali appropriati;

v)

servizi igienici, sociali e di telecomunicazione adeguati per i conducenti;

vi)

incoraggiano gli spedizionieri a predisporre ai valichi di frontiera strutture adeguate, nell'intento di offrire servizi agli operatori del trasporto su una base competitiva.

Articolo 7

Rendicontazione

In relazione agli articoli da 1 a 6 del presente allegato, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) effettua, ogni due anni, un'indagine tra le parti contraenti riguardo ai progressi compiuti nel miglioramento delle procedure applicate nei rispettivi paesi per l'attraversamento delle frontiere.

Appendice 1 dell'allegato 8 della convenzione

CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI CONTROLLO TECNICO (1)

In conformità dell'accordo del 1997 concernente l'adozione di condizioni uniformi applicabili al controllo tecnico periodico dei veicoli a motore e al riconoscimento reciproco dei controlli, entrato in vigore il 27 gennaio 2001.

1.

Spetta ai centri di controllo tecnico accreditati effettuare le prove all'uopo previste, rilasciare l'attestato di conformità alle prescrizioni in materia di controllo della o delle pertinenti regole allegate all'accordo di Vienna del 1997 e specificare il termine ultimo per il controllo successivo da indicare al punto 12.5 del certificato internazionale di controllo tecnico, il cui modello figura più avanti.

2.

Il certificato internazionale di controllo tecnico deve contenere le informazioni indicate più avanti. Esso può consistere in un libretto di formato A6 (148 × 105 mm), con copertina verde e pagine interne bianche, oppure in un foglio di carta verde o bianco di formato A4 (210 × 197 mm) piegato in formato A6 in modo che la sezione contenente il segno distintivo dello Stato o delle Nazioni Unite costituisca la superficie superiore del certificato piegato.

3.

Gli elementi del certificato e le rispettive diciture devono essere stampati nella lingua ufficiale della parte contraente che emette il certificato, senza variazioni nella numerazione.

4.

In alternativa si possono utilizzare le relazioni di controllo periodico in uso nelle parti contraenti dell'accordo. Un modello di tali relazioni deve essere trasmesso al Segretario generale delle Nazioni Unite per informazione delle parti contraenti.

5.

Le indicazioni scritte a mano, dattiloscritte o generate da computer riportate nel certificato internazionale di controllo tecnico, esclusivamente a cura delle autorità competenti, sono in caratteri latini.

Image

Image

Image


(1)  Dal 1o gennaio 2004.

Appendice 2 dell'allegato 8 della convenzione

CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI PESATURA DEL VEICOLO

1.

Il certificato internazionale di pesatura del veicolo (CIPV) ha lo scopo di agevolare le procedure di attraversamento delle frontiere e, in particolare, di evitare ripetitive pesature dei veicoli stradali merci circolanti nelle parti contraenti. Se accettato dalle parti contraenti, il certificato debitamente compilato è riconosciuto quale valida attestazione delle misurazioni di peso dalle competenti autorità delle parti contraenti. Le competenti autorità si astengono dal richiedere ulteriori pesature tranne verifiche casuali e controlli in caso di presunte irregolarità.

2.

Il certificato internazionale di pesatura del veicolo, che deve essere conforme al modello riprodotto più avanti nella presente appendice, è rilasciato e usato sotto la supervisione di un'autorità statale all'uopo designata in ciascuna parte contraente che accetta il certificato in linea con la procedura descritta nel certificato allegato.

3.

L'uso del certificato da parte degli operatori del trasporto è facoltativo.

4.

Le parti contraenti che accettano il certificato abilitano stazioni di pesatura autorizzate a compilare, insieme all'operatore/conducente del veicolo stradale merci, il certificato internazionale di pesatura del veicolo, conformemente ai seguenti requisiti minimi:

a)

le stazioni di pesatura devono essere dotate di strumenti di pesatura certificati. Per le misurazioni del peso, le parti contraenti che accettano il certificato possono scegliere il metodo e gli strumenti che ritengono appropriati. La parte contraente che accetta il certificato garantiscono la competenza delle stazioni di pesatura, ad esempio mediante accreditamento o procedura di valutazione, e garantiscono l'uso di strumenti di pesatura appropriati, la messa a disposizione di personale qualificato e l'esistenza di sistemi di controllo della qualità e procedimenti di prova debitamente documentati;

