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Document 32008R1312

Regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008 , che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (Versione codificata)

GU L 344 del 20.12.2008, p. 56–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrogato da 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1312/oj

20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/56


REGOLAMENTO (CE) N. 1312/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), e in particolare l'articolo 5, terzo comma, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 467/67 della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

L'articolo 5, terzo comma del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che la Commissione possa fissare i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti da prendere in considerazione per l'applicazione del citato regolamento al fine di convertire i valori o le quantità che si riferiscono alle varie fasi di trasformazione del riso (risone, semigreggio, semilavorato, lavorato).

(3)

A tal fine conviene prendere in considerazione i dati rilevati nell'industria meglio attrezzata della Comunità.

(4)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il tasso di conversione del riso semigreggio in risone e inversamente è il seguente:

Riso semigreggio

Risone

1

1,25

2.   Il tasso di conversione del riso semigreggio in riso lavorato e inversamente è il seguente:

 

Riso semigreggio

Riso lavorato

Riso a grani tondi

1

0,775

Riso a grani medi o riso a grani lunghi

1

0,69

3.   Il tasso di conversione del riso lavorato in riso semilavorato e inversamente è il seguente:

 

Riso lavorato

Riso semilavorato

Riso a grani tondi

1

1,065

Riso a grani medi o riso a grani lunghi

1

1,072

Articolo 2

1.   Le spese di lavorazione da prendere in considerazione all'atto della conversione di risone in riso semigreggio ammontano a 47,13 EUR per tonnellata di risone.

2.   Le spese di lavorazione da prendere in considerazione all'atto della conversione di riso semigreggio in riso lavorato ammontano a 47,13 EUR per tonnellata di riso semigreggio.

3.   Le spese di lavorazione per la conversione di riso semilavorato in riso lavorato non sono prese in considerazione.

Articolo 3

1.   Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di risone in riso semigreggio è considerato uguale a zero.

2.   Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di riso semigreggio in riso lavorato è uguale:

a)

a 41,00 EUR per tonnellata di riso semigreggio a grani tondi;

b)

a 52,00 EUR per tonnellata di riso semigreggio a grani medi o a grani lunghi.

3.   Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di riso semilavorato in riso lavorato è uguale:

a)

a 12,62 EUR per tonnellata di riso semilavorato a grani tondi;

b)

a 14,05 EUR per tonnellata di riso semilavorato a grani medi o a grani lunghi.

Articolo 4

La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semigreggio in un valore relativo alla stessa quantità di riso di un'altra fase di trasformazione si effettua sulla base di un riso semigreggio contenente il 3 % di rotture. Se il riso semigreggio contiene una percentuale di rotture superiore al 3 %, la conversione è effettuata previo adeguamento sulla base di un valore di 110 EUR per tonnellata di rotture.

La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semilavorato o di riso lavorato in un valore relativo alla stessa quantità di riso di un'altra fase di trasformazione è effettuata sulla base di un riso semilavorato o lavorato senza rotture. Se il riso semilavorato o lavorato contiene rotture, la conversione è effettuata previo adeguamento sulla base di un valore di 150 EUR per tonnellata di rotture.

Gli adeguamenti di cui al primo e secondo comma non sono effettuati se i prezzi del riso semigreggio e i prezzi del riso semilavorato o lavorato presi in considerazione ai fini della fissazione dei prelievi e delle restituzioni all'esportazione sono inferiori a:

110 EUR per tonnellata di riso semigreggio,

150 EUR per tonnellata di riso semilavorato o lavorato.

Articolo 5

1.   La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semigreggio in un valore relativo alla stessa quantità di risone si effettua:

dividendo il valore da convertire per il tasso fissato per il risone all'articolo 1, paragrafo 1, e

detraendo dal risultato le spese di lavorazione fissate all'articolo 2, paragrafo 1.

La conversione di un valore relativo a una quantità di risone in un valore relativo alla stessa quantità di riso semigreggio si effettua:

aumentando il valore da convertire delle spese di lavorazione fissate all'articolo 2, paragrafo 1, e

moltiplicando il risultato per il tasso fissato per il risone all'articolo 1, paragrafo 1.

2.   La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semigreggio in un valore relativo alla stessa quantità di riso lavorato si effettua:

aumentando il valore da convertire delle spese di lavorazione fissate all'articolo 2, paragrafo 2,

detraendone il valore dei sottoprodotti fissato all'articolo 3, paragrafo 2, e

dividendo il risultato per il tasso fissato per il riso lavorato all'articolo 1, paragrafo 2.

