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Document 32008R1001

    Regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio, del 13 ottobre 2008 , che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia

    GU L 275 del 16.10.2008, p. 18–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/10/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1001/oj

    16.10.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 275/18


    REGOLAMENTO (CE) N. 1001/2008 DEL CONSIGLIO

    del 13 ottobre 2008

    che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 2,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    1.   Misure vigenti

    (1)

    Nell’agosto 2002 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1514/2002 (2) («l’inchiesta originaria»), ha istituito misure antidumping definitive relative alle importazioni di alcuni accessori per tubi («il prodotto in esame») originari tra l’altro della Repubblica di Corea e della Malaysia. I dazi antidumping in vigore per quanto riguarda la Malaysia sono i seguenti: 59,2 % per Anggerik Laksana Sdn Bhd e 75 % per tutte le altre società. Per la Repubblica di Corea il dazio è del 44 % per tutte le società.

    (2)

    Al di fuori dell’ambito del presente procedimento, misure antidumping sono attualmente imposte dal regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio (3) nei riguardi delle esportazioni dalla Repubblica popolare cinese (58,6 %) e dalla Thailandia (58,9 %), a eccezione di due società della Thailandia, e delle esportazioni spedite da Taiwan, dichiarate originarie di Taiwan o no. Le misure antidumping relative al prodotto in esame originario della Cina sono state estese alle importazioni spedite dall’Indonesia, dallo Sri Lanka e dalle Filippine dello stesso prodotto, dichiarato originario di questi paesi o no, rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 2052/2004 (4), (CE) n. 2053/2004 (5) e (CE) n. 655/2006 (6) del Consiglio.

    2.   Domanda di riesame

    (3)

    A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (7) delle attuali misure antidumping relative alle importazioni di accessori per tubi originari della Repubblica di Corea e della Malaysia, la Commissione ha ricevuto, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, una domanda di riesame delle misure in questione.

    (4)

    La domanda è stata presentata il 23 maggio 2007 dal comitato di difesa dell’industria degli accessori da saldare testa a testa dell’Unione europea (Defence Committee of the Steel Butt-Welding Fittings Industry of the European Union, «il richiedente») per conto dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria totale di alcuni accessori per tubi.

    (5)

    La domanda è stata motivata con il fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria comunitaria.

    (6)

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’inizio di un riesame, la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza (8) ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    3.   Inchiesta

    (7)

    La Commissione ha ufficialmente informato dell’avvio del riesame i produttori comunitari richiedenti, gli altri produttori comunitari, i produttori esportatori dei paesi interessati, gli importatori/commercianti, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti dei governi dei due paesi esportatori.

    (8)

    La Commissione ha inviato questionari a tali parti e a quelle che si sono manifestate entro il termine specificato nell’avviso di apertura.

    (9)

    La Commissione ha inoltre dato alle parti interessate la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

    (10)

    Considerato l’elevato numero di produttori esportatori nella Repubblica di Corea e di importatori/commercianti del prodotto in esame e di produttori comunitari, nell’avviso di apertura, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base, è stata presa in considerazione l’ipotesi di ricorrere al campionamento. Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, per selezionare il campione, la Commissione ha inviato questionari di campionamento, chiedendo informazioni specifiche sul volume medio delle vendite e sui prezzi medi di ciascun produttore comunitario, produttore esportatore e importatore interessato. Al questionario non ha risposto nessun produttore esportatore coreano, undici risposte sono giunte da importatori e solo quattro da produttori comunitari. La Commissione ha pertanto deciso di non ricorrere al campionamento.

    (11)

    Quattro produttori comunitari hanno risposto al questionario, ma uno di questi ha fornito soltanto una risposta parziale e non ha risposto a una lettera che lo invitava a completare la sua risposta. Due società malesi hanno risposto al questionario: una nuova società e una che ha successivamente rifiutato una visita di verifica. Nessun produttore esportatore coreano ha risposto al questionario. Due importatori hanno risposto al questionario.

    (12)

    La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il persistere o la reiterazione probabili del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

    a)

    Produttori comunitari richiedenti

    Erne Fittings GmbH, Schlins, Austria,

    Interfit SA, Maubeuge, Francia,

    Virgilio Cena & Figli SpA, Brescia, Italia;

    b)

    Nuovo produttore in Malaysia

    Pantech Steel Industries SDN. BHD., Selangor, Malaysia.

    4.   Periodo dell’inchiesta

    (13)

    L’inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2006 e il 30 giugno 2007 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo considerato»).

    B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1.   Prodotto in esame

    (14)

    Il prodotto oggetto del riesame è costituito da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia, attualmente classificabili nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90.

