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Document 32009D0083

2009/83/CE: Decisione della Commissione, del 23 gennaio 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il regime IMO relativo al numero d’identificazione unico della società e del proprietario registrato [notificata con il numero C(2009) 148] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 29 del 31.1.2009, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/83(1)/oj

31.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/53


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il regime IMO relativo al numero d’identificazione unico della società e del proprietario registrato

[notificata con il numero C(2009) 148]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/83/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (1), in particolare l’articolo 10, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 725/2004 ha adottato opportune misure nell’ambito della politica dei trasporti marittimi al fine di stabilire norme comuni per l’interpretazione, l’attuazione e il controllo all’interno della Comunità degli emendamenti apportati alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS) e al codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (codice ISPS) adottati dalla conferenza diplomatica dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) il 12 dicembre 2002.

(2)

I requisiti che costituiscono la parte A del codice ISPS, divenuti obbligatori a titolo del capitolo XI-2 dell’allegato della convenzione SOLAS, figurano nell’allegato II del regolamento (CE) n. 725/2004.

(3)

Il 20 maggio 2005, l’IMO ha adottato la risoluzione MSC 196(80) che modifica il codice ISPS per quanto riguarda i requisiti obbligatori relativi alle disposizioni del capitolo XI-2 dell’allegato della convenzione SOLAS, che costituiscono la parte A del suddetto codice. È pertanto opportuno che la versione aggiornata degli strumenti internazionali applicabili di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 725/2004 includa gli emendamenti apportati al codice ISPS.

(4)

Gli emendamenti del codice ISPS sono adottati dall’Organizzazione marittima internazionale quale misura per migliorare la sicurezza marittima e la tutela ambientale, come pure per favorire la prevenzione delle frodi marittime. La procedura di controllo della conformità prevista dall’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 725/2004 non deve applicarsi alle navi che effettuano servizi nazionali e agli impianti portuali ad esse destinati in quanto gli emendamenti apportati al codice ISPS dalla risoluzione MSC 196(80) costituiscono un aggiornamento tecnico delle disposizioni del codice ISPS.

(5)

Tale procedura di controllo della conformità non deve applicarsi nemmeno al traffico marittimo internazionale dal momento che, in base alla valutazione della Commissione, non vi è alcun rischio che tali emendamenti riducano lo standard di sicurezza marittima o siano incompatibili con la legislazione comunitaria. Inoltre, nessuno Stato membro ha chiesto alla Commissione di lanciare tale procedura, né ha espresso il proprio disaccordo riguardo all’integrazione nei pertinenti strumenti giuridici comunitari degli emendamenti delle disposizioni contenute nella parte A del codice ISPS per quanto concerne il traffico marittimo internazionale.

(6)

Gli Stati membri interessati si sono pronunciati all’unanimità/a maggioranza qualificata (2) a favore dell’integrazione, nell’allegato II del regolamento (CE) n. 725/2004, dell’aggiornamento tecnico delle disposizioni del codice ISPS per quanto concerne le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 725/2004 e le loro società.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 725/2004.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 725/2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 725/2004 è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Per quanto riguarda il traffico marittimo internazionale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 725/2004, gli Stati membri applicano integralmente, entro il 1o gennaio 2009, gli emendamenti delle disposizioni contenute nella parte A, appendici 1 e 2, del codice ISPS adottati il 20 maggio 2005 con risoluzione MSC 196(80) dell’IMO.

Articolo 3

Per quanto riguarda il traffico marittimo nazionale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 725/2004, gli Stati membri applicano integralmente, entro il 1o gennaio 2009, gli emendamenti delle disposizioni contenute nella parte A, appendici 1 e 2, del codice ISPS adottati il 20 maggio 2005 con risoluzione MSC 196(80) dell’IMO.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.

(2)  A seconda dell’esito della votazione.


ALLEGATO

Le appendici alla parte A dell’allegato II del regolamento (CE) n. 725/2004 sono modificate nel modo seguente:

1)

nell’appendice 1 «Certificato internazionale di sicurezza della nave», dopo la voce «Denominazione ed indirizzo della società», è inserita la voce seguente:

«Numero d’identificazione della società»;

2)

nell’appendice 2 «Certificato internazionale di sicurezza della nave provvisorio», dopo la voce «Denominazione ed indirizzo della società», è inserita la voce seguente:

«Numero d’identificazione della società».


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