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Document 32008R0296

Regolamento (CE) n. 296/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

GU L 97 del 9.4.2008, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/04/2016; abrogato da 32016R0399

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/296/oj

9.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 97/60


REGOLAMENTO (CE) N. 296/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede che alcune misure siano adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Secondo la dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare alcune misure pratiche di sorveglianza alle frontiere e di modificare alcuni allegati. Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 562/2006, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

Il regolamento (CE) n. 562/2006 prevede un periodo di sospensione per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che la decisione 2006/512/CE fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di codecisione e che, di conseguenza, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si sarebbero adoperati affinché fossero adottate quanto prima le proposte volte ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. A seguito dell'introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, occorre sopprimere la disposizione del regolamento (CE) n. 562/2006 che prevede il periodo di sospensione di cui sopra.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 562/2006.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo. Poiché il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen in forza delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbe decidere, a norma dell’articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(8)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6), relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(9)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio 2004/849/CE (7) e 2004/860/CE (8).

(10)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (9). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolato da esso o tenuto ad applicarlo.

(11)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (10). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 562/2006 è modificato come segue:

1)

all'articolo 12, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Possono essere adottate misure di sorveglianza supplementari. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 2.»;

2)

l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

Modifiche degli allegati

Gli allegati III, IV e VIII sono modificati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 2.»;

3)

all'articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

4)

l'articolo 33, paragrafo 4, è abrogato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(2)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(4)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(7)  Decisione 2004/849/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26).

(8)  Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).

(9)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(10)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.


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