La conversione di un valore relativo a una quantità di riso lavorato in valore relativo alla stessa quantità di riso semigreggio si effettua:

moltiplicando il valore da convertire per il tasso fissato per il riso lavorato all'articolo 1, paragrafo 2,

detraendo dal risultato le spese di lavorazione fissate all'articolo 2, paragrafo 2, e

aggiungendo il valore dei sottoprodotti fissato all'articolo 3, paragrafo 2.

3.   La conversione di un valore relativo a una quantità di riso lavorato in un valore relativo alla stessa quantità di riso semilavorato si effettua:

dividendo il valore da convertire per il tasso fissato per il riso semilavorato all'articolo 1, paragrafo 3, e

aumentando il risultato del valore dei sottoprodotti fissati all'articolo 3, paragrafo 3.

La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semilavorato in un valore relativo alla stessa quantità di riso lavorato si effettua:

diminuendo il valore da convertire del valore dei sottoprodotti fissati all'articolo 3, paragrafo 3, e

moltiplicando il risultato per il tasso fissato per il riso semilavorato del gruppo considerato all'articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 6

1.   La conversione di una quantità di riso semigreggio in una quantità corrispondente di risone o di riso lavorato si effettua moltiplicando, secondo il caso, la quantità da convertire per il tasso fissato per il risone all'articolo 1, paragrafo 1, o per il tasso fissato per il riso lavorato all'articolo 1, paragrafo 2.

La conversione di una quantità di risone o di riso lavorato in una quantità corrispondente di riso semigreggio si effettua dividendo, secondo il caso, la quantità da convertire per il tasso fissato per il risone all'articolo 1, paragrafo 1 o per il tasso fissato per il riso lavorato all'articolo 1, paragrafo 2.

2.   La conversione di una quantità di riso lavorato in una quantità corrispondente di riso semilavorato si effettua moltiplicando la quantità da convertire per il tasso fissato per il riso semilavorato all'articolo 1, paragrafo 3.

La conversione di una quantità di riso semilavorato in una quantità corrispondente di riso lavorato si effettua dividendo la quantità da convertire per il tasso fissato per il riso semilavorato all'articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 467/67 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato II.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU 204 del 24.8.1967, pag. 1.

(3)  Cfr. allegato I.


ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento n. 467/67/CEE della Commissione

(GU 204 del 24.8.1967, pag. 1)

 

Regolamento (CEE) n. 1608/71 della Commissione

(GU L 168 del 27.7.1971, pag. 17)

 

Regolamento (CEE) n. 1499/72 della Commissione

(GU L 158 del 14.7.1972, pag. 22)

 

Regolamento (CEE) n. 1808/74 della Commissione

(GU L 188 del 12.7.1974, pag. 34)

 

Regolamento (CEE) n. 1484/75 della Commissione

(GU L 150 dell’11.6.1975, pag. 7)

 

Regolamento (CEE) n. 1572/77 della Commissione

(GU L 174 del 14.7.1977, pag. 26)

 

Regolamento (CEE) n. 1771/79 della Commissione

(GU L 203 dell'11.8.1979, pag. 6)

 

Regolamento (CEE) n. 2119/80 della Commissione

(GU L 206 dell’8.8.1980, pag. 20)

 

Regolamento (CEE) n. 2120/81 della Commissione

(GU L 208 del 28.7.1981, pag. 7)

 

Regolamento (CEE) n. 1871/82 della Commissione

(GU L 206 del 14.7.1982, pag. 15)

 

Regolamento (CEE) n. 1998/83 della Commissione

(GU L 196 del 20.7.1983, pag. 16)

 

Regolamento (CEE) n. 1548/84 della Commissione

(GU L 148 del 5.6.1984, pag. 16)

 

Regolamento (CEE) n. 2249/85 della Commissione

(GU L 210 del 7.8.1985, pag. 13)

 

Regolamento (CEE) n. 2325/88 della Commissione

(GU L 202 del 27.7.1988, pag. 41)

limitatamente all’articolo 1


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento n. 467/67/CEE

Presente regolamento

Articoli da 1 a 4

Articoli da 1 a 4

Articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 5, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 5, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b)

Articolo 5, paragrafo 3, primo e secondo comma

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Allegato I

Allegato II


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