    (15)

    Gli accessori per tubi sono fabbricati essenzialmente mediante il taglio e la formatura di tubi. Sono utilizzati per connettere tubi e si presentano in varie forme (gomiti, riduzioni, raccordi a T, tappi), dimensioni e qualità di materiale. Sono soprattutto utilizzati nell’industria petrolchimica, nella costruzione, nella produzione di energia, nella costruzione navale e negli impianti industriali. Per i prodotti destinati all’industria petrolchimica, la norma applicata mondialmente è la norma ANSI. Per i prodotti utilizzati negli altri settori, la norma più comunemente utilizzata nella Comunità è la norma DIN.

    2.   Prodotto simile

    (16)

    Come nell’inchiesta originaria, anche da questa inchiesta è emerso che gli accessori per tubi in ferro o acciaio fabbricati nei paesi interessati e venduti sui loro mercati interni e/o esportati nella Comunità presentano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e gli stessi impieghi finali dei prodotti venduti sul mercato comunitario dai produttori comunitari richiedenti, e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    C.   RISCHIO DEL PERSISTERE DEL DUMPING

    (17)

    Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si è proceduto a esaminare la probabilità che la scadenza delle misure comporti il persistere del dumping.

    1.   Osservazioni preliminari

    (18)

    Come si è detto, poiché nessuno dei produttori esportatori coreani e malesi, a eccezione di una nuova società, ha cooperato, l’esame ha dovuto basarsi su informazioni che la Commissione ha attinto da altre fonti. A tale proposito, come disposto dall’articolo 18 del regolamento di base, sono stati utilizzati dati Eurostat relativi al codice NC a otto cifre, verificati utilizzando altre fonti per stabilire i quantitativi importati e i prezzi. Il margine di dumping è stato calcolato sulla base dei dati disponibili, in questo caso le informazioni contenute nella domanda e le statistiche americane.

    (19)

    Dato il modesto volume attuale delle importazioni nella Comunità dalla Corea e dalla Malaysia di accessori per tubi, la Commissione ha dovuto utilizzare dati relativi a un altro paese. È stato ritenuto appropriato fare riferimento agli Stati Uniti, il cui mercato ha una dimensione simile, con molti produttori nazionali, ma anche una quota notevole di importazioni, il che lo rende molto concorrenziale. Inoltre, gli Stati Uniti costituiscono una delle destinazioni principali delle esportazioni dalla Corea e dalla Malaysia.

    2.   Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell’inchiesta

    a)   Valore normale

    (20)

    Come disposto dall’articolo 18 del regolamento di base e in mancanza di qualsiasi cooperazione da parte dei produttori esportatori coreani e malesi, a eccezione di una nuova società, il valore normale è stato calcolato sulla base dei dati forniti nella domanda, ossia il costo di produzione stimato, maggiorato rispettivamente per la Corea e la Malaysia del 12,3 % e 15,1 % per le spese generali, amministrative e di vendita, e del 5,6 % e 6 % per i profitti, aumenti in entrambi i casi espressi in percentuale del fatturato. Dette percentuali sono considerate piuttosto prudenziali.

    b)   Prezzo all’esportazione

    (21)

    Come disposto dall’articolo 18 del regolamento di base e in mancanza di qualsiasi cooperazione da parte dei produttori esportatori coreani e malesi, a eccezione di una nuova società, il prezzo all’esportazione è stato calcolato sulla base dei prezzi del prodotto in esame praticati dagli esportatori coreani e malesi, desunti delle statistiche americane delle importazioni. Le cifre ottenute sono state adeguate per tipo di prodotto proporzionalmente al tonnellaggio di ogni tipo di prodotto, sulla base delle informazioni fornite nella domanda.

    c)   Confronto

    (22)

    Il valore normale medio ponderato è stato confrontato al prezzo d’esportazione medio ponderato degli accessori per tubi, conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, entrambi allo stadio franco fabbrica.

    (23)

    Per procedere a un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto conto delle differenze nei fattori che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. A tale riguardo, sono stati effettuati alcuni adeguamenti per il trasporto marittimo e interno, l’assicurazione, la movimentazione, il carico e i costi accessori.

    d)   Margine di dumping

    (24)

    Il confronto del valore normale costruito e del prezzo all’esportazione costruito ha rivelato l’esistenza di un dumping da parte dei due paesi interessati, il margine di dumping essendo pari all’importo di cui il valore normale supera il prezzo all’esportazione. Il margine di dumping accertato, espresso in termini di percentuale del prezzo all’importazione cif alla frontiera comunitaria, è risultato del 15,1 % per la Corea e del 61,3 % per la Malaysia.

