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Document 32008R0759

    Regolamento (CE) n. 759/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 712/2008 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

    GU L 205 del 1.8.2008, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/759/oj

    1.8.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 205/20


    REGOLAMENTO (CE) N. 759/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 31 luglio 2008

    recante modifica del regolamento (CE) n. 712/2008 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 712/2008 della Commissione (2) ha fissato le restituzioni all’esportazione applicabili a decorrere dal 25 luglio 2008 per i prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g) del regolamento (CE) n. 318/2006.

    (2)

    Alla luce delle nuove informazioni di cui dispone la Commissione, con particolare riguardo alla modifica del rapporto tra i prezzi sul mercato interno e sul mercato mondiale, è necessario modificare le restituzioni all’esportazione attualmente applicabili.

    (3)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 712/2008,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 712/2008 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore 1o agosto 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2008.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

    (2)  GU L 197 del 25.7.2008, pag. 32.


    ALLEGATO

    Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere del 1o agosto 2008

    Codice prodotto

    Destinazione

    Unità di misura

    Importo della restituzione

    1702 40 10 9100

    S00

    EUR/100 kg sostanza secca

    18,29

    1702 60 10 9000

    S00

    EUR/100 kg sostanza secca

    18,29

    1702 60 95 9000

    S00

    EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

    0,1829

    1702 90 30 9000

    S00

    EUR/100 kg sostanza secca

    18,29

    1702 90 71 9000

    S00

    EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

    0,1829

    1702 90 95 9100

    S00

    EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

    0,1829

    1702 90 95 9900

    S00

    EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

    0,1829 (2)

    2106 90 30 9000

    S00

    EUR/100 kg sostanza secca

    18,29

    2106 90 59 9000

    S00

    EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

    0,1829

    NB: Le destinazioni sono definite come segue:

    S00

    tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

    a)

    paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (), Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

    b)

    territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

    c)

    territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.


    (1)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

    (2)  L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


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