b)

le stazioni di pesatura e i loro strumenti devono essere oggetto di un'adeguata manutenzione. Gli strumenti devono essere regolarmente verificati e sigillati dalle pertinenti autorità responsabili in materia di pesi e misure. Gli strumenti di pesatura, il loro margine di errore massimo ammissibile e la loro utilizzazione devono essere conformi alle raccomandazioni formulate dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale (OIML);

c)

le stazioni di pesatura devono essere dotate di strumenti di pesatura conformi:

alla raccomandazione OIML R 76 «Strumenti per pesare a funzionamento non automatico», classe di precisione III o superiore, oppure

alla raccomandazione OIML R 134 «Strumenti a funzionamento automatico per la pesatura dinamica dei veicoli stradali», classi di precisione 2 o superiori, in caso di misurazione del peso per asse sono ammessi valori di errore più elevati.

5.

In casi eccezionali, e in particolare se si sospettano irregolarità, o su richiesta dell'operatore del trasporto/conducente del veicolo stradale in questione, le autorità competenti possono ripesare il veicolo. Se le autorità di controllo di una parte contraente che accetta il certificato rilevano vari errori di misurazione da parte di una stazione di pesatura, le autorità competenti del paese della stazione di pesatura prendono i provvedimenti necessari per far sì che tali errori non si ripetano.

6.

Il modello del certificato può essere riprodotto in ognuna delle lingue delle parti contraenti che accettano il certificato purché la presentazione del certificato e la collocazione delle voci in esso contenute non subiscano modifiche.

7.

Le parti contraenti che accettano il certificato provvedono alla pubblicazione di un elenco di tutte le stazioni di pesatura dei loro paesi autorizzate conformemente ai principi internazionali, nonché delle eventuali modifiche apportate all'elenco. Quest'ultimo e le relative eventuali modifiche sono trasmessi al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) che provvede a distribuirli a ciascuna parte contraente e alle organizzazioni internazionali di cui all'allegato 7, articolo 2, della presente convenzione.

8.

(Disposizione transitoria) Poiché attualmente le stazioni di pesatura dotate di strumenti che consentono di effettuare misurazioni del peso per asse o per gruppo di assi sono molto poche, le parti contraenti che accettano il certificato convengono che, per un periodo transitorio di 12 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato, siano sufficienti e vengano accettate dalle autorità nazionali competenti le misurazioni del peso lordo del veicolo di cui al punto 7.3 del certificato internazionale di pesatura del veicolo.

Image

Image

Image

Image

ALLEGATO

del CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI PESATURA DEL VEICOLO (CIPV)

Figure dei tipi di veicoli stradali merci di cui al punto 7.1 del CIPV

N.

Veicoli stradali merci

Tipo di veicolo

* prima configurazione alternativa degli assi

** seconda configurazione alternativa degli assi

Distanza tra gli assi (m)  (1)

I.   

VEICOLI RIGIDI

1

Image

A2

D < 4.0

2

Image

A2*

D ≥ 4.0

3

Image

A3

 

4

Image

A4

 

5

Image

A3*

 

6

Image

A4*

 

7

Image

A5

 

II.   

VEICOLI COMBINATI

1

Image

A2 T2

 

2

Image

A2 T3

 

3

Image

A3 T2

 

4

Image

A3 T3

 

5

Image

A3 T3*

 

6

Image

A2 C2

 

7

Image

A2 C3

 

8

Image

A3 C2

 

9

Image

A3 C3

 

10

Image

A2 C1

 

11

Image

A3 C1

 

III.   

VEICOLI ARTICOLATI

1

con 3 assi

Image

A2 S1

 

2

con 4 assi (semplici o tandem)

Image

A2 S2

D ≤ 2.0

Image

A2 S2*

D > 2.0

Image

A3 S1

 

3

Con 5 o 6 assi (semplici, tandem, tridem)

Image

A2 S3

 

Image

A2 S3*

 

Image

A2 S3**

 

Image

A3 S2

D ≤ 2.0

 

 

Image

A3 S2*

D > 2.0

 

 

Image

A3 S3

 

 

 

Image

A3 S3*

 

Image

A3 S3**

 

Senza figura

An Sn

 


(1)  Non specificata se non pertinente


Top