    3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

    a)   Osservazioni preliminari

    (25)

    Dopo avere esaminato l’esistenza di pratiche di dumping nel periodo dell’inchiesta, si è proceduto a esaminare la probabilità del persistere del dumping. In mancanza di qualsiasi cooperazione da parte dei produttori esportatori coreani e malesi, a eccezione di una nuova società, e in ragione della scarsità di informazioni disponibili sull’industria degli accessori per tubi, le conclusioni qui di seguito esposte si basano principalmente, come disposto dall’articolo 18 del regolamento di base, sui dati disponibili, ossia i dati Eurostat, quelli contenuti nella domanda di riesame e le statistiche americane.

    b)   Capacità di produzione della Corea e della Malaysia

    (26)

    La capacità di produzione totale della Corea e della Malaysia è stimata di 35 300 tonnellate e la loro capacità d’esportazione di 20 000 tonnellate. Questo corrisponde a più di un quarto del consumo comunitario.

    c)   Prezzo delle esportazioni della Corea e della Malesia verso la Comunità

    (27)

    Come si è indicato nelle osservazioni preliminari, le esportazioni del prodotto in esame dai due paesi interessati verso il mercato comunitario sono pressoché inesistenti. Per quanto riguarda le esportazioni verso gli altri paesi terzi, nella domanda si sostiene che le esportazioni del prodotto in esame verso gli Stati Uniti avvengono a prezzi di dumping.

    d)   Conclusioni circa la probabilità del persistere del dumping

    (28)

    In considerazione di quanto precede, ossia i margini di dumping elevati e la consistente capacità di produzione e d’esportazione disponibile nei due paesi, si può concludere che le importazioni a prezzi di dumping nell’UE da questi paesi riprenderebbero se le misure venissero a scadere. Inoltre, nonostante il livello elevato dei dazi imposti sulle loro esportazioni, che sono praticamente cessate, nessuno dei produttori esportatori malesi ha chiesto un riesame intermedio. Occorre anche tenere presente che le società esportatrici coreane non hanno mai cooperato all’inchiesta originaria. L’assenza di cooperazione lascia pensare che questi produttori esportatori non fossero desiderosi o in grado di dimostrare che in caso di scadenza delle misure non ricorrerebbero a pratiche di dumping.

    D.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA

    (29)

    Hanno cooperato pienamente all’inchiesta tre società con sede in Francia (Interfit), Austria (Erne Fittings) e Italia (Virgilio Cena). Il gruppo austriaco ha anche una società collegata in Germania (Siekmann Fittings). La ricerca ha stabilito che i tre produttori comunitari che hanno presentato la domanda e hanno collaborato pienamente rappresentano più del 50 % della produzione comunitaria di accessori per tubi e pertanto costituiscono l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

    E.   SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

    1.   Consumo nel mercato comunitario

    (30)

    Il consumo comunitario è stato calcolato sulla base del volume combinato delle vendite realizzate dai produttori comunitari richiedenti e dagli altri produttori comunitari, secondo quanto indicato nella domanda, e dei dati Eurostat relativi alle importazioni dai paesi interessati e da altri paesi terzi.

    (31)

    Secondo questi dati, durante il periodo considerato il consumo comunitario è aumentato del 26 %, passando da 58 561 tonnellate nel 2002 a 73 519 tonnellate nel PI. Gli accessori per tubi sono principalmente utilizzati nell’industria petrolchimica, nella costruzione, nella produzione di energia, nella costruzione navale e negli impianti industriali, il che, unitamente alla ripresa dell’industria siderurgica, può spiegare questo aumento.

    (32)

    Tabella 1

    Consumo comunitario

    Consumo comunitario

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    PI

    Tonnellate

    58 561

    62 122

    64 480

    56 255

    65 667

    73 519

    Indice

    100

    106

    110

    96

    112

    126

    Variaz. annua

    100

    6

    4

    –14

    16

    13

    Fonte: Eurostat e risposte verificate del questionario dell’industria comunitaria

    2.   Importazioni dai paesi interessati

    a)   Volume e quota di mercato

    (33)

    I volumi importati da Malaysia e Corea sono diminuiti fortemente, passando da 404 a 11 tonnellate. Questo sembra essere la conseguenza delle misure antidumping in vigore dal febbraio 2002. La quota di mercato di questi due paesi è irrilevante.

    (34)

    Tabella 2

    Importazioni dai paesi interessati

    Importazioni dai paesi interessati

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    PI

    Tonnellate

    404

    22

    54

    94

    17

    11

    Indice

    100

    5

    13

    23

    4

    3

    Variaz. annua

    100

    –95

    8

    10

    –19

    –1

    Quota di mercato in % del consumo comunitario

    1

    0,04

    0,08

    0,17

    0,03

    0,01

    Fonte: Eurostat

    b)   Andamento dei prezzi delle importazioni e sottoquotazione

    (35)

    Dato il volume molto ridotto delle importazioni dai paesi interessati e tenuto conto dell’ampia varietà di tipi di prodotti, i prezzi forniti da Eurostat non possono essere considerati come una fonte affidabile per un’analisi dettagliata.

    (36)

    In mancanza di cooperazione da parte dei paesi interessati, i margini di sottoquotazione sono stati calcolati applicando lo stesso metodo della domanda, ossia confrontando i prezzi delle esportazione dai paesi interessati verso gli Stati Uniti con i prezzi praticati dai richiedenti sul mercato comunitario. Il margine di sottoquotazione è di 25,2 % per la Corea e di 53,3 % per la Malaysia.

    3.   Situazione economica dell’industria comunitaria

    a)   Produzione, capacità di produzione e utilizzo della capacità

    (37)

    La produzione dell’industria comunitaria è aumentata del 5 % nel corso del periodo considerato, mentre il consumo comunitario è aumentato del 26 %.

    (38)

    Tabella 3

    Volume di produzione

    Volume di produzione

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    PI

    Tonnellate

    46 454

    43 504

    47 155

    40 881

    49 300

    48 922

    Indice

    100

    94

    102

    88

    106

    105

    Variaz. annua

    100

    –6

    8

    –14

    18

    –1

    Fonte: Risposte, verificate, dell’industria comunitaria al questionario

    (39)

    Nel periodo considerato la capacità di produzione dell’industria comunitaria è aumentata del 6 %, nonostante un leggero calo nel 2003.

    (40)

    Tabella 4

    Capacità di produzione

    Capacità di produzione

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    PI

    Tonnellate

    89 400

    87 800

    89 700

    90 300

    94 800

    95 000

    Indice

    100

    98

    100

    101

    106

    106

    Variaz. annua

    100

    –2

    2

    1

    5

    0

    Fonte: Risposte, verificate, dell’industria comunitaria al questionario

    (41)

    Nel corso del periodo considerato l’utilizzazione della capacità è diminuita dell’1 %.

    (42)

    Tabella 5

    Utilizzazione della capacità

    Utilizzazione della capacità

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    PI

    %

    52

    50

    53

    45

    52

    51

    Indice

    100

    95

    101

    87

    100

    99

    Variaz. annua

    100

    –5

    6

    –14

    13

    –1

    Fonte: Risposte, verificate, dell’industria comunitaria al questionario

    b)   Volume delle vendite e prezzi

    (43)

    Tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta le vendite dell’industria comunitaria ad acquirenti indipendenti della Comunità sono aumentate dell’11 %.

    (44)

    Tabella 6

    Vendite dell’industria comunitaria ad acquirenti indipendenti

    Vendite dell’industria comunitaria ad acquirenti indipendenti

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    PI

    Tonnellate

    34 968

    34 893

    38 401

    32 841

    36 908

    38 750

    Indice

    100

    100

    110

    94

    106

    111

    Variaz. annua

    100

    –0,2

    10

    –16

    12

    5

    Fonte: Risposte, verificate, dell’industria comunitaria al questionario

    (45)

    Nel periodo considerato i prezzi medi ai quali l’industria comunitaria ha venduto accessori per tubi sul mercato comunitario sono gradualmente aumentati. L’aumento totale tra il 2002 e il PI è stato del 63 %. Questo aumento si spiega in parte con l’aumento del prezzo della principale materia prima, i tubi in acciaio, e in parte con il fatto che due produttori comunitari hanno modificato la loro gamma di prodotti, concentrandosi su tipi speciali più costosi.

    (46)

    Tabella 7

    Prezzo di vendita dell’industria comunitaria

    Prezzo di vendita dell’industria comunitaria

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    PI

    EUR/tonnellata

    1 553

    1 652

    1 783

    2 133

    2 217

    2 528

    Indice

    100

    106

    115

    137

    143

    163

    Variaz. annua

    100

    6

    8

    23

    5

    20

    Fonte: Risposte, verificate, dell’industria comunitaria al questionario

    c)   Quota di mercato

    (47)

    Tra il 2002 e il PI la quota di mercato complessiva detenuta dall’industria comunitaria è diminuita di 7 punti percentuali.

    (48)

    Tabella 8

    Quota di mercato delle vendite dell’industria comunitaria

    Quota di mercato delle vendite dell’industria comunitaria

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    PI

    Quota di mercato delle vendite dell’industria comunitaria

    60 %

    56 %

    60 %

    58 %

    56 %

    53 %

    Fonte: Eurostat e risposte verificate del questionario dell’industria comunitaria

    d)   Crescita

    (49)

    Mentre il consumo comunitario è aumentato del 26 % durante il periodo considerato, il volume delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato è cresciuto solo dell’11 % e la quota di mercato dell’industria comunitaria è diminuita del 7 %. Pertanto, la tendenza al rialzo del consumo comunitario non è stata seguita da un corrispondente aumento delle vendite dell’industria comunitaria.

    e)   Redditività e utile sul capitale investito

    (50)

    Nel periodo considerato l’andamento della redditività espressa come percentuale del valore netto delle vendite ad acquirenti indipendenti è stato il seguente:

    (51)

    Tabella 9

    Redditività

    Redditività

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    PI

    Percentuale del valore netto delle vendite

    2 %

    1 %

    4 %

    1 %

    6 %

    10 %

    Fonte: Risposte, verificate, dell’industria comunitaria al questionario

    (52)

    La redditività dell’industria comunitaria ha avuto un’evoluzione positiva, corrispondente all’aumento dei prezzi di vendita dell’industria comunitaria. Nonostante un ribasso significativo nel 2003 e nel 2005, la redditività complessiva ha raggiunto il 10 %, in conseguenza del passaggio a una produzione con più elevato valore aggiunto nel periodo considerato, durante il quale il profitto medio dell’industria comunitaria è stato del 4 %.

    (53)

    L’utile sul capitale investito, espresso come profitti/perdite in relazione al valore contabile netto degli investimenti, ha seguito lo stesso andamento della redditività.

    (54)

    Tabella 10

    Utile sul capitale investito

    Utile sul capitale investito

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    PI

    %

    6

    2

    11

    4

    18

    37

    Indice

    100

    37

    184

    62

    310

    618

    Variaz. annua

    100

    –63

    147

    – 122

    248

    309

    Fonte: Risposte, verificate, dell’industria comunitaria al questionario

    f)   Flusso di cassa

    (55)

    Tra il 2002 e il 2005 il flusso di cassa ha subito notevoli oscillazioni e un forte aumento nel 2006 e nel corso del PI. Questo aumento del flusso di cassa è anche indicativo della ripresa dell’industria. Questo livello di liquidità consente alle società di investire nuovamente nella produzione di accessori per tubi, dopo periodi poco propizi.

    (56)

    Tabella 11

    Flusso di cassa

    Flusso di cassa

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    PI

    EUR

    1 310 693

    3 826 570

    2 378 520

    1 233 797

    7 559 501

    10 040 180

    Indice

    100

    292

    181

    94

    577

    766

    Variaz. annua

    100

    192

    – 110

    –87

    483

    189

    Fonte: Risposte, verificate, dell’industria comunitaria al questionario

    g)   Investimenti e capacità di ottenere capitali

    (57)

    Gli investimenti dell’industria comunitaria sono aumentati del 65 % nel corso del periodo considerato e si sono principalmente concentrati su macchinari destinati ad accrescere la produttività. Nessuna delle società interessate ha segnalato difficoltà nell’ottenere capitali attualmente.

    (58)

    Tabella 12

    Investimenti

    Investimenti

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    PI

    EUR

    5 839 416

    5 824 908

    3 438 352

    7 422 926

    9 986 636

    9 643 822

    Indice

    100

    100

    59

    127

    171

    165

    Variaz. annua

    100

    –0,2

    –41

    68

    44

    –6

    Fonte: Risposte, verificate, dell’industria comunitaria al questionario

    h)   Scorte

    (59)

    La tabella che segue indica che le scorte finali si sono mantenute stabili; tuttavia, nel corso del periodo considerato c’è stato un lieve calo, dell’1 % circa.

    (60)

    Tabella 13

    Scorte

    Volume delle scorte finali

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    PI

    Tonnellate

    7 233

    7 115

    7 449

    7 206

    7 580

    7 190

    Indice

    100

    98

    103

    100

    105

    99

    Variaz. annua

    100

    –2

    5

    –3

    5

    –5

    Fonte: Risposte, verificate, dell’industria comunitaria al questionario

    i)   Occupazione, produttività e costo del lavoro

    (61)

    L’occupazione totale è scesa del 5 % nel 2003 e del 2 % nel corso del periodo considerato.

    (62)

    Tabella 14

    Occupazione

    Occupazione

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    PI

    Numero di lavoratori dipendenti

    760

    725

    719

    692

    729

    741

    Indice

    100

    95

    95

    91

    96

    98

    Variaz. annua

    100

    –5

    –0,8

    –3

    5

    2

    Fonte: Risposte, verificate, dell’industria comunitaria al questionario

    (63)

    In conseguenza dell’aumento della produzione e del calo dell’occupazione, nel corso del periodo dell’inchiesta la produttività è cresciuta dell’8 %.

    (64)

    Tabella 15

    Produttività

    Produttività

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    PI

    Tonnellate/addetto

    61

    60

    66

    59

    68

    66

    Indice

    100

    98

    107

    97

    111

    108

    Variaz. annua

    100

    –2

    9

    –11

    14

    –3

    Fonte: Risposte, verificate, dell’industria comunitaria al questionario

    (65)

    Nel corso del periodo considerato il costo del lavoro dell’industria comunitaria è gradualmente aumentato. L’aumento complessivo è stato del 22 %. Il principale aumento del costo della manodopera si è verificato in una società che ha modificato la sua gamma di produzione per passare da prodotti di base a prodotti specializzati, il che ha richiesto qualifiche professionali più elevate.

    (66)

    Tabella 16

    Costo del lavoro

    Costo del lavoro/Retribuzioni

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    PI

    EUR

    28 941 652

    28 436 139

    29 607 915

    29 754 664

    33 069 402

    35 312 821

    Indice

    100

    98

    102

    103

    114

    122

    Variaz. annua

    100

    –2

    4

    1

    11

    8

    Fonte: Risposte, verificate, dell’industria comunitaria al questionario

    4.   Effetti di altri fattori

    a)   Esportazioni dell’industria comunitaria

    (67)

    Le esportazioni di accessori per tubi dell’industria comunitaria nel corso del periodo considerato non sono state molto stabili e hanno conosciuto forti fluttuazioni. Nel complesso, il livello delle esportazioni verso i paesi terzi è sceso del 15 %, evoluzione dovuta principalmente a un tasso di cambio EUR/USD sfavorevole.

    (68)

    Tabella 17

    Esportazioni dell’industria comunitaria

    Esportazioni dell’industria comunitaria

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    PI

    Tonnellate

    10 893

    8 003

    9 358

    8 410

    11 890

    9 278

    Indice

    100

    73

    86

    77

    109

    85

    Variaz. annua

    100

    –27

    12

    –9

    32

    –24

    Fonte: Risposte, verificate, dell’industria comunitaria al questionario

    b)   Volumi e prezzi delle importazioni da altri paesi terzi

    (69)

    Il regolamento (CE) n. 964/2003 ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di accessori per tubi dalla Repubblica popolare cinese (58,6 %) e dalla Thailandia (58,9 %). Misure si applicano al prodotto in esame originario della Cina e spedito a partire da uno dei seguenti paesi: Filippine, Indonesia, Sri Lanka e Taiwan. Nonostante le misure in vigore nei confronti delle importazioni dalla Cina, le esportazioni dalla Cina verso l’UE sono in costante aumento.

    (70)

    I volumi totali delle importazioni di accessori per tubi da paesi terzi diversi dai paesi interessati sono più che raddoppiati durante il periodo considerato, passando da 9 654 tonnellate nel 2002 a 24 105 tonnellate nel PI.

    (71)

    I volumi delle importazioni di accessori per tubi nella Comunità da paesi diversi dalla Corea e dalla Malaysia hanno avuto il seguente andamento:

    (72)

    Tabella 18

    Importazioni da altri paesi terzi

    Importazioni da altri paesi terzi

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    PI

    Tonnellate

    9 654

    12 453

    11 488

    13 344

    19 020

    24 105

    Indice

    100

    129

    119

    138

    197

    250

    Variaz. annua

    100

    29

    –10

    19

    59

    53

    Fonte: Eurostat

    (73)

    Nel corso del periodo considerato la quota di mercato delle importazioni originarie di paesi terzi diversi dai paesi interessati è passata dal 16 al 33 % del consumo comunitario, con un aumento del 99 %.

    (74)

    Tabella 19

    Quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi

    Quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    PI

    Percentuale del mercato

    16 %

    20 %

    18 %

    24 %

    29 %

    33 %

    Indice

    100

    122

    108

    144

    176

    199

    Variaz. annua

    100

    22

    –14

    36

    32

    23

    Fonte: Eurostat e informazioni di mercato fornite dai produttori richiedenti

    (75)

    Tabella 20

    Principali importazioni nell’UE

    Importazioni da altri paesi terzi

    (in tonnellate)

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    PI

    Cina

    859

    1 428

    1 772

    2 236

    5 846

    8 339

    Taiwan

    1 101

    2 372

    1 894

    2 540

    4 774

    5 854

    Vietnam

    1 835

    1 214

    767

    694

    1 224

    1 475

    India

    1 522

    1 569

    1 537

    1 763

    1 552

    2 096

    Thailandia

    676

    1 508

    778

    558

    1 622

    2 334

    c)   Ripresa dagli effetti del dumping

    (76)

    Come dimostra l’andamento positivo della maggior parte degli indicatori sopraelencati, la situazione economica dell’industria comunitaria ha parzialmente ammortizzato, dal 2002 a metà 2007, l’effetto pregiudizievole delle importazioni oggetto di dumping originarie dei due paesi interessati.

    5.   Conclusioni sulla situazione dell’industria comunitaria

    (77)

    Le misure in vigore hanno prodotto, a partire dal 2002, una ripresa parziale dell’industria comunitaria. L’industria comunitaria ha potuto aumentare il volume delle sue vendite e i suoi prezzi. Anche indicatori di pregiudizio come la produzione, la capacità di produzione, la redditività, gli investimenti, l’utile sul capitale investito e la produttività hanno mostrato un andamento positivo. Ciò dimostra che l’industria comunitaria ha compiuto sforzi per migliorare la sua competitività. Di conseguenza, dal 2002 le sue vendite sono remunerative.

    (78)

    L’industria comunitaria, tuttavia, non è riuscita a trarre vantaggio dalla crescita consistente del consumo nella Comunità e alcuni dei fattori positivi sono anche dovuti alla scomparsa di un importante produttore britannico, le cui attività sono state riprese da due delle società che hanno appoggiato la richiesta.

    (79)

    Si può comunque concludere che l’introduzione delle misure nei confronti della Corea e della Malaysia ha avuto un impatto positivo sulla situazione economica dell’industria comunitaria.

    (80)

    In considerazione della parziale ripresa dell’industria comunitaria, la continuazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping non ha potuto essere stabilita. Si è pertanto esaminato se, nel caso in cui le misure venissero a scadere, una reiterazione del pregiudizio sia da considerare probabile.

    F.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

    (81)

    Come si è detto, i produttori coreani e malesi avranno la possibilità, se le misure scadranno, di ridirigere verso il mercato comunitario volumi consistenti di esportazioni. Secondo quanto sostenuto dai richiedenti, questi paesi sono fortemente dipendenti dai mercati di esportazione: 75 % per la Corea e 84 % per la Malaysia. Inoltre, gli altri mercati di esportazione, come gli Stati Uniti o il Giappone, non sarebbero in grado di assorbire le capacità disponibili in quanto il volume delle esportazioni verso questi paesi è già rilevante e di conseguenza queste esportazioni sarebbero dirette verso il mercato comunitario. Sembra inoltre che nel mercato asiatico vi sia un generale eccesso di capacità.

    (82)

    Per quanto riguarda i prezzi, risulta dalle statistiche americane che i prezzi all’esportazione verso gli Stati Uniti praticati dai produttori malesi e coreani sono stati inferiori a quelli dell’industria comunitaria. Anche se non è stato possibile procedere a un’analisi approfondita a causa della diversità dei tipi di prodotti, è probabile che questi esportatori allineeranno i loro prezzi su quelli molto bassi praticati dagli altri paesi asiatici per riconquistare le quote di mercato che hanno perso. Questa politica dei prezzi, attestata dall’assenza di cooperazione, associata alla capacità di fornire rilevanti importanti quantità del prodotto in esame al mercato comunitario, lascia supporre che vi sarebbero effetti negativi per l’industria comunitaria.

    (83)

    Inoltre, va tenuto presente il fatto che l’industria comunitaria, per realizzare economie di scala, deve restare competitiva per produrre un certo volume di prodotti standard, che sono quindi in concorrenza diretta con le importazioni dalla Corea e dalla Malaysia.

    (84)

    Alla luce di quanto precede, si conclude che se le misure venissero a scadere, con ogni probabilità si assisterebbe alla reiterazione del pregiudizio ai danni dell’industria comunitaria causato dalle importazioni oggetto di dumping.

    G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    1.   Introduzione

    (85)

    A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se una proroga delle misure antidumping in vigore sia contraria agli interessi dell’industria comunitaria nel suo insieme. La determinazione dell’interesse della Comunità è stato basato su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte: industria comunitaria, importatori e operatori commerciali e utilizzatori del prodotto in esame. Non sono pervenute risposte da parte degli utilizzatori.

    (86)

    Onde valutare la probabile incidenza del mantenimento o meno delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate sopra elencate. La Commissione ha inviato questionari di campionamento a 64 importatori del prodotto in esame e ha ricevuto undici risposte. La Commissione ha inviato un questionario a queste undici società ma ha ricevuto soltanto due risposte parziali che non hanno dimostrato in alcun modo che le misure in vigore avevano avuto un influsso diretto su queste società. Come indica la quota di mercato significativa (33 %) detenuta dagli altri paesi terzi, è evidente che gli importatori hanno trovato altre fonti d’approvvigionamento, il che dimostra che le condizioni di concorrenza sul mercato comunitario sono eque.

    (87)

    Inoltre, il fatto che la presente inchiesta sia un riesame, quindi l’analisi di una situazione in cui sono già in vigore misure antidumping, permette di valutare qualsiasi indebito impatto negativo delle attuali misure antidumping sulle parti interessate.

    (88)

    La Commissione ha pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio, non esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sia nell’interesse della Comunità.

    2.   Interesse dell’industria comunitaria

    (89)

    L’industria comunitaria si è dimostrata un’industria strutturalmente solida, come ha confermato l’andamento positivo della sua situazione economica quando sono state ripristinate condizioni di effettiva concorrenza in seguito all’istituzione delle misure antidumping attualmente in vigore. Gli sforzi compiuti dall’industria comunitaria per razionalizzare la sua produzione e accrescere la sua competitività le hanno permesso di realizzare nel corso degli ultimi due anni del periodo considerato un profitto ragionevole.

    (90)

    Tenuto conto di quanto sopra, appare necessario prorogare le misure esistenti per evitare gli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping, che potrebbero compromettere il processo di ripresa dell’industria comunitaria e in ultima analisi la sua stessa esistenza. Va inoltre considerato che se l’industria comunitaria scompare, vi sarà anche un impatto negativo sull’industria a valle, poiché quest’ultima subirà una riduzione significativa della sua scelta di fornitori.

    3.   Interesse degli importatori/commercianti

    (91)

    Come si è già indicato, solo due dei 64 importatori indipendenti hanno risposto al questionario della Commissione. Tuttavia, non hanno espresso alcun parere negativo circa un’eventuale mantenimento delle misure. La mancanza di cooperazione è di per sé indicativa del fatto che questo settore non ha subito alcun effetto negativo sostanziale sulla sua situazione economica a seguito dell’istituzione delle misure. Questo dato è confermato dal fatto che gli importatori hanno continuato a commercializzare il prodotto interessato in volumi ingenti e hanno anche aumentato il volume importato durante il periodo considerato.

    (92)

    Si è pertanto concluso che la situazione economica degli importatori del prodotto in esame non ha risentito negativamente dell’istituzione delle misure antidumping attualmente in vigore. Per gli stessi motivi, è improbabile che una proroga delle misure conduca a un deterioramento della loro situazione economica in futuro.

    4.   Interesse degli utilizzatori

    (93)

    Nessun utilizzatore si è manifestato in occasione di questa inchiesta. I principali utilizzatori del prodotto in esame sono l’industria petrolchimica e la costruzione. La loro assenza di cooperazione sembra confermare che gli accessori per tubi rappresentano una parte minima dei loro costi totali di produzione e che le misure in vigore non sembrano avere causato loro alcuna perdita di competitività.

    (94)

    Si è quindi concluso che, se le misure venissero mantenute allo stesso livello, la situazione degli utilizzatori non subirebbe alcun deterioramento.

    5.   Conclusione sull’interesse della Comunità

    (95)

    L’inchiesta ha mostrato che le misure antidumping esistenti hanno permesso all’industria comunitaria di recuperare in una certa misura. Se le misure fossero lasciate scadere, la ripresa in atto verrebbe compromessa e l’industria comunitaria rischierebbe di scomparire. Pertanto, è nell’interesse dell’industria comunitaria che le misure siano mantenute in vigore.

    (96)

    Inoltre, in passato le misure esistenti non sembrano avere avuto alcun effetto negativo di rilievo sulla situazione economica di utilizzatori e importatori. Si conclude pertanto che non esistono motivi validi e convincenti contrari alla proroga delle misure antidumping in vigore.

    H.   MISURE ANTIDUMPING

    (97)

    Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base a cui si intende raccomandare il mantenimento delle misure esistenti. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla comunicazione. Nessun commento è pervenuto dalla Corea; un commento è stato ricevuto da una società malese, ma non tale da modificare le conclusioni sopraenunciate.

    (98)

    Ne consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di accessori per tubi originari della Repubblica di Corea, imposte dal Regolamento (EC) No 1514/2002, dovrebbero rimanere in vigore.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia e rientranti nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90 (codici TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307993092, 7307993093, 7307993094, 7307993095, 7307993098, 7307999092, 7307999093, 7307999094, 7307999095, 7307999098).

    2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

    Paese

    Società

    Aliquota del dazio

    (%)

    Codice addizionale TARIC

    Malaysia

     

    Anggerik Laksana Sdn Bhd,

    Selangor Darul Ehsan

    59,2

    A324

     

    Tutte le altre società

    75

    A999

    Repubblica di Corea

     

    Tutte le società

    44

    3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    B. KOUCHNER


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (2)  GU L 228 del 24.8.2002, pag. 1.

    (3)  GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1.

    (4)  GU L 355 dell’1.12.2004, pag. 4.

    (5)  GU L 355 dell’1.12.2004, pag. 9.

    (6)  GU L 116 del 29.4.2006, pag. 1.

    (7)  GU C 286 del 23.11.2006, pag. 8.

    (8)  GU C 192 del 18.8.2007, pag. 15.


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